TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-02-18, n. 201002464
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Testo completo
N. 02464/2010 REG.SEN.
N. 15311/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 15311 del 1999, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Lucrezio Caro, 63;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento del Comando Regione CC. Veneto, SM Ufficio segreteria e personale, n. 27/2-6-1998-AV di Prot. del 13.08.1999, a mezzo del quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al grado superiore in relazione all’aliquota del 30.09.1994 – seconda valutazione e del 01.08.1995 – prima valutazione; di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, antecedente o successivo;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente – maresciallo ordinario CC - ha impugnato il provvedimento del comando regione CC. Veneto n. 27/2-6-1998-AV di prot. del 13 agosto 1999 a mezzo del quale egli è stato giudicato non idoneo al grado superiore in relazione all’aliquota del 30 settembre 1994, seconda valutazione, e del 1 agosto 1995, prima valutazione.
L’interessato è stato giudicato non idoneo al grado superiore con l’aliquota del 30 settembre 1994, seconda valutazione “… per aver fornito, nel complesso, un rendimento insoddisfacente. Si è inoltre segnalato, negativamente, per carenti qualità professionali. E’ stato valutato, pertanto, che l’interessato non offre garanzie per poter accedere al grado superiore”.
Egli è stato, altresì, giudicato non idoneo al grado superiore con l’aliquota del 1 agosto 1995, prima valutazione, “… per l’assoluta mancanza dei necessari elementi di riferimento ai fini della valutazione per accedere al grado superiore.
In punto di fatto, l’interessato espone di essere stato sospeso precauzionalmente dal servizio a causa di un procedimento penale dal quale è stato definitivamente assolto “poiché il fatto non sussiste”.
Il ricorrente deduce un unico, articolato motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L. n. 212/1983 e dell’art. 31 del D.Lvo n. 198/1995 nonché eccesso di potere per irragionevolezza sotto il profilo della incompletezza ed illogicità della motivazione.
Come seguono le censure:
a)l’art. 31 del D.Lvo n. 198/1995 prevede un effetto di semiautomatismo dell’avanzamento demandando la promozione ad una determinazione del comandante, sentito il parere della commissione valutazione e avanzamento;
b)il provvedimento impugnato non indica in quale concreta fattispecie si sia manifestata l’insufficienza di rendimento, né quali siano le qualità comportamentali carenti e quali difetti impediscano il prefigurarsi delle “sufficienti garanzie” che devono sostenere l’assolvimento delle funzioni superiori;
c)il provvedimento non indica gli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica che devono essere isonei a giustificare il