TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-07-27, n. 202301136
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 01136/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2023, proposto da
Leukos Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 8 “Berica”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, silentemente formatosi, sull'istanza formulata dalla ricorrente all'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 5 “Ovest Vicentino” in data 06.02.2023, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/1990 e d.lgs. 33/2013, avente ad oggetto “ tutti i contratti di subappalto avente le medesime lavorazioni affidate allo scrivente consorzio sottoscritti ed autorizzati in data precedente e successiva al 16.05.2020; tutta la contabilità dei lavori afferente al periodo intercorrente dal 16.05.2020 al 27.10.2022; tutti i pagamenti effettuati in favore della CMB s.c. nel periodo intercorrente dal 16.05.2020 al 27.10.2022; le quietanze di pagamento dei subappaltatori nel periodo intercorrente dal 16.05.2020 al 27.10.2022 ” relativi al contratto di appalto stipulato dall'Ente con la CMB s.c per l'esecuzione dei “ lavori di 1A Fase Funzionale per la realizzazione della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e di Azienda ULSS n. 8 “Berica”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 aprile 2023 e depositato in data 19 aprile 2023, il consorzio ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento formatosi a seguito del silenzio serbato dall’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 8 “Berica” (già Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 5 “Ovest Vicentino”) a fronte dell’istanza formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, chiedendone l’annullamento. Lo stesso ricorrente chiede altresì che venga dichiarato il suo diritto ad accedere a detti documenti e che l’amministrazione venga condannata ad esibire la documentazione richiesta.
1.1. In particolare, il consorzio riferisce di avere stipulato, in data 16 maggio 2020, un contratto di subappalto con la CMB s.c., aggiudicataria della procedura indetta dall’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 5 “Ovest Vicentino” (ora Azienda ULSS n. 8), per l’affidamento dei “ lavori di 1A Fase Funzionale per la realizzazione della Nuova Struttura Ospedaliera di Arzignano - Montecchio Maggiore ”.
Nelle more dell’esecuzione, sarebbero emerse alcune criticità che non avrebbero consentito al ricorrente il regolare andamento dei lavori. La committente controinteressata, inoltre, non avrebbe proceduto al pagamento delle prestazioni effettuate dal consorzio per il periodo da luglio 2022 ad ottobre 2022 e, in data 27 ottobre 2022, nonostante le problematiche esecutive più volte rappresentate dal consorzio, avrebbe risolto il contratto di subappalto.
1.2. Successivamente, il consorzio, con istanza del 6 febbraio 2023, rappresentando l’intervenuta risoluzione del contratto e l’omesso pagamento, da parte della CBM s.c., degli importi dovuti, ha richiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/1990 ed art. 5 d.lgs. 33/2013, all’Azienda ULSS, senza ottenere alcuna risposta, l’ostensione dei seguenti atti: “ tutti i contratti di subappalto aventi le medesime lavorazioni affidate al Consorzio, sottoscritti ed autorizzati in data precedente e successiva al 16.05.2020; tutta la contabilità dei lavori afferente al periodo intercorrente dal 16.05.2020 al 27.10.2022; tutti i pagamenti effettuati dall’Ente in favore della CMB s.c. nel periodo intercorrente dal 16.05.2020 al 27.10.2022; le quietanze di pagamento dei subappaltatori nel periodo intercorrente dal