TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-11-17, n. 201101751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2011-11-17, n. 201101751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101751
Data del deposito : 17 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02273/2010 REG.RIC.

N. 01751/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02273/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2010, proposto dai sigg.ri A D, E D, V F, Azienda Agricola Mimmole, rappresentati e difesi dall'avv. F G, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Francesco Bonaini 10;

contro

la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F A, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Masaccio 113;
e
U.T.G. - Prefettura di Firenze, in Persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per

la pronuncia di ingiunzione provvisionale in acconto dell’importo di € 50.000,00 o la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e nel merito, in accoglimento della domanda proposta ex art. 30 c.p.a., per la condanna della S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana alla restituzione, previa integrale rimessa in pristino, di tutte le aree occupate di proprietà dei ricorrenti come in premessa indicate e/o come saranno adeguatamente verificate ed accertate a mezzo di idonea C.T.U., oltre alla condanna della S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto pro tempore, anche in via solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per tutti i titoli indicati nel ricorso che si quantificano in € 400.000,00 o quella minore o maggiore che sarà ritenuta provata o di giustizia anche a seguito di espletanda C.T.U.;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data di occupazione dell’area o, in subordine, dalla data di pronuncia della illegittimità della procedura espropriativa e fino al completo ripristino e restituzione;
e con richiesta, al Collegio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 c.p.a., che vengano disposte tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva e ad assicurare l’attuazione del giudicato e assegnando un termine per l’ottemperanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.P.A. Rete Ferroviaria Italiana e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno conseguente all’illegittimità del provvedimento espropriativo già annullato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, eccependo a tal fine la violazione della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, come interpretata dalle più recenti pronunce della Corte di Strasburgo stessa, ed evidenziando, alla luce di tale orientamento, l’ingiustizia delle decisioni n. 5056/2003 TAR Toscana e 3727/2009 e del Consiglio di Stato che, pur a seguito della declaratoria di illegittimità dell’esproprio, non hanno riconosciuto il risarcimento del danno.

Le controparti si sono costituite, resistendo alle doglianze avverse.

Sono state prodotte memorie e documenti.

La parte resistente ha eccepito in udienza la tardività della presentazione delle memorie del ricorrente.

Nel corso della udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di tardività, atteso che il termine deve essere dimezzato, e che il deposito della memorie è avvenuto nei 20 giorni prescritti dal codice.

Ritiene il collegio che vada accolta l’eccezione preliminare formulata dalla Rete ferroviaria spa, che ha contestato la violazione del principio del ne bis in idem .

Invero, le parti ricorrenti lamentano la violazione della Convenzione EDU, chiedendo a questo giudice di provvedere in senso difforme alle decisioni n. 3/2000 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e n. 3727/2009 del Consiglio di Stato, alla luce della più recente Corte di Strasburgo.

Pur condividendo quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla vincolatività, per lo Stato, delle decisioni della CEDU, non può però non rilevarsi come nel caso di specie sia già intervenuto un giudicato, che parte ricorrente ben avrebbe potuto impugnare innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel termine e nei modi di legge.

Il presente giudizio non è invece ammissibile, posto che si risolverebbe in un nuovo processo relativo a fatti già decisi con sentenza passata in giudicato, coprendo, del resto, il giudizio a fini risarcitori risoltosi con le citate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato (rispettivamente, nn. 5056/2003 e 3727/2009) il dedotto e il deducibile, con conseguente inammissibilità delle domanda restitutoria solo in questa sede avanzata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Stante la peculiarità della questione si ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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