TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-11, n. 202402506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-11, n. 202402506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402506
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 02506/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01648/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2020, proposto da
A C, rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via A. Martino, n. 96;

contro

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 12386 del 14.08.2020, del Responsabile area tecnica del Comune di Lipari, di rigetto dell'istanza prot. n. 13734 del 22.05.2014 per il rilascio di una autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 L. n. 47/85 e dell'art. 20 L.r. n. 4/2003, per due coperture precarie e una passerella con scala in ferro (fuga antincendio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. Giovanni Giardino;

Nessuno per le parti è presente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente notificato in data 30/10/2020 e depositato il 16/11/2020,

COSTA

Aurelia, premesso di svolgere attività turistico ricettiva essendo proprietaria pro quota unitamente al di lei figlio Augusto D’Albora dell’Hotel “Villa Augustus”, situato in pieno centro del Comune di Lipari in catasto al foglio 88, particelle n. 246, 267, 844 e 845, ha adito l’intestato Tribunale Amministrativo Regionale per l’annullamento del provvedimento n. 12386 del 14/08/2020 con cui il Responsabile dell’area tecnica del Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/85 e dell’art. 20 L.r. n. 4/2003 per le opere abusivamente realizzate nella predetta struttura alberghiera.

In punto di fatto, la ricorrente rappresenta che, in seguito ad un sopralluogo avvenuto in data 29 novembre 2013 nell’Hotel “Villa Augustus”, i tecnici del Comune hanno rilevato le seguenti opere ritenute abusive e consistenti in:

“- un locale di sgombero, avente forma planimetrica trapezoidale, dalle dimensioni pari a mt. 11,50 x mt. 6,30 e mt. 1,00 (base min.) ed altezza interna di mt. 3,50 circa, per una superficie di mq 40 circa, realizzato sulla parte retrostante dell’Hotel Augustus, e precisamente sulla particella 267 (ex 299), fg. 88;

- una sala colazione ottenuta con la realizzazione di un muro ad andamento circolare, con la sovrapposizione di una tettoia in tegole, poggiata sullo stesso muro e su pilastri già esistenti del vecchio patio dell’Hotel Augustus, chiuso sul lato sud con elemento di plastica trasparente, il tutto atto a formare un ambiente avente una superficie di mq. 40 circa;
sulla particella 246 del foglio 88;

- alcune opere realizzate in putrelle di ferro, consistenti in una passerella con ringhiera avente lunghezza mt.

7.77 ed una larghezza di mt.

1.00 circa. La stessa atta a collegare i piani superiori dell’albergo;
scala in ferro con passerella e ringhiera di mt. 10.00 di lunghezza e mt.

0.70 di larghezza. Dette opere realizzate sulla particella 246 del foglio 88
”.

Di conseguenza, con ordinanza n. 63/2013, il Comune ha ingiunto ai proprietari la demolizione delle predette opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Tale ordinanza è stata impugnata dalla ricorrente innanzi a questo Tribunale con ricorso iscritto al n.r.g. 558/2014 definitosi con sentenza di rigetto n. 2093/2023 pubblicata il 07/07/2023.

Contestualmente all’instaurazione del predetto giudizio, la ricorrente ha presentato al Comune istanza prot. n. 13734 del 22/5/2014 volta al rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85 e dell’art. 20 della L.R. 4/2003, “ per il mantenimento delle due coperture precarie e della passerella con scala in ferro ” che veniva rigettata con il provvedimento in epigrafe.



2. Il gravame è affidato alla denuncia di difetto di istruttoria e di motivazione sotto i seguenti articolati profili:

- l’amministrazione avrebbe erroneamente posto a fondamento del gravato provvedimento l’ordinanza/diffida n. 37 del 16.03.2005 che non può essere posta in relazione con le opere oggetto di sanatoria, le quali venivano sanzionate con l’ordinanza/diffida n. 63/2013 del 6 dicembre 2013, impugnata con il ricorso R.G. n. 558/2014;

- l’amministrazione avrebbe illegittimamente richiamato l’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 atteso che le opere realizzate avrebbero caratteristiche di precarietà di facile rimozione secondo la definizione di cui all’art. 20 della legge reg. n. 4 del 2003 e non determinerebbero un aumento di volumetria, pertanto non vi sarebbe alcuna violazione della fascia di rispetto cimiteriale, considerato anche che la struttura alberghiera risale ad epoca antecedente l’anno 1960;

- trattandosi di opere precarie e facilmente rimovibili, le opere realizzate dalla ricorrente, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sarebbero state soggette né a concessione né ad autorizzazione, ma all’acquisizione preventiva del nulla osta della Soprintendenza poiché le Isole Eolie sottoposte al regime paesaggistico;

- la ricorrente trasmetteva il progetto di sanatoria alla Soprintendenza di Messina e questa con nota prot. n. 6225/7- 675-14-i del 9 ottobre 2014, chiedeva al Comune di Lipari “ l’attestazione che i lavori realizzati non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”, con interruzione dei termini di legge per esprimere il parere di competenza “ fino alla data di ricevimento di quanto richiesto ”. Il Comune tuttavia non esitava la richiesta e la Soprintendenza non si poteva pronunciare sulla istanza di sanatoria;

- la documentazione della quale il Comune lamenta la mancanza era già in possesso di quest’ultimo, pertanto l’ente civico resistente non avrebbe dovuto aggravare il procedimento con richieste documentali ultronee;

- la mancanza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica non sarebbe imputabile alla ricorrente ma allo stesso Comune, che non avrebbe trasmesso alla Soprintendenza la documentazione necessaria a quest’ultima per esitare l’istanza.

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