TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201000209
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Testo completo
N. 00209/2010 REG.SEN.
N. 00010/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 10 del 2009 proposto da S.p.A. EUROBUILDING, con sede in Servigliano, in persona del legale rappresentante, U A, rappresentato e difeso dall’avv. M O ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Venezia n.25, presso lo studio dell’avv. E D F;
contro
- il COMUNE di ORTONA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R G e per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;
- il Dirigente del Settore affari generali del Comune di Ortona, non costituito in giudizio;
- il MINISTERO per lo SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento 8.10.2008 con cui il Dirigente del Settore affari generali del Comune di Ortona ha archiviato la domanda di concessione demaniale per estrazione sabbia dal fondo marino, inoltrata dalla società ricorrente e della nota 4.12.2008 con cui ha ciò ribadito;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ortona e del Ministero per lo sviluppo economico;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010, il Cons. L R ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.- La società Eurobuilndig, con atto dell’8.9.2008, ha chiesto al Comune di Ortona la concessione demaniale marittima pluriennale per l’estrazione di sabbia dal fondo marino in area di mare territoriale allo scopo di utilizzarla per il ripascimento costiero e per altri usi civili: il Comune, con nota del 16.9.2008 ha comunicato l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo la competenza del Ministero per lo sviluppo economico e, malgrado le contestazioni della società, con atto dell’8.10.2008 ha ciò ribadito, disponendo l’archiviazione della domanda, ma, nel contempo ha interessato sul punto la Giunta regionale Abruzzo, la Direzione marittima di Pescara e la Capitaneria di Porto di Ortona.
La società Eurobuilding, con atto del 24.11.2008 ha rettificato le coordinate dell’area marittima di scavo, insistendo per il rilascio, ma il Comune, con atto del 4.12.2008 ha confermato la sua incompetenza.
La società Eurobuilding, con il ricorso in esame, spedito per la notificazione l’11.12.2008 e depositato il 91.2.009, ha impugnato i provvedimenti comunali del 16.9.2008 e del 4.12.2008, deducendone l’illegittimità:
1) per violazione dell’art. 16 della legge n.241/1990, in quanto a seguito della dichiarata incompetenza il Comune doveva trasmettere gli atti all’organo ritenuto competente;
2) per violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990 , in quanto l’archiviazione e la sua conferma è stata disposta senza alcuna motivazione sull’affermata