TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2017-12-15, n. 201712391

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2017-12-15, n. 201712391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712391
Data del deposito : 15 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2017

N. 12391/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07839/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 71/bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7839 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Flaminia Garden S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P B, S B, con domicilio eletto presso lo studio P B in Roma, via Caposile, 10;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma non costituita in giudizio;

nei confronti di

Soc. Gruppo Stazi Mariano S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Angelo Angeloni, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Botrugno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, 9;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della lettera di invito (prot. n. 23772 All. 2) adottata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con cui è stata avviata la procedura negoziata ex artt. 204, comma 1, e 122, comma 7, D.Lgs. n. 163/06 per l’affidamento dei lavori di valorizzazione e manutenzione dei parchi ed aree verdi della Soprintendenza Speciale dei beni archeologici di Roma, della delibera del C.d.A. n. 157 del 21/6/2011 e della delibera del C.d.A. n. 166 del 14/7/2011;

- della perizia di spesa n. 58 del 20/7/2011;

- di tutti i verbali di procedura;

- della determinazione di aggiudicazione e di tutti gli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

Visto l’atto di intervento di Angelo Angeloni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata>>;

- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., <<il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;

- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/bis c.p.a.;

Rilevato che:

- il procuratore della parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/bis c.p.a., ha dichiarato all’odierna camera di consiglio che la propria assistita non ha più alcun interesse alla decisione del gravame ed ha quindi chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto pertanto che:

- tale esplicita ed univoca dichiarazione integra, in considerazione anche del tempo trascorso, la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto delle controparti costituite);

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