TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-09-16, n. 201605598
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Pubblicato il 16/09/2016
N. 05598/2016 REG.PROV.CAU.
N. 15416/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15416 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S F, Valerio Massimo D'Amico, B M, rappresentati e difesi dagli avvocati M B C.F. BNTMHL76T24H501F, S D C.F. DLESNT79H09F158V, U C C.F. CNTMRT51B23H501K, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti&Delia in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Università degli Studi Federico II di Napoli, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti di
Marco Pistone, Francesco Lanza, Eugenio Franceschini non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. 463 del 3.07.2015 concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a 2015/2016 di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa E L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nell’ambito della delibazione propria della presente fase cautelare, si ritengono sufficientemente comprovati i requisiti a fondamento della formulata istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, in considerazione dell’accertata ulteriore esistenza di posti liberi per l’immatricolazione per l’a.a. 2015/2016 al corso di laurea di cui trattasi;
Considerato che, pertanto, l’amministrazione dovrà al fine procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendone il relativo ordine con la conseguente immatricolazione di parte ricorrente ove ricompresa nell’ambito dei posti disponibili rimasti vacanti sulla base del predetto criterio;