TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-05-10, n. 202400451
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2024
N. 00451/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2009, proposto da
D G e E R, rappresentate e difese dall'avvocato A F Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P, in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, via Ruggeri, 5;
per l'annullamento
1) della delibera di Consiglio Comunale di Jesi n. 116 del 28/07/2006 avente ad oggetto “Progetto comunale del suolo – Variante generale al PRG – Adozione ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/92 e succ. mod”, compresi tutti gli elaborati, gli allegati, le planimetrie, le tavole e le Relazioni;2) deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3/04/2007 avente ad oggetto “Progetto comunale del suolo – Variante al PRG – Controdeduzioni e osservazioni ed adozione definitiva ai sensi dell’art. 26 della L. R. n. 34/92 succ. mod.;3) deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 12/09/2003 con la quale è stata approvata l’elaborazione del Piano Strategico, del Piano Idea e del Progetto Comunale del Suolo;4) deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23/07/2004 con la quale è stato approvato il Piano Strategico;5) Agenda 21 e la Valutazione Ambientale Strategica qualitativa e la loro eventuale approvazione da parte degli organi comunali;6) deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/03/2005 con la quale è stato approvato il Piano Idea;7) deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 22/07/2005, unitamente all’atto di indirizzo del Sindaco, quale documento anticipatorio per il Progetto Comunale del Suolo, compresi tutti gli “approfondimenti” di cui si parla nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 28/07/2006, anch’essa impugnata per quanto, qui, di interesse;8) Progetto comunale del suolo comprensivo di tutti gli elaborati, pareri, relazioni, studio, verifiche, tavole, planimetrie e quant’altro lo costituisce ove parti integranti dello stesso, esistenti ed approvati;9) risoluzione presentata dal Sindaco di Jesi di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 28/07/2006;10) il SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE e tutto ciò che nel PRG attiene alla perequazione, nonché, in particolare, le NTA e la Relazione generale allo strumento urbanistico generale relative al sistema perequativo;11) tutte le NTA del PCS, anche quelle elaborate e non all’esito delle controdeduzioni che siano rilevanti e connesse alla presente impugnazione;12) prot. n. 22536 del 3/07/2007, prot. n. 34017 del 18/10/2007, prot. n. 23050 del 27/06/2008 con i quali il Comune di Jesi, a più riprese, ha trasmesso alla Provincia di Ancona la documentazione tecnico amministrativa relativa alla variante generale al PRG;13) relazione istruttoria alla variante al PRG redatta dalla Provincia di Ancona – Prot. n. 69953 del 27/08/2008;14) rapporto ambientale relativo alla variante al PRG e relativa approvazione di esso da parte della Provincia di Ancona e relativi verbali di conferenze di servizi che si sono svolte ed, in particolare, quello del 4/07/2008, quale parte integrante e sostanziale dello strumento approvato, avente ad oggetto il parere favorevole in merito alla compatibilità della variante rispetto all’area ad elevato rischio di crisi ambientale, con le prescrizioni contenute nei pareri ad essa allegati – anch’essi impugnati si opus – nonché nei pareri espressi nella seduta della medesima conferenza dei servizi;15) parere favorevole del Comitato Provinciale per il territorio in ordine alla conformità della variante generale al PRG con le normative vigenti e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, nonché di tutti i pareri espressi in riferimento ad ognuna delle pratiche e delle osservazioni proposte;16) deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 427 del 23/09/2008, avente ad oggetto “Comune di Jesi – Variante generale al piano regolatore generale – progetto comunale di suolo – parere favorevole con rilievi;17) deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. 227 del 19/12/2008, avente ad oggetto “Progetto comunale del suolo – variante generale al PRG - Approvazione in adeguamento parziale e controdeduzione ai seni dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b) della LR n. 34/92 e smi al parere favorevole con rilievi espresso dalla Provincia con DP n. 427 del 23/09/2008;18) BURM n. 2 del 15/01/2009 in cui è stata pubblicata l’approvazione del PRG del Comune di Jesi;19) tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti degli interessi di parte ricorrente, nonché tutti quelli meramente consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Jesi e della Provincia di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti, nella spiegata veste di comproprietarie di un compendio immobiliare ricadente nel territorio comunale di Jesi (identificato al Catasto al foglio 39 particelle 63, 79, 87, 199, 200, 204, 205, 312, 314, 315 e 317), con il presente ricorso - proposto dapprima in sede straordinaria e poi trasposto in s.g. a seguito di opposizione formulata dal Comune di Jesi - impugnano la variante generale al P.R.G., adottata dall’amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 116 del 2006 e approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 2008, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati nell’epigrafe del ricorso.
La variante viene censurata sia in relazione a profili di illegittimità che affliggerebbero a livello generale la pianificazione urbanistica comunale, sia con riguardo alle previsioni che attengono specificamente alla proprietà delle ricorrenti.
2. In punto di fatto la sig.ra Gli e la sig.ra R espongono quanto segue.
2.1. Il compendio immobiliare per cui è causa è stato interessato nel corso degli anni da quattro atti di variante urbanistica:
- la prima variante risale al 1975 e da essa risulta che l'area contraddistinta dalla sigla V1 (verde di rispetto) confina con l'area omogenea N. Inoltre non vi è traccia della strada e da un’attenta lettura delle N.T.A. emerge che l’attuazione del comparto è subordinata all’elaborazione di un piano di lottizzazione;
- la seconda variante risale al 1983 e in essa la proprietà in questione è ricompresa in un P.I.P. in variante al P.R.G.;
- la terza variante (c.d. variante Secchi) risale al 1993 ed essa recepisce il piano di lottizzazione denominato P.I.P. “COAPA”, modificando l'area in questione da V a VC (fuori dal gruppo delle aree a standard ). Questa variante, in pratica, prevede una strada interna alla lottizzazione per consentire l'accesso ad alcuni lotti contraddistinti da una campitura a righe trasverse blu;
- è seguita infine la variante oggetto del presente ricorso (c.d. variante Gabellini), nella quale la proprietà delle ricorrenti viene riportata fra le aree a standard .
2.2. Le ricorrenti, a seguito dell’adozione preliminare della variante, hanno presentato un’osservazione, evidenziando che “ Questo tipo di destinazione costringe i legittimi proprietari ad una inutilizzazione del terreno e quindi ad un danno economico. Danno che si rivela tanto più ingiusto se solo si pensi che la famiglia Gli, in occasione delle precedenti vicende espropriative nella medesima zona, ben note all'ente comunale, ha visto negarsi diritti edificatori riconosciuti, invece, ai proprietari dei lotti adiacenti, tanto che l'area di proprietà Gli, a tutt'oggi, a destinazione agricola o comunque, inedificabile, è pressoché circondata da aree con destinazione ad insediamenti produttivi. Pertanto, premesso quanto sopra, si chiede di modificare l'attuale previsione nel senso di frazionare I’appezzamento di terreno in proprietà in due porzioni, identificandone una prima parte in S1.1v (mq. 15.000 circa), da cedere secondo le procedure previste dalla legislazione specifica (ma per la quale si conferma fin d'orala disponibilità ad un accordo bonario con l'Amministrazione Comunale), e una seconda parte in TE2.2 (mq. 10.000 circa), atta ad ospitare attività economiche, in analogia a quanto previsto per i lotti esistenti oltre l'asse viario. La soluzione prospettata è auspicabile per due ordini di ragioni: - da un lato, vi è da considerare la vocazione urbanistica dell'area che, completamente inserita all'interno di un comprensorio interamente destinato ad insediamenti produttivi, sarebbe resa omogenea al territorio che la circonda;- dall'altro lato, in un'ottica meramente perequativa, l'accoglimento delle presenti osservazioni consentirebbe di sanare la disparità di trattamento operata nelle precedenti rivisitazioni degli strumenti urbanistici. Non ultimo, bisogna rilevare che tale importante risultato sarebbe ottenuto senza alcun stravolgimento dell'impostazione generale e locale del nuovo P.R.G. in adozione ”.
2.3. Tale osservazione, protocollata con il n. 84, è stata esaminata e controdedotta unitamente ad altre con la seguente motivazione “ Le osservazioni 3, 29, 30, 31, 75, 79, 81, 84,105, 108, 169, 233, 256, 258, 272, 289, 297, 312, 313, 327, 328, 329, 330, 345 si riferiscono ad aree che la variante generale destina a standard e chiedono la rimozione dei vincoli, in alcuni casi reiterati rispetto al P.r.g. previgente. Il riesame delle singole situazioni, anche con sopralluoghi, ha portato alla conferma delle destinazioni d'uso pubblico, necessaria per la realizzazione di un sistema articolato e continuo di “città pubblica”, come raccomandato dalle dichiarazioni programmatiche dell'Amministrazione e assunto quale criterio fondante per la Variante Generale. Nel caso della reiterazione dei vincoli si apre all'osservante un'alternativa rispetto a quella di richiedere l'indennità stabilita dall'art. 49 [ recte , 39] del testo unico sugli espropri: accedere ad un sistema di perequazione, ottenendo in cambio della cessione dell'area all'Amministrazione comunale una capacità edificatoria a destinazione sociale (si veda il punto T8 della prima parte)… ”.