TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2011-11-14, n. 201105327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2011-11-14, n. 201105327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201105327
Data del deposito : 14 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07195/2009 REG.RIC.

N. 05327/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07195/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M, rappresentata e difesa dall'avv. F G, con domicilio eletto presso Andrea Cafiero in N, piazza Leonardo N.29;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di N, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato N, domiciliataria per legge in N, via Diaz, 11;

nei confronti di

I T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Falco e Luisa Mingione, con domicilio eletto presso Luisa Mingione in N, c.so Umberto i N. 237 c/o Notari;

per l'annullamento

a) del verbale n. 2/2009 redatto dalla Commissione per la valutazione delle graduatorie del personale docente ed ATA dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di N nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio nella graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) valevole per il biennio 2009/10 e 2010/11;
b) della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio maturati nel biennio scolastico 2007/08 e 2008/09, valutati in punti 6,00 anziché 24,00;
c) in via subordinata, della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale relativa alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio maturati nel biennio scolastico 2007/08 e 2008/09, valutati in punti 6,00 anziché 12,00;
d) della suddetta graduatoria, nella parte in cui attribuisce alla contro interessata T I un punteggio pari a 93, superiore a quello che le sarebbe spettato;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 24.02.2010, e) del verbale n. 3/2009 redatto dalla Commissione per la valutazione delle graduatorie del personale docente ed ATA dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci”, con riferimento alla posizione ed al punteggio attribuito alla contro interessata T I;
f) della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili), con riferimento alla posizione ed al punteggio attribuito alla contro interessata T I;
g) ove necessario, del diploma universitario (Master di primo livello) in “Teoria e Tecnica della comunicazione on- line per la didattica”, corrispondente a 60 CFU conseguito dalla T I in data 20.06.2008 presso l’Università degli Studi di Ferrara, nonché del diploma universitario (Master di primo livello) in “Comunicazione e Valutazione nel Processo Didattico / Educativo” corrispondente ad un impegno di 1500 ore (60 CFU) conseguito dalla stessa il 13.03.2009, a seguito di un corso attivato presso l’Università telematica Pegaso con decreto n. 19 del 05.05.2008;
ove necessario, del diploma di perito industriale per le produzioni tessili conseguito dalla T I presso l’ITIS da Vinci nell’anno scolastico 2004/05;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


nonché per l’annullamento, con ricorso incidentale proposto dalla contro interessata T I, gli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria per l’anno 2004/07 per aver presentato domanda anche nella provincia di Milano, nella parte in cui omettono di sottrarre alla ricorrente il punteggio relativo allo stesso periodo sia per la sua illegittima ammissione alla procedura sia per l’illegittimità del servizio prestato, nella parte in cui omettono di escludere la ricorrente dalla graduatoria 2009/11 per falsità delle dichiarazioni della domanda, nonché nella parte in cui sottraggono 3 punti alla contro interessata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di N e di I T;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente proponeva ricorso introduttivo e per motivi aggiunti avverso gli atti indicati in epigrafe.

A sostegno delle sue ragioni, premetteva:

di aver prestato servizio, come docente non di ruolo, dall’anno 2004/05, di insegnamento di tecnologie tessili (classe concorso A70) presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di N;

di essere stata destinataria, nel periodo in questione, di incarichi di supplenza annuale e temporanea;

che, con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 56 del 26.05.2009, è stata indetta la procedura per la costituzione di graduatorie d’istituto di circolo del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010 - 2010/2011;

di aver richiesto di essere inserita nelle graduatorie d’istituto di terza fascia dell’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di N, per le Classi di Concorso A070 (Tecno1ogie Tessili) e C220 (Laboratorio di Tecnologie Tessili), dichiarando di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) Diploma di Perito Industriale per l’Industria tessile conseguito il 1° luglio 2004;
Diploma di maturità Artistica conseguito presso il Liceo Artistico di N il 17.07.1995;
3) Titolo Accademico di Pittura conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di N il 11.07.2000;
4) Diploma Accademico del “Biennio Specialistico di Arti Visive e Grafica”, conseguito il 30.03.2009 presso l’Accademia di Belle Arti di N;

di aver chiesto, ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria relativa alla classe A070, chiedeva l’attribuzione di complessivi punti 24,00, per il servizio prestato come supplente annuale in Tecnologie Tessili (CL A070) durante gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, da aggiungersi al punteggio già riconosciuto per il servizio prestato dagli anni 2004/05 al 2006/07.

che, con Verbale n. 2/2009, la Commissione per la valutazione delle graduatorie del Personale Docente ed ATA dell’ Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” di N, decideva di assegnare alla Prof.ssa M il punteggio di 78,00 punti nella graduatoria A070, così determinato: punti 33,00 per titolo di studio di accesso;
punti 3,00 per altri titoli di studio non specifici (abilitazione educandato);
punti 36,00 per titoli di servizio specifico prestato nel triennio 2004/2007 (3 anni di servizio su A070);
punti 6,00 per altre attività d’insegnamento (2 anni senza titolo di accesso su A070);

che, in sintesi, l’Amministrazione resistente ha ritenuto che, limitatamente al biennio scolastico 2007/2009, la Prof.ssa M aveva insegnato Tecnologie Tessili senza essere in possesso del titolo di studio prescritto, sicché tale servizio non doveva essere valutato come “servizio specifico” (punti 2 per ogni mese sino ad un massimo di 12 per ogni anno ai sensi del punto D, n. 1, lett. a) della Tabella 1 di Valutazione Titoli facente parte integrante del D.M. n. 56/2009 ed annessa quale Allegato A al regolamento adottato con D.M. 13.06.2007), bensì come “altra attività d’insegnamento” (punti 0,50 per ogni mese fino ad un massimo di 3 punti per anno scolastico ai sensi del punto D n. 3);
nel dettaglio, la Commissione citata, dopo aver sottoposto un quesito al sito web www.lataliascuola.it, (sito non riconducibile in alcun modo alla P.A.) ha ritenuto: 1) che, a seguito dell’emanazione del d.M. n. 22 del 09.02.2005, all’insegnamento di Tecnologie Tessili (Cl. A070) si potesse accedere soltanto con Laurea Specialistica;
2) che il titolo accademico quadriennale conseguito dalla Prof.ssa M in data 11.07.2000 presso l’Accademia di Belle Arti di N ai sensi dell’Ordinamento previgente rispetto alla legge 508/99, benché congiunto al diploma di Perito tessile, non costituisse titolo di studio valido per i insegnamento di Tecnologie Tessili (A070), in quanto non equipollente ad una Laurea Specialistica;
3) che la Prof.ssa M aveva maturato il titolo prescritto per accedere all’insegnamento nella classe di concorso A070 soltanto con il conseguimento in data 30.03.2009 del Diploma Accademico del “Biennio Specialistico di Arti Visive e Grafica” rilasciato dalla Accademia di Belle Arti di N, considerato titolo equipollente a Laurea Specialistica;

che alla contro interessata è stato riconosciuto un notevole incremento di punteggio rispetto a quello accordato nella stessa graduatoria nel biennio 2007/2009 (nello specifico la docente in questione è passata dal punteggio di 57 punti riconosciuti nel 2007 al punteggio di 93 punti nel 2009, con un incremento di ben 36 punti) e che tale incremento risulta del tutto anomalo se si considera che, nel corso del biennio 2007/2009, la dott.ssa T ha frequentato la Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario ed ha conseguito l’abilitazione in Lingua Straniera (classe A345 e A346) sicché la stessa non avrebbe potuto far valere alcun servizio prestato in concomitanza del corso SSIS, in quanto beneficiaria del bonus di 24 punti per il titolo di abilitazione specificamente attribuito nella graduatoria di istituto di prima fascia per la classe A345;

di aver pertanto proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe;

di aver preso visione, solo in data 02.12.2009, dei titoli valutati a favore della contro interessata T I;

di aver riscontrato numerose irregolarità nella valutazione di tali titoli, e di aver pertanto proposto ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti indicati.

DIRITTO

La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi, con il ricorso introduttivo: 1) incompetenza, atteso che la commissione che ha approvato la graduatoria non è prevista dalle norme;
la competenza spetta al dirigente scolastico, e comunque è da censurare il fatto che alla commissione abbiano partecipato anche funzionari con compiti meramente esecutivi;
2) errata interpretazione del

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