TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-06-16, n. 201002319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-06-16, n. 201002319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201002319
Data del deposito : 16 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00425/2008 REG.RIC.

N. 02319/2010 REG.SEN.

N. 00425/2008 REG.RIC.

N. 00397/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 425 del 2008, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. A Z e M C, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Diaz 1/E;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDO CARABINIERI REGIONE LOMBARDIA, COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ZOGNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2009, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. A Z e M C, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Diaz 1/E;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDO CARABINIERI REGIONE LOMBARDIA, COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ZOGNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

(a) quanto al ricorso n. 425 del 2008:

- della scheda valutativa n. 57 del 28 gennaio 2008, che riporta il giudizio finale di “insufficiente”;

(b) quanto al ricorso n. 397 del 2009:

- della scheda valutativa n. 59 del 13 gennaio 2009 che riporta il giudizio finale di “insufficiente”;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Carabinieri Regione Lombardia, del Comando Compagnia Carabinieri di Zogno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Claudio Magrini, maresciallo ordinario dei carabinieri assegnato dal 24 novembre 2005 alla Stazione di Zogno, ha impugnato la scheda valutativa n. 57 del 28 gennaio 2008, che riporta il giudizio finale di “insufficiente” (ricorso n. 425/2008), nonché la scheda valutativa n. 59 del 13 gennaio 2009 che parimenti riporta il giudizio finale di “insufficiente” (ricorso n. 397/2009).

2. La scheda valutativa n. 57 è stata predisposta dal comandante della Stazione (maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza M M) in qualità di compilatore e dal comandante della Compagnia di Zogno (capitano S B) in qualità di primo revisore. Il periodo preso in considerazione va per entrambi gli estensori dall’11 gennaio 2007 al 1 novembre 2007. Il giudizio complessivo finale è del seguente tenore: “Maresciallo Ordinario di insufficienti qualità complessive, irascibile e indisciplinato. Nel periodo in esame ha operato con insoddisfacente impegno e pari motivazione, evidenziando ampie lacune professionali, non dimostrando alcun interesse al proprio miglioramento né a quello del Reparto. Insufficiente il suo rendimento”.

3. La scheda valutativa n. 59 è stata predisposta dal comandante della Stazione (luogotenente M M) in qualità di compilatore e dal nuovo comandante della Compagnia (tenente F B) in qualità di primo revisore. Per il comandante della Stazione il periodo preso in considerazione va dal 2 gennaio 2008 al 1 gennaio 2009, per il primo revisore dal 29 settembre 2008 (data di assunzione del comando della Compagnia) al 1 gennaio 2009. Il giudizio complessivo finale si esprime in questi termini: “Maresciallo Ordinario dai pessimi requisiti militari. Indisciplinato, trascurato nella persona e dalle gravi lacune professionali, ha operato con scarso impegno e motivazione. Il rendimento fornito è stato insufficiente”.

4. Le censure proposte nel ricorso n. 425/2008 (notificato il 4 aprile 2008 e depositato il 30 aprile 2008) si possono riassumere e ordinare come segue: (i) violazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) del DPR 8 agosto 2002 n. 213, in quanto la scheda valutativa riguarda un periodo di servizio effettivo inferiore a 180 giorni se si sottraggono le ferie e le assenze per malattia;
(ii) violazione dell’art. 4 comma 1 lett. b) del DPR 213/2002, in quanto la valutazione è stata fatta erroneamente con riguardo alla fine del servizio;
(iii) violazione del principio di tempestività della valutazione, desumibile dall’art. 1 comma 1 del DPR 213/2002;
(iv) violazione dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 213/2002 per mancata astensione del compilatore e del primo revisore;
(v) travisamento dei fatti. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è chiesto il risarcimento dei danni consistenti nella lesione dell’onorabilità e dell’immagine professionale del ricorrente. L’amministrazione militare si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Le censure formulate con il ricorso n. 397/2009 (notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 17 aprile 2009) si possono riassumere e ordinare come segue: (i) violazione dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 213/2002 per mancata astensione del compilatore e del primo revisore;
(ii) travisamento dei fatti. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è chiesto anche in questo ricorso il risarcimento dei danni consistenti nella lesione dell’onorabilità e dell’immagine professionale del ricorrente. L’amministrazione militare si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Considerata la parziale identità delle questioni sollevate i due ricorsi devono essere riuniti. Le censure formali presentate con i primi tre motivi del ricorso n. 425/2008 non possono essere condivise. Più in dettaglio:

(i) relativamente al problema della durata minima del periodo valutabile, che in base all’art. 5 comma 1 del DPR 213/2002 non può essere inferiore a 180 giorni (né superiore a un anno), si ritiene corretta la scelta dell’amministrazione militare di escludere soltanto le licenze straordinarie (nel caso del ricorrente 67 giorni di malattia), essendo i giorni di riposo e le ferie elementi ordinari del servizio che non introducono soluzioni di continuità ai fini valutativi;

(ii) il riferimento all’ipotesi di fine servizio ex art. 4 comma 1 del DPR 213/2002 è giustificato per il fatto che dal 2 novembre 2007 il ricorrente è rimasto in malattia per oltre 60 giorni e quindi la fine del servizio valutabile doveva essere anticipata al 1 novembre 2007;

(iii) l’art. 1 comma 1 del DPR 213/2002 (“[i] documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti”) impone in effetti che la valutazione segua a breve distanza il periodo di servizio considerato. Tuttavia nel caso in esame gli estensori della scheda valutativa hanno dovuto attendere il decorso di almeno 60 giorni di assenza per malattia a partire dal 2 novembre 2007 per accertare l’ipotesi di fine servizio ex art. 4 comma 1 del DPR 213/2002. Tenuto conto di questi tempi tecnici la redazione della scheda valutativa può essere considerata tempestiva.

7. Con il quarto motivo del ricorso n. 425/2008 e con il primo motivo del ricorso n. 397/2009 si afferma che per una serie di episodi intervenuti durante i periodi oggetto di valutazione il comandante della Stazione maresciallo aiutante sost. UPS e poi luogotenente M M e il comandante della Compagnia capitano S B avrebbero dovuto astenersi dal redigere le schede valutative. Anche il nuovo comandante della Compagnia tenente F B avrebbe dovuto astenersi, in quanto subentrato solo il 29 settembre 2008. La tesi del ricorrente può essere condivisa, sia pure con alcune precisazioni.

8. Per chiarire le ragioni a sostegno dell’obbligo di astensione è necessario ripercorrere in sintesi le situazioni di contrasto tra il ricorrente e i superiori.

(a) il comandante della Compagnia (capitano S B) con provvedimento del 26 maggio 2008 ha inflitto al ricorrente la sanzione della consegna per 1 giorno in relazione a un diverbio con il comandante interinale della Stazione (maresciallo capo Michele Giancola) verificatosi il 21 agosto 2007. La sanzione è stata impugnata davanti a questo TAR con il ricorso n. 1259/2008. Per lo stesso episodio il comandante della Compagnia con nota del 12 settembre 2007 ha denunciato il ricorrente ipotizzando i reati di insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 cpmp) e simulazione di infermità (art. 159 cpmp). Le denunce sono poi state archiviate dal GIP del Tribunale Militare di Torino con decreto del 4 dicembre 2007.

(b) il comandante della Compagnia (capitano S B) con provvedimento del 29 ottobre 2007 ha inflitto al ricorrente la sanzione della consegna per 7 giorni per le proteste espresse contro il comandante della Stazione (maresciallo aiutante sost. UPS M M) in data 6 settembre 2007. La sanzione è stata impugnata davanti a questo TAR con il ricorso n. 315/2008. In relazione all’antefatto che ha condotto alla sanzione disciplinare il ricorrente ha denunciato il comandante della Stazione in data 23 novembre 2007 per violenza contro un inferiore (art. 195 cpmp).

(c) il comandante della Compagnia (capitano S B) con provvedimento del 1 febbraio 2008, rettificato in parte l’8 febbraio 2008, ha inflitto al ricorrente la sanzione della consegna per 7 giorni con riferimento a un diverbio avvenuto il 31 ottobre 2007 tra il ricorrente e un altro carabiniere nel cortile e nell’ingresso della caserma. La sanzione è stata impugnata davanti a questo TAR con il ricorso n. 682/2008. Per questo episodio il comandante della Compagnia in data 17 dicembre 2007 ha denunciato il ricorrente ipotizzando i reati di disobbedienza (art. 173 cpmp), insubordinazione con minaccia (art. 189-190 cpmp) e minaccia a un inferiore (art. 196 cpmp). Il Tribunale Militare di Verona con sentenza del 4 febbraio 2009 ha condannato il ricorrente a 1 mese di reclusione militare per il reato di disobbedienza e lo ha assolto dalle altre imputazioni. Per i fatti immediatamente successivi al predetto diverbio (ordine di consegnare la pistola e sottoposizione ad accertamenti psichiatrici) il ricorrente con un esposto del 28 gennaio 2008 ha denunciato il comandante della Compagnia per abuso d’ufficio (art. 323 cp). Inoltre ha denunciato il comandante della Stazione per violenza contro un inferiore (art. 195 cpmp) e minaccia a un inferiore (art. 196 cpmp), e gli ufficiali medici per falso ideologico in certificati (art. 481 cp).

(d) il comandante della Compagnia (tenente F B) con due provvedimenti del 15 dicembre 2008 ha inflitto al ricorrente la sanzione della consegna rispettivamente per 3 e 2 giorni per aver estratto copia (nei mesi di marzo e aprile 2008) di alcune pagine dei memoriali del servizio giornaliero al fine di depositarle nelle cause pendenti davanti al giudice amministrativo, e per non aver comunicato in via gerarchica le denunce presentate contro i superiori e altri militari. I provvedimenti disciplinari sono stati impugnati davanti a questo TAR con i ricorsi n. 656/2009 e 657/2009.

(e) il comandante della Stazione (luogotenente M M) ha denunciato in data 4 ottobre 2008 il ricorrente per alcuni episodi avvenuti nei due giorni precedenti, ipotizzando il reato di falso ideologico (art. 479 cp) nella redazione dell’ordine di servizio n. 2 del 2 ottobre 2008, i reati di violata consegna e omessa presentazione in servizio (art. 120 e 123 cpmp) in relazione alle modalità di svolgimento del servizio di perlustrazione, nonché i reati di violenza contro un inferiore (art. 195 cpmp) e minaccia o ingiuria a un inferiore (art. 196 cpmp) per l’atteggiamento tenuto nei confronti del militare inferiore di grado con cui era stato svolto il servizio di perlustrazione.

9. L’obbligo di astensione nella redazione dei documenti caratteristici del personale militare è espressamente previsto ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 213/2002 solo per l’ipotesi in cui il soggetto valutato sia un militare sottoposto a inchiesta formale (ossia a un procedimento disciplinare di stato) e il superiore che lo deve valutare possa essere in qualsiasi modo interessato all’esito della suddetta inchiesta. È però evidente che le medesime esigenze di serenità e assenza di conflitto di interessi devono sussistere anche nella redazione delle schede valutative. Come per le sanzioni di stato l’esito negativo può essere la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito alla perdita del grado per rimozione (v. per i sottufficiali l’art. 60 n. 6 e l’art. 63 della legge 31 luglio 1954 n. 599), così le valutazioni negative possono condurre alla dispensa dal servizio per scarso rendimento (v. l’art. 33 della legge 599/1954). Dunque al militare devono essere riconosciute adeguate garanzie in entrambi i casi, e il principale strumento di garanzia è appunto l’obbligo di astensione per i superiori che si siano trovati o possano trovarsi in posizione di conflitto.

10. La specialità dell’ordinamento militare non esclude l’applicazione di una regola come quella dell’astensione, che è direttamente ispirata ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Occorre però evidenziare che le valutazioni espresse attraverso i documenti caratteristici sono per loro stessa natura la conseguenza dei rapporti di servizio tra i superiori e il militare valutato. Nell’ambito di questi rapporti si possono inserire episodi di contrapposizione motivati dalla diversa interpretazione dei doveri istituzionali, senza trascendere necessariamente in questioni personali. La stessa presentazione di denunce penali può essere intesa talvolta come contrapposizione istituzionale anziché personale. Per non rendere eccessivamente complessa l’organizzazione del lavoro la soglia oltre la quale si può sospettare che la contrapposizione istituzionale diventi anche contrapposizione personale deve quindi essere posta a un livello adeguatamente alto.

11. Nel caso in esame si può tuttavia ritenere che per il numero e i contenuti delle denunce penali incrociate tra il ricorrente e i superiori si sia creata una situazione di incompatibilità da cui deriva l’obbligo di astensione. Concorrono oggettivamente a creare un clima di contrapposizione anche i numerosi procedimenti disciplinari condotti nei confronti del ricorrente. I documenti caratteristici non possono contenere alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari (v. art. 7 comma 1 del DPR 213/2002), ma è la stessa scheda valutativa che richiede di esprimere giudizi sul senso della disciplina dei militari e su qualità disciplinarmente sensibili come l’affidabilità, l’esemplarità, la riservatezza, la motivazione al lavoro, e nel caso dei sottufficiali anche la capacità di gestire i subordinati. Dunque può esservi una permeabilità del giudizio sulle caratteristiche professionali quando siano intercettate questioni che hanno formato oggetto di denuncia penale o di contestazione disciplinare da parte degli esaminatori, a maggior ragione se il militare valutato abbia a sua volta presentato denuncia nei confronti dei superiori. Per ripristinare la separazione tra l’ambito professionale e le altre questioni è quindi necessario intervenire ex ante affidando la valutazione ad altri esaminatori. Non è richiesto invece un esame puntuale dei singoli soggetti coinvolti, in quanto la regola dell’astensione cancella in via generale e preventiva il rischio di conflitti di interesse concentrandosi sull’esistenza oggettiva di elementi in grado, secondo la comune esperienza, di interferire nel giudizio.

12. Con il quinto motivo del ricorso n. 425/2008 e con il secondo motivo del ricorso n. 397/2009 si lamenta il travisamento dei fatti. In particolare il ricorrente sostiene che dalla documentazione di servizio emergerebbero elementi in grado di ribaltare il giudizio negativo espresso nelle schede valutative. La censura non può essere esaminata direttamente in questa sede, in quanto, essendo stati accolti i motivi di ricorso fondati sull’obbligo di astensione, è ora necessario che l’amministrazione militare ripeta le sue valutazioni incaricando altri soggetti, estranei alle vicende descritte nella presente sentenza, i quali valuteranno ex novo l’attività professionale del ricorrente utilizzando tutta la documentazione disponibile.

13. In conclusione i ricorsi riuniti devono essere accolti per violazione dell’obbligo di astensione, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Poiché la valutazione dovrà essere ripetuta da soggetti diversi, come precisato sopra al punto 12, non vi sono i presupposti per riconoscere un risarcimento in forma monetaria. Le domande di risarcimento sono quindi respinte. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

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