TAR Brescia, sez. I, sentenza 2010-06-16, n. 201002319
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Testo completo
N. 02319/2010 REG.SEN.
N. 00425/2008 REG.RIC.
N. 00397/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 425 del 2008, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. A Z e M C, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Diaz 1/E;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDO CARABINIERI REGIONE LOMBARDIA, COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ZOGNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2009, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. A Z e M C, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, via Diaz 1/E;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, COMANDO CARABINIERI REGIONE LOMBARDIA, COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI ZOGNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
(a) quanto al ricorso n. 425 del 2008:
- della scheda valutativa n. 57 del 28 gennaio 2008, che riporta il giudizio finale di “insufficiente”;
(b) quanto al ricorso n. 397 del 2009:
- della scheda valutativa n. 59 del 13 gennaio 2009 che riporta il giudizio finale di “insufficiente”;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Carabinieri Regione Lombardia, del Comando Compagnia Carabinieri di Zogno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Claudio Magrini, maresciallo ordinario dei carabinieri assegnato dal 24 novembre 2005 alla Stazione di Zogno, ha impugnato la scheda valutativa n. 57 del 28 gennaio 2008, che riporta il giudizio finale di “insufficiente” (ricorso n. 425/2008), nonché la scheda valutativa n. 59 del 13 gennaio 2009 che parimenti riporta il giudizio finale di “insufficiente” (ricorso n. 397/2009).
2. La scheda valutativa n. 57 è stata predisposta dal comandante della Stazione (maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza M M) in qualità di compilatore e dal comandante della Compagnia di Zogno (capitano S B) in qualità di primo revisore. Il periodo preso in considerazione va per entrambi gli estensori dall’11 gennaio 2007 al 1 novembre 2007. Il giudizio complessivo finale è del seguente tenore: “Maresciallo Ordinario di insufficienti qualità complessive, irascibile e indisciplinato. Nel periodo in esame ha operato con insoddisfacente impegno e pari motivazione, evidenziando ampie lacune professionali, non dimostrando alcun interesse al proprio miglioramento né a quello del Reparto. Insufficiente il suo rendimento”.
3. La scheda valutativa n. 59 è stata predisposta dal comandante della Stazione (luogotenente M M) in qualità di compilatore e dal nuovo comandante della Compagnia (tenente F B) in qualità di primo revisore. Per il comandante della Stazione il periodo preso in considerazione va dal 2 gennaio 2008 al 1 gennaio 2009, per il primo revisore dal 29 settembre 2008 (data di assunzione del comando della Compagnia) al 1 gennaio 2009. Il giudizio complessivo finale si esprime in questi termini: “Maresciallo Ordinario dai pessimi requisiti militari. Indisciplinato, trascurato nella persona e dalle gravi lacune professionali, ha operato con scarso impegno e motivazione. Il rendimento fornito è stato insufficiente”.
4. Le censure proposte nel ricorso n. 425/2008 (notificato il 4 aprile 2008 e depositato il 30 aprile 2008) si possono riassumere e ordinare come segue: (i) violazione dell’art. 5 comma 1 lett. a) del DPR 8 agosto 2002 n. 213, in quanto la scheda valutativa riguarda un periodo di servizio effettivo inferiore a 180 giorni se si sottraggono le ferie e le assenze per malattia; (ii) violazione dell’art. 4 comma 1 lett. b) del DPR 213/2002, in quanto la valutazione è stata fatta erroneamente con riguardo alla fine del servizio; (iii) violazione del principio di tempestività della valutazione, desumibile dall’art. 1 comma 1 del DPR 213/2002; (iv) violazione dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 213/2002 per mancata astensione del compilatore e del primo revisore; (v) travisamento dei fatti. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è chiesto il risarcimento dei danni consistenti nella lesione dell’onorabilità e dell’immagine professionale del ricorrente. L’amministrazione militare si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Le censure formulate con il ricorso n. 397/2009 (notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 17 aprile 2009) si possono riassumere e ordinare come segue: (i) violazione dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 213/2002 per mancata astensione del compilatore e del primo revisore; (ii) travisamento dei fatti. Oltre all’annullamento dell’atto