TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300521
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 00521/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2018, proposto da
G S S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A R, R C, P L G, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bogogno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte-Dipartimento Biella, Novara, Vercelli, Vco Piemonte Nord Est, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte-Dipartimento di Novara, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco di Bogogno nr 03/2018 ( prot n 986) in data 23 febbraio 2018 (notificata il 27-02-2018), emessa ai sensi dell'art 9 l. 447/1995 e 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, che ordina a Sironi S.p.A. di adottare con effetto immediato accorgimenti necessari a limitare emissioni rumorose; a predisporre un piano di bonifica; a realizzare entro 30 gg tutti gli interventi con successiva trasmissione a Comune e "ARPA" di tutte le misure certificate ed asseverate; unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ed in particolare la nota "ARPA" prot 853 del 15.02.2018 richiamate nelle premesse del provvedimento; nonché - in parte qua - della successiva ordinanza del Sindaco di Bogogno nr 05/2018 (prot n 1517) in data 23 marzo 2018 di proroga di ulteriori 60 giorni della ordinanza nr 3/2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bogogno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe. la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Bogogno nr 03/2018 ( prot n 986) del 23 febbraio 2018, emessa ai sensi dell'art 9 l. n. 447 del 1995 e 50, comma 5 del d.lgs. n. 267 del 2000, che ordina a Sironi S.p.A. di adottare con effetto immediato accorgimenti necessari a limitare emissioni rumorose, a predisporre un piano di bonifica, a realizzare entro 30 giorni tutti gli interventi tecnici necessari, con successiva trasmissione al Comune e all’A.R.P.A. di tutte le misure certificate ed asseverate, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ed in particolare la nota A.R.P.A. prot 853 del 15 febbraio 2018, richiamate nelle premesse del provvedimento; nonché - in parte qua - della successiva ordinanza del Sindaco di Bogogno nr 05/2018 (prot n 1517) del 23 marzo 2018 di proroga di ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza della precedente ordinanza n. 3/2018, per l’esecuzione di quanto ivi ordinato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bogogno eccependo l’inammissibilità del ricorso.

All’udienza pubblica del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. - Il Collegio deve valutare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Bogogno.

L’Amministrazione resistente ritiene che il ricorso sia inammissibile poiché l’ordinanza n. 14 del 2017 non era stata impugnata, né erano mai state contestate le rilevazioni dell’A.R.P.A. allegate all’ordinanza medesima, mentre gli atti successivi oggetto di impugnazione costituivano esclusivamente espressione dell’attività di verifica dell’ottemperanza a tale ordinanza e, con l’ordinanza n. 3/2018, a seguito dell’esito negativo di tale verifica, il Comune di Bogogno si sarebbe pertanto limitato a reiterare negli stessi termini gli ordini della precedente ordinanza.

La questione verte attorno al concetto di atto confermativo, che avendo una propria autonomia avrebbe potuto essere impugnato in modo autonomo rispetto alla precedente ordinanza, e di atto meramente confermativo che, in quanto tale, non giustifica un’autonoma impugnazione.

Sul punto è dirimente quanto condivisibilmente evidenziato dal Consiglio di Stato: “ Va rilevato che gli atti "meramente confermativi" sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo…In pratica, l'atto meramente confermativo ricorre quando l'amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna

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