TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-12-24, n. 201205345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-12-24, n. 201205345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201205345
Data del deposito : 24 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01600/2012 REG.RIC.

N. 05345/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01600/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dagli avv.ti G S e R G, con domicilio eletto presso R G in Napoli, via Piccinni n. 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Federico II di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

A C, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento, previa sospensione:

del decreto rettoriale n. 2956 del 10/11/2011 recante l'approvazione degli atti della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad 1 posto di ricercatore universitario di ruolo – settore scientifico disciplinare BIO/10 Facoltà di Scienze Biotecnologiche (codice identificativo del bando R/02/2009).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, dell’Universita' degli Studi Federico II di Napoli e di A C;

Viste le memorie difensive;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato il 7 dicembre 2012;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2012 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RILEVATO che:

- la ricorrente, con atto depositato il 7 dicembre 2012, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto (con richiesta di compensazione delle spese di giudizio);

- la suddetta dichiarazione è stata integralmente accettata sia dal controinteressato, dott. A C (con atto contestuale alla rinuncia), sia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (con atto depositato il 18 dicembre 2012);

CONSIDERATO che, in caso di rinuncia al ricorso, il c.p.a. prevede quanto segue:

- che il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);

- che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 2);

- che l’estinzione viene dichiarata con sentenza se si verifica o venga accertata all’udienza di discussione (art. 85, comma 9);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto precede, che:

- il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso (e della mancata opposizione delle controparti costituite) e quindi dichiarare l’estinzione del presente giudizio;

- sussistono giusti motivi (stante anche la specifica adesione sul punto formulata dal controinteressato e dalle Amministrazioni resistenti) per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di giudizio;

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