TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400459
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2024
N. 00459/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V M, rappresentato e difeso dagli avvocati D B e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, E O M e G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E C, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Diego C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;
del D.R. n. 2620/2022 del 19.12.2022, con il quale è stata indetta la procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia - ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” - settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management;
dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice D.R. n. 514/2023 prot. 36668/2023 del 15.03.2023;
degli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi: Verbale n. 1, prot. n. 47042/2023 del 03.04.2023 e l'Allegato A; Verbale n. 3, prot. 92228/3023 del 04.07.2023 e relativo Allegato n. 1;
ove occorra, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 1285/2019 del 25.07.2019 e successive modifiche;
dell’atto pubblicato in data 28.07.2023 con cui il Consiglio di dipartimento con approvazione del Consiglio di amministrazione del 19.07.2023 ha formulato la chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 - D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 in favore del Prof. E C;
nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro medio tempore stipulato con il candidato vincitore;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Morabito Vincenzo il 17/10/2023:
del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” (Codice selezione PO2022-8-1) presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;
della delibera n. 187 prot. N. 98453/2023 del 18.07.23 con cui il Consiglio Del Dipartimento di Economia e Management ha formulato la proposta di chiamata in favore del Prof. E C;
della elibera del Consiglio di Amministrazione N. 284/2023 – seduta del 19.07.2023 – di approvazione della suddetta proposta di chiamata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. E C, del Ministero dell’Università e Ricerca e dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. V M ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto rettorale n. 1200/2023 (prot. n. 93488/2023) del 6 luglio 2023 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale”, settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” (Codice selezione PO2022-8-1) presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e, ciò, unitamente agli atti presupposti ed in epigrafe citati.
Si sostiene che la Commissione avrebbe ritenuto idonei, a coprire il posto di professore di prima fascia di cui all’art. 1, tutti e tre i candidati, senza che dalle valutazioni proposte fosse desumibile una prevalenza di uno dei partecipanti alla selezione.
In particolare e nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
1. l’illegittimità del verbale n. 3 (prot. 92228/3023) del 4 luglio 2023 e del relativo allegato n. 1 per omessa attribuzione di un punteggio numerico, nonché per la mancata individuazione di un candidato comparativamente migliore, oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere; la Commissione avrebbe espresso un “giudizio” su ogni candidato lacunoso e apodittico, omettendo di individuare quello ritenuto più meritevole, lasciando ampia discrezionalità al Consiglio di dipartimento nell’individuare il candidato vincitore;
2. l’illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, la violazione art. 4 del bando di concorso e dell’art. 6 del regolamento; la Commissione avrebbe erroneamente predeterminato i criteri, in quanto avrebbe omesso di stabilire il peso che in sede di valutazione gli stessi verranno ad assumere, vizio che si rifletterebbe sui giudizi dei candidati;
3. l’illegittimità del verbale n. 3 (prot. 92228/3023) del 4 luglio 2023 e del relativo allegato n. 1 e l’assenza di motivazione della valutazione analitica dei titoli dei candidati in relazione ai criteri di cui al d.m. 344/2011; la Commissione giudicatrice si sarebbe limitata all’individuazione di un mero elenco di titoli curriculari, senza l’espressione di alcuna motivazione analitica e comparativa in relazione ai