TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400459
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 00459/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00878/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 878 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V M, rappresentato e difeso dagli avvocati D B e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, E O M e G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E C, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Diego C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;

del D.R. n. 2620/2022 del 19.12.2022, con il quale è stata indetta la procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo – prima fascia - ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” - settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” presso il dipartimento di Economia e Management;

dell'atto di nomina della Commissione giudicatrice D.R. n. 514/2023 prot. 36668/2023 del 15.03.2023;

degli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi: Verbale n. 1, prot. n. 47042/2023 del 03.04.2023 e l'Allegato A;
Verbale n. 3, prot. 92228/3023 del 04.07.2023 e relativo Allegato n. 1;

ove occorra, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 1285/2019 del 25.07.2019 e successive modifiche;

dell’atto pubblicato in data 28.07.2023 con cui il Consiglio di dipartimento con approvazione del Consiglio di amministrazione del 19.07.2023 ha formulato la chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 240/2010 - D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 in favore del Prof. E C;

nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro medio tempore stipulato con il candidato vincitore;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Morabito Vincenzo il 17/10/2023:

del D.R. n. 1200/2023 prot. n. 93488/2023 del 06.07.2023 di Approvazione degli Atti della Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale” – settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale” – settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” (Codice selezione PO2022-8-1) presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa;

della delibera n. 187 prot. N. 98453/2023 del 18.07.23 con cui il Consiglio Del Dipartimento di Economia e Management ha formulato la proposta di chiamata in favore del Prof. E C;

della elibera del Consiglio di Amministrazione N. 284/2023 – seduta del 19.07.2023 – di approvazione della suddetta proposta di chiamata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. E C, del Ministero dell’Università e Ricerca e dell’Università di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Prof. V M ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto rettorale n. 1200/2023 (prot. n. 93488/2023) del 6 luglio 2023 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale”, settore concorsuale 13/B3 “Organizzazione Aziendale”, settore scientifico disciplinare SECS-P/10 “Organizzazione Aziendale” (Codice selezione PO2022-8-1) presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e, ciò, unitamente agli atti presupposti ed in epigrafe citati.

Si sostiene che la Commissione avrebbe ritenuto idonei, a coprire il posto di professore di prima fascia di cui all’art. 1, tutti e tre i candidati, senza che dalle valutazioni proposte fosse desumibile una prevalenza di uno dei partecipanti alla selezione.

In particolare e nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.

1. l’illegittimità del verbale n. 3 (prot. 92228/3023) del 4 luglio 2023 e del relativo allegato n. 1 per omessa attribuzione di un punteggio numerico, nonché per la mancata individuazione di un candidato comparativamente migliore, oltre al venire in essere di vari profili di eccesso di potere;
la Commissione avrebbe espresso un “giudizio” su ogni candidato lacunoso e apodittico, omettendo di individuare quello ritenuto più meritevole, lasciando ampia discrezionalità al Consiglio di dipartimento nell’individuare il candidato vincitore;

2. l’illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati, la violazione art. 4 del bando di concorso e dell’art. 6 del regolamento;
la Commissione avrebbe erroneamente predeterminato i criteri, in quanto avrebbe omesso di stabilire il peso che in sede di valutazione gli stessi verranno ad assumere, vizio che si rifletterebbe sui giudizi dei candidati;

3. l’illegittimità del verbale n. 3 (prot. 92228/3023) del 4 luglio 2023 e del relativo allegato n. 1 e l’assenza di motivazione della valutazione analitica dei titoli dei candidati in relazione ai criteri di cui al d.m. 344/2011;
la Commissione giudicatrice si sarebbe limitata all’individuazione di un mero elenco di titoli curriculari, senza l’espressione di alcuna motivazione analitica e comparativa in relazione ai criteri e senza attribuire alcun punteggio o giudizio sintetico che lasciasse trasparire la prevalenza dell’uno o dell’altro candidato;

4. l’illegittimità della chiamata nei confronti del prof. E C, oltre l’eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta e eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;
a parere del ricorrente non si comprenderebbe come la Commissione abbia potuto ritenere tutti e tre i candidati egualmente idonei a ricoprire il posto a concorso e, ancora di più, come abbia potuto formulare la chiamata nei confronti del P C, il quale presenterebbe un profilo professionale inferiore a quello dello stesso ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la delibera n. 187 (prot. N. 98453/2023) del 18 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Economia e Management ha formulato la proposta di chiamata in favore del Prof. E C e, in ciò, reiterando le censure di cui al ricorso principale e contestando le valutazioni sui titoli e sull’attività didattica.

Si è costituita l’Università di Pisa che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti in relazione ad un duplice profilo e, quindi, per la mancata e tempestiva impugnazione degli atti finali ed effettivamente lesivi della procedura e, ancora, in conseguenza dell’asserita genericità delle censure, che risulterebbero comunque tutte attinenti al merito dell’attività tecnico-discrezionale della Commissione valutatrice.

Sempre a parere dell’Amministrazione il ricorrente avrebbe utilizzato lo strumento dei motivi aggiunti per formulare impropriamente nuove censure, non derivanti dai nuovi atti impugnati e di cui sarebbe stato già a conoscenza al momento del proponimento del ricorso principale.

Si è costituito, altresì, il prof. E C in qualità di soggetto controinteressato che ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità per inesistenza di una procura speciale, in quanto la procura in atti sarebbe stata conferita in data antecedente alla adozione da parte dell’Università dei provvedimenti conclusivi della procedura per cui è causa.

Nel merito entrambe dette parti resistenti hanno contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto, nel costituirsi, l’estromissione dal presente giudizio, in considerazione del fatto che l’oggetto della contestazione riguarda una procedura indetta dall’Università di Pisa e, ciò, peraltro che senza che siano state proposte censure avverso atti a carattere generale di competenza dello stesso Ministero.

All’udienza del 28 marzo 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario disporre l’estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca dal presente giudizio, in quanto il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura concorsuale bandita dall’Università degli Studi di Pisa per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Economia e Management, settore concorsuale 13/B1 – SSD/ SECS-P 10, senza sollevare alcuna censura in relazione ad atti del Ministero che, pertanto, deve ritenersi del tutto estraneo al procedimento sopra citato.

1.1 Si consideri inoltre che, sulla base di quanto previsto dall’art. 33 Cost. e dall’art. 6 della Legge 9 maggio 1989 n. 168, le Università “ sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, e hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti
”.

1.2 In applicazione di dette disposizioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente sancito che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), sia i docenti e ricercatori universitari (art. 5, commi 9 e 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537), sono da considerarsi “ non più dipendenti statali, bensì dipendenti dell’Ente-Ministero dell’Università e della Ricerca Università ” (così, la Cassazione, SS.UU. n. 10700 del 10 maggio 2006), che ne cura le procedure di reclutamento.

1.3 Sempre preliminarmente va evidenziato come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.4 Sono da respingere il primo, il terzo e il quarto motivo con i quali si sostiene l’assenza di una valutazione comparativa tra i candidati ad opera della Commissione giudicatrice, che avrebbe omesso di individuare “ il candidato ritenuto più meritevole ” in quanto tutti i partecipanti sarebbe stati ritenuti egualmente “idonei” a ricoprire il posto a concorso.

1.5 Contrariamente a quanto affermato la Commissione ha in realtà effettuato una valutazione comparativa tra i diversi curricula, pur senza procedere all’attribuzione di specifici punteggi ai singoli titoli, circostanza quest’ultima che è facilmente evincibile dall’analisi dei giudizi espressi nei confronti dei singoli candidati, che risultano specifici e differenziati anche in termini di maggiore/minore meritevolezza, grazie alla diversità di aggettivazioni utilizzate nella loro formulazione.

1.6 Si consideri, peraltro, che il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, non prevede espressamente l’assegnazione di punteggi numerici o la formazione di una graduatoria di merito.

In particolare l’art. 6, comma 1 si limita ad affermare che “ le commissioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuano i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati .”

1.7 Ne consegue come, nella fattispecie in esame, assumono un rilievo determinante proprio le diverse aggettivazioni utilizzate che, in quanto tali, consentono di comprendere il percorso logico argomentativo della Commissione che ha ritenuto come il ricorrente non avesse un profilo pienamente centrato con quello oggetto del concorso, essendo in possesso di un’esperienza didattica e di ricerca molto più focalizzata e specialistica in termini tematici, riguardante argomenti solo talvolta congruenti con il settore, così come una produzione scientifica solo parzialmente connotata da “elevato grado di originalità ed innovazione”, “rigore metodologico” e “significativa rilevanza”, a differenza degli altri candidati.

1.8 La Commissione ha, inoltre, evidenziato come anche l’attività didattica del ricorrente fosse riferita ad un periodo di tempo più ridotto e fosse meno variegata rispetto a quella dei Prof. C e C e che, nel contempo, la sua attività di ricerca riguardava “ una prospettiva che privilegia terminologie e metodi specifici dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l’innovazione nella società ”, risultando quindi “ incentrata a volte su tematiche solo parzialmente congruenti con quelle del Sc 13/B3 ”.

1.9 Anche con riferimento alle pubblicazioni la Commissione ha ritenuto come queste ultime apportino un contributo prevalentemente focalizzato su aspetti di tipo tecnologico/informatico e che, ancora, solo in alcune pubblicazioni (e non per tutte, come nel caso deli altri candidati) il contributo del ricorrente fosse contraddistinto da quell’elevato grado di originalità, innovazione e rigore metodologico tale da attestare la rilevanza nel settore.

2. Nemmeno è possibile condividere l’interpretazione del ricorrente nella parte in cui sostiene che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare differenti parametri di valutazione, dai quali si desumerebbe una prevalenza (ad esempio il n. citazioni, H-index, i10-index).

2.1 L’Amministrazione sul punto ha dimostrato come detti criteri siano del tutto inidonei a tale scopo, non solo perché unicamente quantitativi e non qualitativi, ma soprattutto perché inapplicabili al s.s.d. SECS-P10, rientrando il settore concorsuale 13/B3 tra quelli non bibliometrici, come da Allegato B al Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76.

2.2 Il Consiglio di Dipartimento ha, quindi, preso atto come la valutazione del P C presentava aggettivazioni e giudizi che lo poneva in una posizione di preminenza e, pertanto, proprio sulla base di dette valutazioni ha deliberato la proposta di chiamata del candidato risultato più meritevole all’esito della procedura.

2.3 Dalla delibera n. 187 impugnata con i successivi motivi aggiunti è possibile evincere come il Consiglio di Dipartimento non abbia svolto una nuova valutazione comparativa, essendosi limitato a prendere atto di quanto emerso dai lavori della Commissione giudicatrice e dai conseguenti giudizi da questa espressi, richiamandoli e citandoli espressamente nelle premesse.

2.4 Si consideri, peraltro, come questo Tribunale ha avuto modo di chiarire i rapporti che intercorrono tra i poteri della Commissione e quelli del Consiglio di Dipartimento, evidenziando che quest’ultimo nel momento in cui risulta competente “.. a formulare la proposta di chiamata non può ridursi al pedissequo recepimento delle indicazioni della commissione, ma, ogniqualvolta sia stato individuato più di un idoneo, richiede necessariamente un autonomo passaggio valutativo, in chiave comparativa. In questi casi, evidentemente, al consiglio di dipartimento compete di individuare il candidato più idoneo, partendo dai giudizi della commissione e attenendosi ai consueti parametri generali della logicità e ragionevolezza della scelta in relazione all’interesse pubblico da soddisfare e all’adeguata considerazione delle posizioni individuali dei concorrenti ”.

Si è affermato, infatti, che “..alla luce di una lettura orientata per il necessario rispetto delle esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, il proprium della previsione di cui all’art. 6, 1° comma del Regolamento per le chiamate dell’Università degli Studi di Pisa non è pertanto quello di imporre alle Commissioni di concludere necessariamente i propri lavori con una “rosa” di candidati idonei, quanto piuttosto il riconoscimento della possibilità di articolare una giudizio di idoneità con riferimento anche a più candidati, lasciando poi la scelta al Consiglio di Dipartimento che, valutando i diversi curricula alla luce delle proprie esigenze, poi pone in essere quella valutazione comparativa che, in alcuni regolamenti universitari, è rimessa in via esclusiva alla Commissione di concorso, ma che nel caso dell’Università degli Studi di Pisa, risulta essere rimessa al Consiglio di Dipartimento (sia pure sulla base della preventiva selezione degli idonei operata dalla Commissione) ” (

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