TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-03, n. 202200113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-03, n. 202200113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200113
Data del deposito : 3 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2022

N. 00113/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE UL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2021, proposto da
IN ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Marchi, Nausicaa De Nicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



nei confronti

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento, n.prot. 00117425/2021 del 29.06.2021 (doc. 1), recante provvedimento definitivo di diniego relativo all'istanza di ricalcolo dei contributi agricoli oggetto di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della legge n. 29/1979 emesso nei confronti del Luogotenente in congedo ON IN “831136B”” della Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo F.V.G. – Ufficio Amministrazione- Sezione Gestione Finanziaria trasmesso, a mezzo pec in pari data, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale a quello impugnato, anche non noto al ricorrente, ivi compreso il parere reso dall'INPS dd. 23/06/2021 (doc. 2).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento emanato dalla Guardia di Finanza, che ha disposto il definitivo diniego all’istanza di ricalcolo dei contributi agricoli oggetto di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della legge n. 29/1979.

1.1. Il ricorrente rappresenta di aver svolto attività di lavoro agricolo negli anni 1981, 1982 e 1983, per un totale di 27 giorni e che ai fini della ricongiunzione, l’amministrazione non ha applicato il coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 7, comma 12, del d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. 638/1983 (secondo cui: “ I contributi versati o accreditati

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