TAR Roma, sez. II, decreto collegiale 2017-03-09, n. 201703271
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha esaminato le questioni giuridiche relative alla quantificazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che i parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 non sono vincolanti. Ha considerato la necessità di valutare le caratteristiche dell'attività svolta e il risultato del giudizio, che si è concluso con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
In conclusione, il TAR ha liquidato un compenso di euro 1.281,50, ridotto della metà rispetto alla somma inizialmente richiesta, giustificando la decisione con un'analisi dettagliata delle fasi del procedimento e dei parametri di riferimento.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2017
N. 03271/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03905/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2014, proposto da:
S C, rappresentata e difesa dall'avv. S Z, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Germanico n. 107;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C S, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura capitolina;
nei confronti di
L M, R M, Z G, Ventrella Jurij, Cambiaso Fabiana, Sani Gabriele, D'Aguanno Luisa, De Angelis Isabella, Arcuri Luciana, Mengarelli Chiara, Galiffa Cinzia, Fioravanti Marco, Rossi Valentina, Palmese Antonio, Donato Marina, Gencarelli Gianfranco, Guglielmucci Silvia, Cedro Ciro Giorgio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 72 avente ad oggetto "approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere - Categoria D 8posizione economica D1) - Famiglia Tecnica" resa pubblica in data 16.01.2014;
- di ogni altro atto