TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-10, n. 202413959
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2024
N. 13959/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02930/2022 REG.RIC.
N. 03359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2930 del 2022, proposto da-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3359 del 2022, proposto da-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 2930 del 2022:
del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del 9 novembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 11 aprile 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
quanto al ricorso n. 3359 del 2022:
del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del 9 novembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 11 aprile 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del 9 novembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11 aprile 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso a carico della richiedente, odierna ricorrente, una sentenza del Tribunale di Napoli del 10 ottobre 2019, per il reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 204/2015 (violazione degli obblighi in materia di sicurezza di prodotti cosmetici).
Con unico motivo di diritto si lamenta la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, sviamento ed ingiustizia manifesta, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego impugnato un’unica sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 10 ottobre 2019 che non è divenuta irrevocabile e avverso la quale è stato proposto appello dinanzi la Corte d’Appello di Napoli, giudizio tuttora pendente.
Inoltre la condanna non rientrerebbe tra le fattispecie delittuose ostative previste dall’art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992 e il provvedimento ministeriale non sarebbe sorretto da ampia e articolata motivazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi in ragione dell’infondatezza delle censure di parte ricorrente.
All’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 i ricorsi sono passati in decisione.
Ciò posto, deve in via preliminare disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, in quanto aventi ad oggetto il medesimo provvedimento di diniego di cittadinanza, con conseguente inammissibilità del secondo ricorso (n.r.g. 3359/2022), in quanto mero duplicato del primo ricorso (n.r.g. 2930/2022), che va invece respinto per le ragioni che di seguito si riportano.
Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in formatasi in materia di concessione della cittadinanza, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che