TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-06-16, n. 201200419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2012-06-16, n. 201200419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201200419
Data del deposito : 16 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00531/2006 REG.RIC.

N. 00419/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2006, proposto da:
D'A V, rappresentato e difeso dall'avv. Libera D'Amelio, con domicilio eletto presso avv. Roberto Tinari in L'Aquila, via Madonna D.Le Grazie,12-Coppito;

contro

Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Centro Nazionale Amministrativo-Ufficio T.E. di Attività, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento ad oggetto “Trattamento economico. Riconoscimento del diritto all’attribuzione dello scatto aggiunto: *M.A.s U.P.S. D’A V” del 22 giugno 2006 e per il riconoscimento del diritto del ricorrente all’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio di cui all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 83/2001 dalla data del conseguimento del grado di Maresciallo aiutante sostituito U.P.S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, il ricorrente, Maresciallo Aiutante S.U.P.S. dalla data del 1° gennaio 2000, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’ottenimento dello scatto aggiuntivo di stipendio previsto dall’art. 30 comma 2 del D.lgs. n.83/2001 dalla data del conseguimento del grado, con annullamento di tutti gli atti che l’hanno invece fatto decorrere dal 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della richiamata disposizione.

Il ricorso deduce: Violazione e falsa applicazione di legge: il diritto del ricorrente discende dalla piana applicazione della disposizione richiamata, come già interpretata dal giudice amministrativo.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso e conseguente riconoscimento del diritto all’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio dalla data di conseguimento del grado di maresciallo aiutante sostituito U.P.S., con condanna dell’Amministrazione al pagamento degli arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 9 maggio 2012, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo conseguito il grado di maresciallo aiutante sostituto UPS il 1° gennaio 2000, in data anteriore al 14.4.2001, data di entrata in vigore del D.lgs. n.83/2001, ha chiesto l’attribuzione dello scatto aggiuntivo di stipendio previsto dall’art. 30, comma 2 del citato decreto n.83 con decorrenza dalla data di conseguimento del grado di maresciallo aiutante e non dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, data, invece, a partire dalla quale il beneficio gli è stato attribuito dall’Amministrazione.

A sostegno del ricorso deduce che tale sarebbe l’effetto dell’applicazione letterale del disposto invocato, che distingue, testualmente, la data di entrata in vigore della data dalla (eventuale) decorrenza anteriore del conseguimento, collegando l’attribuzione dello scatto aggiuntivo alla detta (diversa) “decorrenza” e non già alla data di entrata in vigore della legge.

Giova anzitutto esaminare la invocata disposizione.

L’art. 30 del citato D.lvo recita, al primo comma: “Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di “luogotenente”, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, come introdotto dall’articolo 28 del presente decreto”.

Il secondo comma sancisce: “ Ai Marescialli Aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo…”.

La controversia si incentra sull’interpretazione da dare all’inciso “con la medesima decorrenza”, contenuto nel secondo comma che risulta, letteralmente, collegato a quella “decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” che coincide con la data di conseguimento del grado e che, per converso, non opera alcun riferimento alla mera data di entrata in vigore del decreto.

Se tale è l’interpretazione letterale, osserva il Collegio che la stessa non è in contrasto con la ratio stessa della ripetuta norma transitoria, che, ontologicamente, ha lo scopo di regolare i rapporti che trovano regolamentazione, in parte, nella normativa previgente e dunque di bilanciare l’applicazione rigida del principio generale contenuto nell’art.11, primo comma, delle preleggi (“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).

Al contrario, proprio la previsione di una “norma transitoria” deporrebbe senz’altro per la tesi della decorrenza del beneficio “altra” rispetto alla data di entrata in vigore della norma medesima, posto che, diversamente, non vi sarebbe ragione alcuna per prevedere appunto una norma transitoria.

La giurisprudenza formatasi in subiecta materia è, d’altra parte, favorevole alla tesi propugnata in ricorso.

Ex pluris, il CGARS, con sentenza n.908/2008, confermativa dell’orientamento assunto dal TAR in primo grado, ha ricostruito puntualmente la disciplina in esame, in particolare osservando che “l’art. 30 in esame, negli originari 16 commi, prevedeva – distintamente e con diverse decorrenza – una serie di benefici nei confronti di militari in possesso di predefiniti status. Per quanto interessa, il predetto comma 2 assume come destinatari i marescialli aiutanti “che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto” ed attribuisce loro il beneficio dello scatto aggiuntivo “con la medesima decorrenza” di conseguimento del grado di marescialli aiutanti. Pertanto, l’espressione “medesima decorrenza” si riferisce a quella decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto di conseguimento del grado, prevista all’interno dello stesso comma”, non potendosi per converso stabilire alcuna relazione con il primo comma dello stesso art. 30, che si rivolge a soggetti diversi per status, prevede distinti benefici e diversa decorrenza.

Aggiunge la citata pronuncia che “sotto il profilo soggettivo, i destinatari del comma 1 dell’art.30, invero, sono marescialli “aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di aiutante” del disciolto ruolo dei sottufficiali…”;
inoltre il beneficio concesso riguarda “l’inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di luogotenente” e non lo scatto aggiuntivo;
infine, in assenza di contraria prescrizione, la decorrenza dell’inquadramento resta fissata con la data di entrata in vigore del D.lgs.n.83/2001”.

Ne discende, secondo il CGARS, che la disciplina prevista al secondo comma stabilisce un diverso beneficio, attribuito ad una diversa platea di destinatari, e una diversa decorrenza dello stesso.

Ritiene il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopra delineate, di poter condividere la ricostruzione operata dal Giudice d’appello siciliano e per l’effetto di accogliere il ricorso, dichiarando la debenza del beneficio a far data dal conseguimento del grado con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme differenziali dovute da tale data, con interessi e accessori di legge.

Le spese possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia e dell’opinabilità della questione.

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