TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-02-17, n. 202200105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-02-17, n. 202200105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200105
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2022

N. 00105/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2019, proposto da
R C, N S, N C, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Palazzo Cedir presso l’Avvocatura Civica;



per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sull’ordinanza di accoglimento cron. n. 3003/2019 della Corte di Appello di Reggio Calabria, resa il 18.03.2019, depositata il 24.03.2019 e divenuta definitiva in data 10.06.2019, recante condanna, in solido tra loro, del Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , del Sindaco in qualità di Funzionario Delegato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e della società Costruzioni Perrone S.r.l, al pagamento in favore degli odierni ricorrenti della somma complessiva di € 80.162,79 oltre spese legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti agiscono per l’esecuzione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, meglio indicata in epigrafe, che ha condannato in solido il Comune di Reggio Calabria, il Sindaco di Reggio Calabria in qualità di Funzionario Delegato al c.d. Decreto Reggio e la Costruzioni Perrone S.r.l. al pagamento della somma suesposta a titolo di liquidazione degli onorari professionali, maturati per aver svolto la funzione di arbitri in un contenzioso insorto tra le parti.

2. L’ordinanza veniva munita di formula esecutiva dalla stessa Corte d’Appello in data 12 aprile 2019 e, come tale, notificata all'Amministrazione comunale debitrice in data 16 aprile 2019, divenendo definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione della competente Cancelleria del 17 ottobre 2019.

3. Lamentando la perdurante inerzia del Comune intimato, i ricorrenti chiedono pertanto che venga data piena attuazione al giudicato formatosi sulla predetta ordinanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.

4. Il Comune di Reggio Calabria si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 18.09.2020, eccependo l’inammissibilità del ricorso, da un lato, perché l’ordinanza da ottemperarsi non sarebbe stata notificata in forma esecutiva nell’interesse degli avvocati ricorrenti e, dall’altro, perché fino al 30.06.2021 sarebbe in vigore la causa di sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti degli enti che avevano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come, giustappunto, il Comune resistente (art. 53 comma 9 D.L. n. 104 del 14.08.2020).

La seconda delle eccezioni richiamate veniva ribadita dall’Ente resistente anche con successiva memoria del 30.10.2020, stante l’avvenuta conversione del D.L. n. 104/2020 in L. 13 ottobre 2020 n. 126.

5. Con ordinanza collegiale n. 658 del 19.11.2020, resa all’esito della camera di consiglio del 05.11.2020, il TAR sospendeva il giudizio a mente della disposizione poc’anzi menzionata (art. 53 comma 9 D.L. n. 104/2020).

6. Con ordinanza n. 658 del 11.10.2021, resa di seguito all’udienza in camera di consiglio del 22.09.2021, il Collegio disponeva, ai sensi dell’art. 49 c.p.a, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco del Comune di Reggio Calabria nella qualità di Funzionario Delegato e della Costruzioni Perrone S.r.l a carico di parte ricorrente che vi provvedeva depositando l’atto notificato in data 10.11.2021.

7. Con memoria difensiva del 09.12.2021 il Comune

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