TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202202243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202202243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202243
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 02243/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2022, proposto da
M B e S S, rappresentati e difesi dall’avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sul decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte di Appello di Catanzaro il 5 febbraio 2021 nel procedimento recante r.g. n. 1361/2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto in suo favore il pagamento della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2009, oltre al rimborso delle spese di procedura, liquidate in complessivi € 56,07 per spese vive ed € 540,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Ritenuto che:

- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione in data 15 febbraio 2021;

- dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669;

- il creditore ha inviato all’Amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;

Ritenuto, pertanto:

- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

- di dover nominare, in caso di inutile scadenza del termine per ottemperare, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies , comma 8, l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;

Ritenuto, ancora, che:

- l’Amministrazione sia tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, che vengono liquidate, per quanto documentalmente provato, nella misura di € 31,95 (ossia € 10,65 x 3) per notifica titolo esecutivo, € 3,92 per rilascio attestazione di passaggio in giudicato del titolo;

- quanto alla richiesta di rivalutazione e interessi legali sulle somme liquidate con il decreto ottemperando, la sorte capitale è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile mentre la rivalutazione monetaria non è riconoscibile in quanto non è stata data prova del maggior danno subito rispetto a quello ristorato con gli interessi legali (cfr.,  T.A.R. Campania, Napoli, VII, 13.1.2020 n. 141;
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24 dicembre 2021, n.697);

- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata;
cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia;

- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’Amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 30 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive;
b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale;
c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’Amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento;
d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;

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