TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-12-05, n. 201210127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-12-05, n. 201210127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201210127
Data del deposito : 5 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05559/2012 REG.RIC.

N. 10127/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05559/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 5559/12 proposto, ex art. 114 c.p.a., da Vera Paraccini, - omissis -e - IS -, nonché da - IS -, quale genitore esercente la potestà sulle minori -IS - e -IS -, nella comune qualità di eredi di -IS -, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Gianluigi Barone e Paola Conticiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Marziale 47;



contro

Il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege ;
I.N.P.S. - Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Lazio, I, 11 giugno 2010, n. 17275.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il cons. avv. Gabbricci ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con sentenza 4 luglio 1984, n. 598, non riformata in appello, il T.A.R. del Lazio accolse il ricorso, proposto da - IS - con altri colleghi, come lui consiglieri di cassazione, che avevano adito il giudice per ottenere gli aumenti periodici di stipendio, previsti dall’art. 5 del d.P.R. 1080/1970 per i magistrati della Corte dei conti.

1.2. Peraltro, quando, cinque anni dopo, il Ministero della giustizia, con provvedimento 31 ottobre 1989, determinò le somme dovute anche al - IS -a titolo di differenze di stipendio per il periodo 1 gennaio 1979 – 30 giugno 1983, con rivalutazione monetaria e interessi, la disciplina del trattamento economico, stabilita per i giudici ordinari era divenuta generalmente più favorevole: così, lo stesso provvedimento ne dispose contestualmente il graduale riassorbimento, ex art. 10, II comma, della l. 425/1984, secondo cui gli importi, a qualsiasi titolo erogati o da erogare ai magistrati, in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, sarebbero dovuti rimanere “attribuiti a titolo personale”; ed avrebbero dovuto essere “riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni”, operando inoltre, se necessario, le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

1.3. Il provvedimento fu gravato con un nuovo ricorso collettivo, in cui gli interessati – tra cui ancora il - IS -- richiesero inoltre che fosse accertato il loro diritto ad ottenere la conservazione degli aumenti periodici figurativi, attribuiti dalla sentenza 598/84, ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dalla l. 425/84, nonché l’attribuzione definitiva delle somme dovute per le differenze di stipendio in base alla sentenza 598/84, e della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle predette differenze stipendiali, fino al saldo.

1.4. La vertenza è stata definita con la sentenza 11 giugno 2010, n. 17275, la quale ha accolto parzialmente la domanda di annullamento, implicitamente decidendo così quella di accertamento.

1.5. Lo scopo del riassorbimento, rileva la decisione, è quello di conservare il trattamento economico raggiunto, e più elevato di quello stabilito dalla disciplina sopravvenuta, bloccando ogni successiva progressione stipendiale, fino al momento in cui gli incrementi retributivi dovuti per legge, cui

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