TAR Catania, sez. IV, sentenza 2018-10-30, n. 201802049
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Pubblicato il 30/10/2018
N. 02049/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2018, proposto da
C T S, rappresentato e difeso dagli avvocati S Giovanni e R V, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37, e con domicilio digitale ai seguenti indirizzi PEC: giovanni.sciangula@pec.ordineavvocaticatania.it;valentinarusso@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
della non conformità a diritto del silenzio-inadempimento opposto dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura in riferimento all'istanza presentata dal ricorrente il 5 gennaio 2018, con cui egli ha chiesto l'avvio del procedimento riguardante l'erogazione sin dall'anno 2015 fino al 2017 dei contributi e sé spettanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. C T S era stato beneficiario, sino all’anno 2015, delle indennità Natura 2000 e della indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane, in base alla periodica presentazione, ed accoglimento sino a quella data, della domanda unica agroambientale - agricoltura biologica e benessere degli animali.
L’AGEA, ente cui il pagamento della relativa indennità è commesso per legge, bloccava però – appunto a far data dall’anno 2015 - l’erogazione dei contributi comunitari a seguito di una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per il presunto reato di cui all’art. 640 bis c.p. a carico del legale rappresentante della ditta ricorrente. Tuttavia quella ipotesi di reato tale, in base al decreto di archiviazione emesso il 19 ottobre 2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna, in cui si legge che “ … non sono emerse irregolarita’ nella documentazione per la percezione di aiuti comunitari erogati da Agea…”.
Il Signor C T S, pur in assenza della percezione degli aiuti comunitari a sé (ritenuti) dovuti, continuava a svolgere la propria attività, ed in relazione ad essa reiterava anche per gli anni 2016 e 2017 la domanda unica integrata per la percezione delle indennità Natura 2000 e della indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
Il Signor C T S a questo punto, con formale istanza del 5 gennaio 2018 inoltrata via PEC, ha chiesto all’AGEA “ …l’avvio del procedimento riguardante l’erogazione sin dall’anno 2015 fino al 2017 dei contributi spettanti sulla base delle seguenti domande : 1)domanda unica 2015 ( lo scrivente ha percepito solo l’acconto ma non il saldo);2) domanda agroambientale- agricoltura biologica e benessere degli animali- a partire dall’anno 2015 fino al 2017;3) indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane a partire dall’anno 2013 fino al 2017;4) indennità Natura 2000 anni 2016 e 2017, nonché di concludere il suddetto procedimento mediante un provvedimento espresso con liquidazione delle accertate somme…”.
L’AGEA non adottava alcun provvedimento formale in seguito alla predetta istanza, né erogava materialmente pagamenti al suo autore in conformità a quanto richiesto con essa.
Di Conseguenza, trascorsi i tempi di durata massima del procedimento, il Signor C T, S notificava apposito atto di gravame all’indirizzo dell’AGEA in data 16/04/2018, procedendo poi al suo successivo deposito presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 02/05/2018
Si costituiva in giudizio per l’intimato Assessorato regionale il competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di una memoria in segreteria il 05/05/2018. All’interno di quella veniva rappresentato che l’inerzia dell’AGEA traeva origine dalla Comunicazione da parte del Comune di Troina, in data 18/10/2017, di una interdittiva antimafia della Prefettura di Catania a carico della Società Agricola C T srl, nella quale C T S risultava essere comproprietario al 16,67%,
Il giorno 24/05/2018 si svolgeva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio che la interdittiva antimafia menzionata nella memoria dell’Avvocatura dello Stato del 05/05/2018, quand’anche possa essere astrattamente idonea a privare l’attuale ricorrente dei benefici al cui ottenimento era preordinata la sua istanza del 5 gennaio 2018, non è comunque tale da poter esonerare l’AGEA dalla adozione di un provvedimento espresso (se del caso, di rigetto;ovvero interlocutorio, di sospensione ex art. 21 quater, secondo comma, L. n. 241/1990, ove la conoscenza della suddetta interdittiva comportasse la neccessità per l’AGEA di svolgere una ulteriore attività istruttoria) che fornisca una risposta ad essa. Infatti nel caso di specie non poteva prescindersi dalla costante positiva evasione da parte dell’AGEA, negli anni anteriori al 2015, della domanda unica agroambientale - agricoltura biologica e benessere degli animali (relativamente alla indennità Natura 2000 ed alla indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane) presentata dal ricorrente, quale fonte per un obbligo di risposta a carico della stessa alla istanza del ricorrente del 5 gennaio 2018. Quella antecedente condotta, infatti, consente di ricondurre il caso concreto ad una fra quelle “ fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità le impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione pubblica ”( Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2017, n. 3234). Il non aver fornito una formale e tempestiva risposta alla istanza del (poi) ricorrente del 5 gennaio 2018 invera, pertanto, il sussistere del vizio postulato in ricorso di violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Per quanto invece attiene alla formulata domanda di risarcimento del danno da ritardo, il Collegio osserva quanto segue.
In assenza della manifestata scelta per una tutela di tipo indennitario, così come possibile a norma dell’art.