TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-16, n. 200900922

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2009-12-16, n. 200900922
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200900922
Data del deposito : 16 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01636/2009 REG.RIC.

N. 00922/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01636/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero 1636 del 2009, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela D'Amuri, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Bruno in Lecce, viale De Pietro, 23;


contro

il Prefetto di Brindisi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto emesso dal Prefetto di Brindisi in data 24 giugno 2009, notificato al ricorrente in data 19 settembre 2009, di revoca della patente di guida ctg. B n. U18524821P, rilasciata dall’U.C.O. di Roma in data 20 ottobre 2008;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brindisi;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il Pres. Aldo Ravalli e uditi per le parti l’Avv. D’Amuri e l’Avv. dello Stato Pedone;


Considerato che il ricorrente, in concomitanza con la misura degli arresti domiciliari, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa all’esterno con limitazione di orario;

Considerato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ugualmente deve consentire al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa;

Considerato, pertanto, che la revoca della patente di guida non può essere di ostacolo all’obbligo/diritto di prestare attività lavorativa;

Visti gli artt. 19 e 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

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