TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-30, n. 202303625
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 03625/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2015, proposto da:
G A C, rappresentato e difeso dall'avvocato M C C, domiciliato presso la Segreteria del Tar Sicilia – Sez. staccata di Catania;
contro
Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina 142;
per l'annullamento
della nota prot. ACIU.2014.751 del 19/11/2014, avente ad oggetto “ atto di diffida C G A ”, con la quale il Direttore dell'Area Coordimento di Agea ha rigettato la richiesta di validazione del trasferimento di n. 13 titoli inoltrata dal Sig. C G A, acquirente dei suddetti titoli, (non soggetti a vincolo di riserva), giusto contratto del 12/5/2012 (reg. presso l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, prot. n. 2138 serie 3) stipulato con il cedente Chinnici Paolo Giovanni Maria;
e per il riconoscimento del diritto all’acquisizione dei titoli e all’inserimento del trasferimento nel registro nazionale dei titoli all’aiuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’omonima azienda agricola, con sede legale in Caltanissetta, espone di aver acquistato, con atto di compravendita del 12/5/2012, dal Sig. Chinnici Paolo Giovanni Maria i seguenti “titoli all’aiuto” ordinari di cui ai Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e 795/2004 e alla L. 231/2005:
- n. 9 titoli contraddistinti dal progressivo n. 000002203740 al progressivo n. 000002203748 del valore unitario di € 937,38;
- n. 2 titoli contraddistinti dal progressivo n. 000009653088 al progressivo n. 000009653089 del valore unitario di € 937,38;
- n. 1 titolo progressivo n. 000011958635 del valore unitario di € 656,17;
- n. 1 titolo progressivo n. 000009653090 del valore unitario di € 309,34.
La vendita avveniva mediante contratto registrato in data 15/02/2012 presso l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, prot. 2138, serie 3; il cedente comunicava entro dieci giorni dalla sottoscrizione il trasferimento dei titoli ad AGEA, in esecuzione dell’art. 10, comma 2, del DM 1787/2004 ed art. 25, par.2, del Reg.CE n. 795/2004), senza, però, che l’AGEA provvedesse alla relativa annotazione nel registro nazionale dei titoli.
In seguito a diffida da parte del ricorrente, che nelle more si era avveduto della mancata trascrizione, il Direttore dell'Area Coordinamento di AGEA adottava il provvedimento trasmesso con la nota prot. ACIU.2014.751 del 19/11/2014, con cui la richiesta di validazione del trasferimento dei 13 titoli veniva respinta, in quanto “ alla data del trasferimento titoli (12 maggio 2012) permaneva un debito residuo ostativo al trasferimento dei titoli in capo al cedente P G M C, derivante dal regime quote latte. Pertanto, in applicazione di quanto stabilito dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2005. 736 del 30 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, non è possibile accogliere la richiesta di validazione del trasferimento di titoli ”.
Avverso tale determinazione dell’AGEA, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso, con il quale ne chiede l’annullamento per le seguenti ragioni di censura.
i) “Violazione e/o fa!sa applicazione della circolare Agea del 30 novembre 2005 prot. n. ACIU.2005.736 anche in relazione agli artt. 46 del Reg. n. 1782/2003 e 25 Reg. Ce n. 795/2004 e 10 D. M. 5 agosto 2004”, in quanto l’AGEA non potrebbe stabilire limitazioni al trasferimento dei titoli ulteriori rispetto a quelle individuate dal Regolamento CE n. 795/2004. Sarebbe, dunque, illegittimo il limite al trasferimento dei titoli costituito dalla posizione debitoria del cedente poiché non rientrante tra le limitazioni ai trasferimenti previste dal Regolamento europeo;
ii) “Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1034/2008 del 21/10/2008 che aggiunge l’art 5-ter nel regolamento CE n. 885/2006 del 21/6/2006. Illogicità e contraddittorietà della motivazione”, in quanto il cedente Chinnici Paolo Giovanni Maria, al momento del trasferimento, era titolare di una posizione creditoria nei confronti di AGEA superiore rispetto al debito derivante dal regime quote latte e dunque avrebbe dovuto operare la compensazione.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento del diniego ed il riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente all’acquisizione dei titoli meglio indicati in atti ed all’inserimento del trasferimento nel registro nazionale.
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si è costituita con memoria depositata in data 09/03/2015 per resistere al ricorso.
Con ordinanza del 13 marzo 2015, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza straordinaria del 23 ottobre 2023, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
E’ fondato il primo e principale motivo di ricorso, in forza del quale deve ritenersi illegittimo il diniego di annotazione del trasferimento di “titoli di aiuto” nell’apposito registro istituito ai sensi dell’art. 3 del dl n. 182/2005, conv. in l. 231/2005, per motivi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 46 del Reg. CE n. 1782/2003, 25 del Reg. CE n. 795/2004 e 10 del DM 5 agosto 2004.
Invero, a mente dell’art. 46 del Reg. CE n. 1782/2003, l’agricoltore ha la facoltà di trasferire i titoli di aiuto di cui è titolare (in alternativa al richiederne il pagamento) ad altro agricoltore in possesso dei necessari requisiti a beneficiare del regime di aiuti (che sia, cioè, “ stabilito nello Stato membro ”) con esclusione dei casi di successione o anticipo di successione; la stessa norma, nel regolare il trasferimento ne