TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-06, n. 202305964
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 05964/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16072 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G T, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A C;
D A;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione, notificata in data 6.10.2022, con cui la sottocommissione della Guardia di Finanza per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha disposto la non idoneità della ricorrente per effetto del mancato superamento della prova orale del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023; del verbale n. 67 del 6.10.2022; del bando di concorso e dei relativi allegati; del verbale n. 43 del 15.9.2022, relativo ai criteri di valutazione della prova orale; dei decreti di nomina dei componenti delle sottocommissioni, ossia della determinazione n. 82331 del 18.3.2022 di nomina della commissione esaminatrice e della determinazione n. 160192 del 31.5.2022 di modifica della composizione di tale commissione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13.3.2023: della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1829 del 4.1.2023, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, nonché dell’avviso del 4.1.2023 di avvenuta pubblicazione delle predette graduatorie: sono stati, a tal riguardo, riproposte le censure oggetto del ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa G T ha impugnato e chiesto l’annullamento della comunicazione, notificata in data 6.10.2022, con cui la sottocommissione della Guardia di Finanza per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha disposto la non idoneità della ricorrente per effetto del mancato superamento della prova orale del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023; del verbale n. 67 del 6.10.2022; del bando di concorso e dei relativi allegati; del verbale n. 43 del 15.9.2022, relativo ai criteri di valutazione della prova orale; dei decreti di nomina dei componenti delle sottocommissioni, ossia della determinazione n. 82331 del 18.3.2022 di nomina della commissione esaminatrice e della determinazione n. 160192 del 31.5.2022 di modifica della composizione di tale commissione.
La ricorrente ha esposto di aver superato tutte le prove obbligatorie previste dall’art. 1, comma 7 del bando di concorso (tra le quali, in particolare, in: a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale; b) prova scritta di cultura generale; c) prova di efficienza fisica; d) accertamento dell’idoneità psico-fisica; e) accertamento dell’idoneità attitudinale); di essere stata ammessa a sostenere la prova orale ma di essere stata giudicata in quella sede “non idonea”, avendo riportato il punteggio di merito complessivo pari a 8,83 inferiore al minimo richiesto dal bando (10,00).
Tale ultima prova, disciplinata dall’art. 18 del bando di concorso, è consistita in un esame di storia ed educazione civica, un esame di geografia ed uno di matematica, prevedendosi, in particolare, che “ le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. (…) Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso ”.
Con il verbale delle operazioni n. 43 del 15.9.2022 la sottocommissione di concorso, in attuazione