TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901764

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901764
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901764
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 01764/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01623/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2018, proposto da
- Condominio Boaresc 2, in persona dell’Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. B B ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Italia n. 8;

contro

- il Comune di Aprica, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 7 del 20 aprile 2018 per interventi realizzati in assenza, in totale/parziale difformità o con variazioni essenziali al provvedimento autorizzativo, successivamente notificata al ricorrente in data 24 aprile 2018, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Aprica (SO) ha ordinato la completa demolizione, ovvero la rimessa in pristino nel termine di 90 giorni a far corso dalla data del medesimo provvedimento, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in difformità al titolo originario;

- nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 1077/2018 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 26 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 13 giugno 2018 e depositato il 5 luglio successivo, il Condominio ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 7 del 20 aprile 2018 per interventi realizzati in assenza, in totale/parziale difformità o con variazioni essenziali al provvedimento autorizzativo, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Aprica (SO) ha ordinato la completa demolizione, ovvero la rimessa in pristino nel termine di 90 giorni a far corso dalla data del medesimo provvedimento, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in difformità al titolo originario.

Il Condominio ricorrente è stato sanzionato dal Comune in quanto, nel corso di un sopralluogo, è stato accertato che con riguardo ad alcune unità immobiliari site al secondo piano sarebbe stato “abusivamente ricavato nel sottotetto dell’edificio de quo, previsto in progetto in un unico vano ad uso comune, vani accessori distinti per ogni singola unità immobiliare fruibili tramite scala di accesso interna, il tutto in assenza di titolo, ovvero in difformità al provvedimento edilizio originario”. A giudizio del Comune, le opere realizzate, pur non implicando un aumento di volume fisico dell’edificio, hanno consentito un utilizzo abitativo ovvero abitativo-accessorio dei sottotetti, non consentito dalla normativa edilizia. Con l’ordinanza comunale del 20 aprile 2018 è stata ordinata la demolizione e/o rimessione in pristino, con l’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, il Condominio ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, dell’art. 33, comma 2, dell’art. 34, comma 1, e dell’art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, in ordine al destinatario del provvedimento, per eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di legittimazione passiva del ricorrente.

Successivamente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 1 e 2, dell’art. 33, commi 1 e 2, e dell’art. 34, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e/o motivazione, la perplessità e la contraddittorietà della stessa.

Infine, sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34, comma 2, e/o dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per sviamento, il travisamento e l’erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e/o di motivazione.

Il Comune di Aprica, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con l’ordinanza n. 1077/2018 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2019, su richiesta del difensore della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, si assume il difetto di legittimazione passiva del Condominio ricorrente, giacché lo stesso non sarebbe proprietario delle parti comuni dell’immobile in quanto mero ente di gestione.

2.1. La doglianza è fondata.

Come già evidenziato da questa Sezione, l’art. 1117 cod. civ. stabilisce che le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il Codominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse.

Secondo una consolidata giurisprudenza, difatti, il Condominio è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica (cfr. Cass. civ., II, 16 dicembre 2015, n. 25288;
6 agosto 2015, n. 16562;
VI, 22 maggio 2015, n. 10679;
T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 dicembre 2016, n. 2302). Siffatto principio è stato peraltro confermato anche dopo le modifiche introdotte nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), poiché quest’ultima, pur avendo attribuito un attenuato grado di soggettività al condominio, non lo ha comunque fatto assurgere al rango di ente dotato di vera e propria personalità giudica (Cass. civ., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663).

Da tutto quanto sopra si ricava che le parti comuni dell’edificio non sono di proprietà dell’ente condominio, ma dei singoli condomini.

A tanto consegue che la misura volta a colpire l’abuso realizzato sulle parti comuni deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici (com)proprietari delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 dicembre 2016, n. 2302).

L’ordine rivolto al Condominio risulta quindi illegittimo, in ragione del difetto di legittimazione passiva dello stesso con riguardo alla repressione degli abusi edilizi.

2.2. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. La fondatezza della scrutinata doglianza, previo assorbimento delle restanti censure, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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