TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-02, n. 202102522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-02, n. 202102522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102522
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2021

N. 02522/2021 REG.PROV.COLL.

N. 15580/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15580 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F e F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico, via dei Portoghesi, 12; ;



per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- del provvedimento n. 377179/3-7 SEL di prot. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato in data 31 ottobre 2019, con il quale è stato formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I- 4° SERIE SPECIALE N. 23 DEL 22 MARZO 2019»;

- della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall’Ufficiale Psicologo in data 30 ottobre 2019 prot. n. 377179/3-4 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; -della scheda di valutazione attitudinale stilata dall’Ufficiale Perito selettore in data 31 ottobre 2019, prot. n. 377179/3-5 SEL, resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- del verbale prot. n. 377179/3-6 SEL con il quale la commissione attitudinale è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, adottata in data 31 ottobre 2019, e resa nota lo scorso 29 novembre 2019 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- dell’art 11 del bando di concorso con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina gli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio di idoneità o di inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi da concorso»;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per titoli ed esami «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente nell’apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;

- dell’allegato A alle citate norme tecniche contenente il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri nella parte in cui prevede «I concorrenti giudicati “Inidonei” saranno esclusi dal concorso così come previsto dal bando»;

- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabiniere in ferma quadriennale, datato 15 marzo 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4 serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»;

- del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, n. di prot. 29/6-8-1 CC, adottato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 29 novembre 2019 e pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella pagina web dedicata al concorso; - della graduatoria finale di merito del concorso gravato riguardante i posti di cui all’articolo 1, lett. b) del bando, pubblicata sul sito www.carabinieri.it e approvata con decreto n. di prot 29/6-8-1 CC in data 29 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale e;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 377179/3-7 SEL che ha formalizzato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale con conseguente esclusione del ricorrente dal «concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I - 4° serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» per inidoneità agli accertamenti attitudinali e il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, nonché ogni altro atto collegato, connesso o conseguenziale.

Ha formulato articolati motivi di ricorso chiedendo l’annullamento degli atti gravati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

L’adito T.A.R., con ordinanza 6.3.2020 n. 1437, ha accolto la misura cautelare in funzione di riesame con la seguente motivazione: “Ritenuto, alla luce della valutazione dei precedenti di carriera del ricorrente, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato

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