TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202401010
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2024
N. 01010/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2023, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Montefredane, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Modestino Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Consorzio ASI di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.P.A - Infratel Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
a) del provvedimento prot. n. 2512 del 26.4.2023 del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 259/2003 (vecchio art. 88 del D.lgs. 259/2003), come modificato dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, recante il Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Montefredane, nell’ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Campania. Richiesta integrazioni”, con il quale il predetto Consorzio ha richiesto, quale condizione di avvio della fase istruttoria relativa all’istanza di Open Fiber del 13.4.2023 per scavi e opere civili finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica, il versamento di una somma a titolo di spese di istruttoria e di una somma per metro lineare di condotta, cavidotto o altro posati in proprietà consortile;
b) per quanto possa occorrere, della nota del medesimo Consorzio prot. n. 1426 del 9.3.2023 allegata al provvedimento sub a), con cui si subordina l’avvio dell’istruttoria al versamento di una somma a titolo di spese di istruttoria e di una somma per metro lineare di condotta, cavidotto o altro posati in proprietà consortile e alla sottoscrizione del disciplinare di concessione allegato;
c) per quanto possa occorrere, del disciplinare di concessione allegato al sopra indicato provvedimento prot. n. 2512 del 26.4.2023, già a sua volta allegato alla nota del 9.3.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montefredane e del Consorzio ASI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha formulato istanza al Consorzio intimato per ottenere autorizzazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 per scavi ed opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Montefredane, nell’ambito di concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di proprietà pubblica.
Con provvedimento prot. 000002512 del 26.4.2023 il Consorzio intimato ha affermato l’incompletezza della documentazione trasmessa, per mancanza della prova dell’avvenuto versamento (in contanti presso la sede consortile o a mezzo bonifico) delle spese di istruttoria tecnico amministrativa per € 300,00, oltre I.V.A., e di € 6,00, compresa I.V.A., per ml di condotta, cavidotto o altro posati in proprietà consortile, come previsto dalla delibera del comitato direttivo del Consorzio n. 2021/12/132 dell’11.5.2021.
Il Consorzio ha quindi comunicato che avrebbe dato avvio alla fase istruttoria relativa all’istanza predetta “ solo e soltanto ad avvenuta ricezione della documentazione richiesta ” e che il mancato riscontro alla nota predetta nel termine perentorio di trenta giorni sarebbe stato inteso “ come rinuncia tacita da parte della