TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300817
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 00817/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2018, proposto da
AN ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Lanciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Montesanto n.25;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Europa;
nei confronti
NC IO ON, NA LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento 8 – Agricoltra e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016- Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n.267/18 del 21/6/2018 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Fa presente il ricorrente di aver partecipato all’avviso pubblico, indetto dalla regione Calabria, per la presentazione delle domande di sostegno/ aiuto relative al "Pacchetto Giovani ", Misure 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016.
Espone l’istante che la domanda presentata (n. 54250188619) è stata inserita in elenco alla posizione n. 458 ed è stata dichiarata, all’atto dell’approvazione della graduatoria definitiva, ESCLUSA per le seguenti irregolarità: “Allegato 3 non conforme. Bpol e relazione tecnica non conformi. Assenza documentazione fotografica. Computo metrico non conforme”.
Di qui la presente impugnativa di detta esclusione, compresa nell’allegato “B” -recante elenco delle domande escluse- al DDG meglio specificato in epigrafe.
Precisa ancora l’istante che le domande volte ad ottenere il citato sostegno dovevano essere formulate esclusivamente su appositi modelli e prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione da un centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato ovvero di un professionista accreditato. La domanda da lui presentata riguardava investimenti ammissibili di cui alla misura 6-4 e interventi 6.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. Secondo l’istante dalla consultazione della domanda risulterebbe che il Bpol è coerente e che nella sezione “anomalie” non emerge alcuna segnalazione superiore alla soglia di variabilità consentita, a riprova del fatto che i valori considerati nei diversi ambiti sono coerenti. Stesso discorso varrebbe per gli elaborati progettuali; non si comprenderebbe la parte risultata assente e quella non conforme perché nell’allegata relazione tecnica sarebbero presenti diverse foto ex ante della struttura oggetto di ricostruzione; l’intervento riguardando la costruzione di nuovi edifici rurali e non ristrutturazioni di opere preesistenti non necessitavano di riscontri fotografici.
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1.-eccesso di potere. Difetto di completezza istruttoria. Violazione DDG 7516/2016 e 7609/2016 nonché del comma 3 dell’art. 3 bis del D. Lgs n. 165/99, DM del 28/308 art. 2 nonché del DM 162/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Malgoverno e sviamento.
Si lamenta che l’amministrazione nulla ha chiesto al C.A.A. a titolo di soccorso istruttorio utilizzando la documentazione cartacea originale acquisita nel fascicolo di domanda e/o prendendo in considerazione le informazioni registrate nel fascicolo aziendale elettronico costituito ai sensi del d.p.r. n.503/99 e succ. modif. il cui contenuto sarebbe da ritenersi fonte certificata in relazione alle attività delegate e svolte dai centri di assistenza in forza del ruolo loro esclusivo assegnato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 bis del d. lgs. n.165/99, art. 2 del DM 28/3/08 nonché dal DM. 162/15.
Le disposizioni procedurali adottate dalla Regione violerebbero:
-il comma 5 del citato art. 2 che vieta di introdurre nel recepimento di direttive dell’UE adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive;
- la legge 183/11 che stabilisce che i soggetti di cui al comma 3 lett. b) sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano in possesso delle pp.aa. e soprattutto quando da altri soggetti delegati ad acquisirli e detenerli per conto della stessa amministrazione procedente come appunto i CA per come disposto nel bando. Questo perché la procedura amministrativa dematerializzata sarebbe riferita alla sola predisposizione e presentazione elettronica della domanda di sostegno e non anche all’istruttoria che doveva essere eseguita sulla base cartacea perché non prevista dalle norme del codice dell’amministrazione digitale ma bensì alla sostanziale verifica e controllo della documentazione cartacea acquisita e fondante il fascicolo della domanda di sostegno per il quale l’amministrazione ne ha prescritto il diritto di acquisizione per il controllo e verifica della conformità, coerenza e corrispondenza della documentazione cartacea a quella digitalizzata nella domanda di sostegno ed ai dati in essa registrati.
In ogni caso l’istruttoria sarebbe approssimativa e ha comportato una erronea valutazione di non ammissibilità in violazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento stabiliti nel