TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-22, n. 202310567
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Testo completo
Pubblicato il 22/06/2023
N. 10567/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03627/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3627 del 2021, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M C, F C, A I, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, Michele Carella, Giovanni Carella, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a. a seguito di declaratoria di difetto di competenza territoriale dichiarata dal TAR Puglia – Bari, Sezione Terza, con ordinanza collegiale n. 473 del 18 marzo 2021 sul ricorso ascritto al n. R.G. 137/2021, proposto per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Dirigente dell'Ufficio Espropri della Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., prot. n. 0986 del 10.06.2020, con cui veniva disposta una servitù permanente di elettrodotto a carico dell' immobile sito nel comune di Bari, individuato nel foglio catastale 41, particella 779, necessaria alla realizzazione della “Variante all'esistente elettrodotto aereo a 150 kV Bari Sud – Bari Circumvallazione”, nel comune di Bari, per la risoluzione dell'interferenza con il “riassetto del nuovo nodo ferroviario di Bari”, come indicato nell'elenco delle ditte e nel piano particellare di proprietà della ricorrente;del decreto n. 239/EL-378/284/2019 del 22.05.2019, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, reperito per caso e non allegato al decreto del Dirigente dell'Ufficio Espropri della Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., prot. n. 0986 del 10.06.2020, con cui veniva approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della variante all'esistente elettrodotto aereo a 150 kV “Bari Sud – Bari Circumvallazione” e veniva stabilita l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;del provvedimento di asservimento per pubblica utilità, emesso dalla Terna Rete Italia S.p.A. in data 07.07.2020 prot. n. 0041495;degli atti di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei medesimi lavori, anch'essi mai comunicati alla società proprietaria e sui quali la ricorrente riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della piena conoscenza;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento agli atti di cui alle conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, citate negli atti gravati, e con riferimento anche alle note e ai provvedimenti richiamati negli atti gravati, e mai allegate o messe a disposizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame in riassunzione ex art. 15, co. 4, c.p.a. (a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale originariamente adito, operata con ordinanza collegiale TAR Puglia, Bari, sez. III, 18 marzo 2021 n. 473, recante la declaratoria della competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. “f”, c.p.a.), la ricorrente in epigrafe individuata riferiva in via preliminare di aver originariamente proposto ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato avverso il decreto emanato dall’intimata Terna S.p.A., con il quale era stata disposta la costituzione di una servitù di elettrodotto a carico dell’immobile di proprietà della ricorrente medesima, sito nel Comune di Bari, per la realizzazione della “ Variante all’esistente elettrodotto aereo a 150 kV Bari Sud – Bari Circumvallazione”, nel comune di Bari, per la risoluzione dell’interferenza con il “riassetto del nuovo nodo ferroviario di Bari ”, unitamente al decreto recante l’approvazione del progetto definitivo (relativo alla costruzione e all’esercizio della variante all’esistente elettrodotto) e la dichiarazione di pubblica utilità nonché ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.
1.1. Esponeva in proposito di aver provveduto alla trasposizione in sede giurisdizionale del proposto gravame (innanzi al TAR Puglia - Bari, poi dichiaratosi incompetente con la richiamata ordinanza n. 473/2021) a fronte dell’opposizione presentata dall’intimata Terna S.p.A.
2. Il ricorso è affidato a cinque motivi di doglianza, con il quale si prospettano plurimi profili di illegittimità degli atti gravati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici aspetti.
3. L’intimata Terna S.p.A. si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, producendo documentazione e memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni dedotte a supporto dell’eccepita inammissibilità e/o improcedibilità del proposto ricorso e della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4. Con ordinanza n. 2547/2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare avanzata, impregiudicata la valutazione in sede di merito dei profili in rito sollevati dalla resistente Terna S.p.A., per assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55, co. 1, c.p.a.
5. In vista della trattazione di merito, parte ricorrente e la resistente Società hanno prodotto rispettiva memoria difensiva e le relative repliche.
6. All’udienza pubblica del 19 aprile 2023, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio preliminarmente ravvisa l’inammissibilità del gravame per tardiva trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso originariamente proposto al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 48, co. 1, c.p.a. e 10 d.P.R. n. 1199/1971, in combinato disposto con l’art. 119, co. 2, c.p.a. (stante la natura del rito al quale risulta assoggettata la materia controversa), sul punto condividendo l’eccezione articolata dalla resistente Società nelle prodotte memorie difensive.
7.1. Nello specifico, non risulta tempestivo l’atto di costituzione in giudizio – realizzato a seguito dell’opposizione formulata dalla resistente Società – presentato innanzi al TAR Puglia - Bari, inizialmente adito da parte ricorrente.
Come emerge dagli atti di causa e dalla prodotta documentazione, la ricorrente ha provveduto alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso proposto innanzi al Capo dello Stato con atto di costituzione in giudizio (innanzi al TAR Puglia - Bari) ex art. 48, co. 1, c.p.a. e art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, notificato alle controparti (inclusa l’intimata Società) in data 28 gennaio 2021 e depositato in giudizio il successivo 3 febbraio 2021, a fronte dell’atto di opposizione della medesima Società notificato alla ricorrente stessa nella precedente data del 17 dicembre 2020 (cfr., rispettivamente, documenti nn.