TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-07, n. 202401373

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-07, n. 202401373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401373
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 01373/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02151/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2151 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di ANo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, NA AR Pavin, AR Lodovica Bognetti, AR Giulia Schiavelli, Elena AR Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in ANo, via della Guastalla 6;



contro

Ministero della Cultura, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Lombardia, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di ANo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in ANo, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

F.C. NTnazionale ANo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca AR Colombo, Ada Lucia De Cesaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.C. AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Spaini, Tommaso Sacconaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marta Clara NA Spaini in ANo, via Visconti di Modrone 12;
Associazione Calcio AN S.P.A, IG RB, GA TO NI, SO NA RI PI, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
IA ZI, Associazione Gruppo Verde San Siro, , IG RB, Comitato Sì Meazza, GA TO NI, Comitato promotore del Referendum X San Siro, SO NA RI PI, Associazione Parco piazza D’Armi – Le Giardiniere, AN RE MA SS, AR AZ De UC RD, LA AS, ER OL AR IO, MA LL, MA LL, VE DA, rappresentati e difesi dall’avvocato Veronica Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione del Segretariato Regionale per la Lombardia in data 7 agosto 2023;

- del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di ANo prot. 10177 del 26 luglio 2023;

- del verbale della seduta n. 16 del 27 luglio 2023 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia;

- del verbale della seduta del 23 aprile 2020 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia;

- di ogni atto a questi presupposto, connesso e consequenziale;

2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato dal Comune di ANo in data 8/1/2024:

- della comunicazione del Segretariato Regionale per la Lombardia in data 7 agosto 2023;

- del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di ANo prot. 10177 del 26 luglio 2023;

- del verbale della seduta n. 16 del 27 luglio 2023 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia;

- per quanto occorrer possa, del verbale della seduta del 23 aprile 2020 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia;

- nonché di ogni atto a questi presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e controinteressate indicate in epigrafe;

Visto l’atto di intervento ad opponendum indicato in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:

- con la nota n. 278311/278320 del 19 maggio 2023, indirizzata alla Soprintendenza e al Segretariato regionale, il Comune di ANo ha chiesto una valutazione anticipata dei profili di interesse che potesse presentare il secondo anello dello Stadio San Siro, rappresentando che il cronoprogramma dello studio di fattibilità sottoposto a dibattito pubblico prevede la demolizione dello stadio attuale dopo la scadenza dei settant’anni dalla realizzazione degli interventi del 1953-1955;

- il Comune ha evidenziato che il secondo anello avrebbe acquisito il requisito della vetustà (oltre 70 anni) prima della prevista fase di demolizione e della cerimonia di inaugurazione di ANo-Cortina gennaio 2026;

- la richiesta è stata supportata dalle seguenti considerazioni: a) con la determinazione del Segretariato regionale n. 2705 del 20 maggio 2020, conclusiva della verifica di interesse culturale, erano stati riconosciuti “rilevanti ai fini della percezione dell’attuale fisionomia dello stadio” gli interventi di realizzazione del secondo anello, effettuati negli anni 1953-1955 e quelli di realizzazione del terzo anello e della copertura, effettuati negli anni 1989-1990, per i quali non era dunque ancora rilevabile il carattere di vetustà della realizzazione previsto dall’art. 12 del d. lgs. n. 42/2004; b) sul carattere artistico del terzo anello e della copertura era stato espresso parere negativo a fronte dell’istanza di riconoscimento presentata dall’autore ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge n. 633/1941;

- la Soprintendenza ha avviato un’istruttoria, effettuando un sopralluogo il 12 giugno 2023;

- con la nota n. 10177 del 26 luglio 2023, indirizzata al Segretariato regionale, la Soprintendenza, dopo avere richiamato le valutazioni espresse in passato in relazione alle altre porzioni dello Stadio, ha ritenuto di “potere comunicare, in via anticipata, l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica”, articolando una serie di motivazioni a supporto, ma precisando che “nel 2026, in occasione delle ipotizzate

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi