TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-02-12, n. 201901847
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2019
N. 01847/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07954/2017 REG.RIC.
N. 09182/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P C, C M, R F, rappresentati e difesi dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to G N in Roma, via Tagliamento n. 76;
contro
Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
R V, M C, A T, rappresentate e difese dall'avvocato Amos Andreoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Nizza n. 59;
F P, S B, F C, L S, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino n. 1;
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Bettolo n. 9;
Fiorenza Bariani, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9182 del 2017, proposto da
P C, R F, C M, rappresentati e difesi dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to G N in Roma, via Tagliamento n. 76;
contro
Istituto Superiore di Sanità, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 7954 del 2017:
1) del decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017, recante indizione di un concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale;
2) della presupposta deliberazione dell'Istituto Superiore di Sanità n. 4/2017 - allegata al verbale n. 16 della seduta del consiglio di amministrazione del 26.04.2017 e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto dal 12 al 27 giugno 2017 - recante approvazione del piano straordinario di assunzioni 2017/2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2018 e a quelli depositati in data 4 giugno 2018:
per l’annullamento del decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 357 del 19/12/2017, recante approvazione della graduatoria, relativa al profilo di “primo tecnologo”, del concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale indetto con decreto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017;
quanto al ricorso n. 9182 del 2017:
per l’annullamento:
1) del decreto dell'ISS-Istituto Superiore di Sanità n. 176 del 5 luglio 2017, recante indizione di un concorso riservato, per titoli ed esami, mediante procedura di reclutamento speciale transitoria, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale;
2) della presupposta deliberazione dell'Istituto Superiore di Sanità n. 4/2017 - allegata al verbale n. 16 della seduta del consiglio di amministrazione del 26.04.2017 e pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto dal 12 al 27 giugno 2017 - recante approvazione del piano straordinario di assunzioni 2017/2019;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Superiore di Sanità e dei Sigg.ri M C, A T, R V, F P, S B, F C, L S e A A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2018 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità, assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico con il profilo professionale di “tecnologo”, terzo livello, nel quale sono attualmente inquadrati.
Dopo aver evidenziato che l’art. 15 del C.C.N.L. 2002-2005 relativo al comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, stipulato il 7 aprile 2006, individua, con riguardo al profilo professionale di tecnologo, tre diversi livelli (dirigente tecnologo; primo tecnologo; tecnologo), i ricorrenti manifestano preliminarmente il loro interesse alla progressione di carriera, con il passaggio dal livello di attuale inquadramento (“tecnologo”) a quello di “primo tecnologo”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 176 del 5 luglio 2017, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha indetto una procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 345 unità di personale nonché la presupposta deliberazione n. 4/2017, con la quale il predetto Istituto ha approvato il piano straordinario delle assunzioni relativo al triennio 2017/2018/2019.
I ricorrenti evidenziano che il predetto piano straordinario delle assunzioni ha previsto le seguenti forme di reclutamento del personale:
a) un reclutamento speciale transitorio di n. 345 unità, di cui n. 3 “primi tecnologi”, con procedura concorsuale riservata al solo personale a tempo determinato che, alla data del 27 febbraio 2017, abbia maturato tre anni di anzianità di servizio presso l’Istituto Superiore di Sanità;
b) un reclutamento ordinario al fine di garantire l'accesso di personale anche dall'esterno, attraverso lo strumento dello scorrimento di graduatorie concorsuali valide con chiamata di idonei per un numero di n. 124 unità, fra le quali neanche una da inquadrare con il profilo professionale di “primo tecnologo”.
I ricorrenti fanno rilevare inoltre che l’Amministrazione ha disposto il reclutamento di personale di cui alla lett. a) nella dichiarata applicazione dell’art. 1, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con la legge 28 febbraio 2017 n. 19 e che tuttavia la predetta disposizione normativa assicura la copertura finanziaria per sole n. 230 unità lavorative, mentre per le rimanenti n. 115 unità l’Istituto ha previsto di far ricorso a risorse finanziarie proprie.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno contestato la legittimità degli atti sopra richiamati sotto diversi profili.
Dopo aver evidenziato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio e la sussistenza del loro interesse alla impugnazione degli atti gravati, i ricorrenti hanno chiesto:
a) in via principale, di essere ammessi alla procedura di reclutamento straordinaria di cui al decreto n. 176/2017, al fine di concorrere per i n. 3 posti di “primo tecnologo”, alle stesse condizioni degli altri partecipanti;
b) in via subordinata, l’annullamento della intera procedura indetta con il decreto n. 176/2017 e della presupposta deliberazione n. 4/2017 (con cui è stato approvato il piano straordinario delle assunzioni).
Si è costituito in giudizio l’Istituto Superiore di Sanità, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.
Si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri S B, F P, F C e L S, che, nella dichiarata qualità di controinteressati, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (incompatibilità delle diverse domande formulate dai ricorrenti; per difetto di interesse dei ricorrenti, essendo questi già stati assunti a tempo indeterminato) e hanno contestato nel merito la fondatezza delle pretese azionate.
Con ordinanza n. 4729/2017 è stata accolta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti, ai fini della ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale de qua.
Con istanza depositata in data 30 dicembre 2017, i ricorrenti hanno chiesto la concessione di ulteriori misure cautelari, evidenziando che, pur essendo stati ammessi (con riserva) alla procedura concorsuale, si sono classificati come idonei (non vincitori) rispetto ai posti di “primo tecnologo”, in quanto l’Amministrazione non ha computato (ai fini della graduatoria di merito) il servizio da essi espletato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con ordinanza n. 208/2018 è stata accolta l’istanza cautelare, inibendo alla Amministrazione, con riguardo al profilo professionale di interesse per i ricorrenti (“primo tecnologo”), la stipula dei contratti di lavoro fino all’udienza di merito.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato A A, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e contestando, nel merito, la fondatezza delle dedotte censure.
Si sono costituite in giudizio infine le controinteressate M C, R V e A T (le prime due risultano classificate in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato con il profilo professionale di “primo tecnologo”; la dott.ssa Troni si è classificata come idonea e collocata al quinto posto della graduatoria di merito sempre in relazione al profilo di “primo tecnologo”), contestando la fondatezza del ricorso del quale hanno chiesto l’integrale reiezione.
Con i primi ed i secondi motivi aggiunti depositati in data 7 aprile 2018 e 4 giugno 2018, i ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 357 del 19 dicembre 2017, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha approvato la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 345 unità di personale, chiedendone l’annullamento (relativamente ai n. 3 posti di