TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202301630
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Pubblicato il 18/12/2023
N. 01630/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI CS IN ORDINE AL RICORSO EX DPR -OMISSIS-, INOLTRATO LO SCORSO -OMISSIS- DALLO SCRIVENTE PROCURATORE A MEZZO RACC. A/ R PERVENUTO IL SUCCESSIVO -OMISSIS-, CON IL QUALE VENIVA FORMULATA OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE PER USO SPORTIVO -OMISSIS-, N. CAT. -OMISSIS- PROT., DELLA QUESTURA DI COSENZA-COMMISSARIATO PS DI CASTROVILLARI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto ritualmente notificato il -OMISSIS- e depositato in pari data, -OMISSIS- ha esposto:
-) il -OMISSIS- chiedeva alla Questura di Cosenza-Commissariato di Castrovillari il rinnovo della licenza di porto armi ad uso sportivo;
-) in data -OMISSIS- la Questura di Cosenza -Commissariato di Castrovillari gli notificava preavviso di rigetto per la “sentenza di applicazione su richiesta delle parti emessa nei Suoi confronti i l -OMISSIS- per i seguenti reati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ten tato, falsità materiale commessa da privato in certificati, contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione, ex artt. 640bis, 483, 482, 469 c.p.”.
-) con memoria ex art. 10, lett. b), L. 241/90 smi del -OMISSIS- ha controdedotto;
-) il -OMISSIS-la Questura di Cosenza -Commissariato PS gli notificava il decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del porto di fucile per uso sportivo datato -OMISSIS- n. Cat. -OMISSIS- prot.;
-) il -OMISSIS- prensentava ricorso gerarchico ex DPR 119/71 alla Prefettura di Cosenza ricevuto il successivo -OMISSIS-.
2- Non essendo giunta da allora comunicazione alcuna, il ricorrente insorge avverso l’inerzia della Prefettura ritenuta illegittima.
3- In data -OMISSIS- si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza per resistere al ricorso.
4- Alla camera di consiglio del -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- Con atto notificato all’Amministrazione il -OMISSIS- e depositato in pari data, ha affermato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per cui dichiara di rinunciare a coltivare la spiegata domanda e ai sensi del secondo comma dell’art. 84 cpa, chiedendo declaratoria ex art. 35, 2° co., lett. c) , cpa con compensazione delle spese.
6- Nulla è pervenuto da parte dell’Amministrazione resistente.
7- Alla camera di consiglio del 13.12.2023 il ricorso è stato tratto in decisione.
8- Consolidata giurisprudenza osserva che “ Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale;inoltre, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue;l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite, nonché all'assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/06/2023, n.9465).
9- Nella fattispecie, la dichiarazione di rinuncia, tempestivamente ritualmente notificata e la mancata opposizione dell’Amministrazione resistente consentono di pervenire alla declaratoria di estinzione del giudizio.
10. Le circostanze della controversia, unitamente alla mancata opposizione dell’Amministrazione resistente, giustificano la compensazione delle spese.