TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-29, n. 202200300
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 00300/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2021, proposto da
E C, E M, A E e C I, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;
contro
Comune di Brunico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della stessa, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
Living Bruneck S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D S e Franz Complojer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Burkard Zozin, in Bolzano, corso Italia, n. 23;
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Raffaello Sernesi, n. 34;
per l’annullamento
- della concessione edilizia n. 134/2020 del 30.6.2020, prat. edilizia n. 134/2020, rilasciata dal Comune di Brunico alla società Living Bruneck S.r.l., con cui è stata assentita la demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Brunico ed identificato con la p.ed. 1197 C.C. Brunico (“ex caserma dei Carabinieri”);
- del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 3.3.2020 della Commissione edilizia comunale;
- per quanto occorrer debba, della concessione edilizia in variante n. 236/2020 del 28.12.2020, prat. edilizia n. 134/2020, rilasciata dal Comune di Brunico alla società Living Bruneck S.r.l., con cui è stata assentita una variante al progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Brunico ed identificato con la p.ed.1197 C.C. Brunico (“ex caserma dei Carabinieri”);
- del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 23.6.2020 della Commissione edilizia comunale;
- per quanto occorrer debba, della concessione edilizia in variante n. 61/2021 del 10.6.2021, prat. edilizia n. 134/2020, rilasciata dal Comune di Brunico alla società Living Bruneck S.r.l. (doc. n.1), con cui è stata assentita una seconda variante al progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Brunico ed identificato con la p.ed.1197 C.C. Brunico (“ex caserma dei Carabinieri”);
- del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 6.04.2021 della Commissione edilizia comunale;
- per quanto occorrer debba, della concessione edilizia in variante n. 81/2021 del 27.10.2021, prat. edilizia n. 134/2020, rilasciata dal Comune di Brunico alla società Living Bruneck S.r.l. (doc. n.1), con cui è stata assentita una terza variante al progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Brunico ed identificato con la p.ed.1197 C.C. Brunico (“ex caserma dei Carabinieri”);
- del richiamato e non conosciuto parere positivo dd. 5.10.2021 della Commissione edilizia comunale;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brunico, di Living Bruneck S.r.l. e di R G;
Vista l’atto del 14.7.2022, notificato in pari data, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, proprietari di alcune unità abitative nell’edificio eretto sulla p.ed. 1166, in cui risiedono stabilmente, e comproprietari dell’area definita dalla p.f. 579/6 nel Comune Catastale di Brunico, hanno impugnato con il presente ricorso la concessione edilizia e le successive tre varianti rilasciate dal Comune di Brunico alla società controinteressata per la demolizione, sul fondo a loro attiguo identificato dalle pp.ed. 1197 e 580/3, dell’edificio che ospitava la ex caserma dei Carabinieri e la costruzione, al suo posto, di un fabbricato residenziale.
2. Ritenevano che la costruzione, ancora in fase di realizzazione al momento della proposizione del ricorso, violasse, tra l’altro, alcuni dei parametri di edificabilità indicati nell’art. 18 delle norme d’attuazione al vigente piano urbanistico, nel quale la zona che comprende entrambi i fondi, quello dei ricorrenti e quello della società controinteressata, è individuata come zona residenziale di completamento B4.
I ricorrenti lamentavano, in particolare, la violazione delle prescritte distanze dal confine e tra le costruzioni, dell’altezza massima e dell’indice di densità, ammessi in detta zona.
3. La mancata osservanza, da parte della controinteressata, dei sopra riportati indici di piano si sarebbe tradotta, a loro dire, in un grave pregiudizio in termini di vivibilità e deprezzamento dell’immobile di loro proprietà, anche per le servitù imposte in conseguenza del mancato rispetto delle distanze, della cubatura e dell’altezza massima previste dal PUC di Brunico e dal DM n. 1444/68, quest’ultimo per quanto atteneva alle distanze.
4. Il gravame è affidato a tre motivi d’impugnazione così rubricati:
4.1. “1 ) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/l e ss.mm., con cui è stato approvato il T.U. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione T.A.A. e dell’art. 64 del Codice degli Enti locali della Regione T.A.A, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2 e ss.mm.; violazione dell’art. 1418, comma 1 Cod. Civ.; eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
4.2. “2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e ss. della L.P. 11.8.1997 n. 13, degli artt. 1 e 18 delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Brunico e della delibera della Giunta provinciale di Bolzano 5.8.2014 n. 964