TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-02-05, n. 201000107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-02-05, n. 201000107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201000107
Data del deposito : 5 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00111/2010 REG.RIC.

N. 00107/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00111/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2010, proposto da C M, M G L B, G I, G S, R D A, M P, A P, B M, M B, G P, M A, A M, C G, G C, C T, S I, G T, E P, V P, C R, L P, A G, V C, G B, A R, C V A, F G, M S G, A P, F G, R FRA, Luigi NAPOLI, Antonio Calogero DIBLIO, Maurizio LOMONACO, Giuseppina MANNINO, Vincenza MANCUSO, Rosolino BALISTRIERI, Concetta SPADARO, Fernanda GRANA, Antonia Maria VACCARELLA, Maria VARCADIPANE, Maria Grazia CARFÌ , Alberto MOLTISANTI, Pietro MODICA, Emma BARRERA, Ornella CAMPO, Concetta MATASSA, Ivan CAPPUCCI, Maria Silvia MESSINA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89,

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, ivi elettivamente domiciliata nei propri uffici in via A. De Gasperi n. 81,

nei confronti di

Giuseppina Gugliotta, Maria Antonietta Cucciniello, non costituite in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, pubblicato sul sito del Miur – Ufficio Scolastico Regionale in data 8 gennaio 2010, limitatamente alla parte in cui, in presunta ottemperanza ai giudicati nascenti dalle decisioni del CGA n. 477 e 478 del 2009, nonché in presunto adeguamento alle modalità adempitive individuate nelle decisioni del CGA nn. 1064 e 1065 del 2009, dispone la nomina di una nuova commissione di concorso, nonché la rinnovazione della procedura concorsuale a partire dalla ripetizione delle prove scritte;

- nonchè ove occorra, del provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR prot n. AOODGPER. 19465 del 23.12.09;

- nonchè ove occorra, dell'atto del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pubblicato sul sito istituzionale del

MIUR

Uff. Scol. Reg. per la Sic. il 22.12.09.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

relatore nella camera di consiglio del giorno 05/02/2010 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e udito l’avv. Mazza per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Rubino per le Amministrazioni intimate;


-CONSIDERATO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso introduttivo appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto le perplessità suscitate dalle decisioni del C.G.A. nn. 1064 e 1065/2009, che

- da una parte, ritengono “pacifico” che “l’annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo” e che “l’iter procedimentale non possa essere ripreso dalla valutazione degli elaborati (dell’interessata)”, per cui sembra di capire che la rinnovazione del procedimento concorsuale debba partire, appunto, dalla nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati, essendo stato “travolto” “il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni”,

- dall’altra, vi si afferma che “devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell’intera procedura”, senza, tuttavia, specificare se trattasi della procedura di correzione degli elaborati da parte di una nuova Commissione (come, peraltro, agevolmente si desume dalle sentenze dello stesso C.G.A. nn. 477/09 e 478/09) ovvero della ripetizione ex novo delle due prove scritte del concorso;

non possono che essere risolte alla stregua del “generale principio della conservazione degli atti giuridici operante in tutti i settori dell'ordinamento, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, per cui la concreta portata dell'annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità”. Pertanto, “in ragione di tale principio, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento” (cfr., fra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754;
sez. V, 28 maggio 2009, n. 3284;
21 gennaio 2001 n. 340 del 21.1.2002;
sez. VI n. 422 del 7.2.2004). Sicchè, dovendosi tenere conto del principio secondo il quale "utile per inutile non vitiatur", l'annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4269);

-CONSIDERATO, altresì, che il suddetto canone è conforme ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa espressi dall'articolo 97 della Costituzione: sarebbe irragionevole ed illogico, nonché contrario ai parametri di efficienza, efficacia, economicità, speditezza ed adeguatezza dell'azione amministrativa annullare interamente un procedimento amministrativo quando soltanto una parte di esso è viziata ed il vizio non ha conseguenze invalidanti su tutti gli effetti che esso è destinato a produrre (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4983;
T.A.R. Lazio, sez. I, 8 maggio 2008, n. 3737, nella quale si ribadisce che “l'annullamento di un atto di procedura concorsuale determina il travolgimento automatico di quelli adottati successivamente e che nello stesso atto trovano il loro presupposto e fondamento. Peraltro, in virtù del generale principio della conservazione degli atti giuridici, nonché di quello ugualmente operante di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravio del procedimento, la concreta portata dell'annullamento degli atti amministrativi va limitata esclusivamente a quelli effettivamente toccati dall'accertata illegittimità;
pertanto, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate, e, naturalmente, a quelle successive, conservando i precedenti atti legittimi dello stesso procedimento piena efficacia e validità. In altri termini, non è necessaria la completa rinnovazione di tutto l'iter procedimentale, ben potendo mantenersi l'efficacia degli atti anteriori in ordine ai quali non sussistano altre ed ulteriori ragioni demolitorie”);

-RITENUTO che, nel caso in esame, il giudicato formatosi sulle sentenze del CGA nn. 477/09 e 478/09 investe esclusivamente l’attività valutativa che è stata posta in essere dalle due sottocommissioni (nominate il 10 febbraio 2006, e cioè successivamente alle date in cui si erano svolte le prove scritte: 25 e 26 gennaio 2006), per cui, sulla base dei citati principi e del pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso C.G.A. nelle citate decisioni nn. 1064/09 e 1065/09, tutta la precedente attività procedimentale non può ritenersi travolta perchè inficiata da una sorta di invalidità a ritroso;

-CONSIDERATO, ancora, che in sede di rinnovazione del procedimento valutativo delle prove scritte dei candidati è possibile rispettare la regola dell’anonimato, convocando una nuova commissione che dovrà osservare, al riguardo, adeguate garanzie (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2775 - richiamata nelle suddette decisioni nn. 1064/09 - secondo cui detta regola è rispettata con “l'inserimento dell'elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati - con un minimo di dieci- estratti fra quelli all'epoca redatti nell'ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio o punteggio”);
nel caso in esame, detta operazione è, all’evidenza, agevolata dalla integrale correzione di tutti gli elaborati consegnati dai candidati nei predetti giorni 25 e 26 gennaio 2006, che possono essere resi anonimi con pochi accorgimenti (cancellazione dei voti precedentemente attribuiti e dei precedenti numeri identificativi dei candidati, inserimento degli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati);

-RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, limitatamente alla parte del decreto impugnato (datato 8 gennaio 2010) che prevede la rinnovazione delle prove scritte del concorso in questione;

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