TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-08-16, n. 202301180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-08-16, n. 202301180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301180
Data del deposito : 16 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2023

N. 01180/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01542/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P V G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, A I, N O e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso A I, in Venezia, S. Marco, 4091;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 170812 del 21.4.2011, notificato il 23.5.2011, con il quale il dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia - Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria del 13.8.2008, rilasciato in relazione ad un manufatto costituito da due garage in muratura, sito in Venezia Pellestrina, Sestiere Scarpa, 1153.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza telematica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.07.2011 e depositato in data 5.08.2011, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva in fatto che -OMISSIS-, padre e dante causa della ricorrente, presentava in data 28 febbraio 1995 al Comune di Venezia domanda di condono edilizio - prot. n. 1995.30269 - ai sensi della L. n. 724/1994 in relazione ad un manufatto composto da due garages sito in Venezia Pellestrina, Sestiere Scarpa, 1153.

In data 13 agosto 2008 il Comune di Venezia rilasciava la concessione in sanatoria n. 50979//0/V. Successivamente, in data 1 aprile 2010 il dirigente dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio faceva presente alla ricorrente che dalle sentenze n. -OMISSIS- del Pretore di Venezia e n.-OMISSIS- della Corte d'Appello di Venezia si sarebbe evinto che nella domanda di condono edilizio sarebbe stato attestato falsamente che le opere abusive erano state ultimate entro il 31.12.1993, quando esse sarebbero state eseguite invece nel 1995 e, di conseguenza, comunicava l'avvio del procedimento per l'annullamento del titolo rilasciato in sanatoria.

Con nota 13 maggio 2005 prot. 215659 la ricorrente rilevava che il manufatto era stato costruito entro il 1993.

Con provvedimento prot. 170812 del 21.4.2011 il dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Servizio Condono Edilizio, del Comune di Venezia annullava il permesso di costruire in sanatoria del 13.8.2008 evidenziando che le osservazioni presentate dall'interessata non potevano essere accolte in quanto non apportavano elementi oggettivi che comprovassero la costruzione del manufatto entro 31.12.1993.

Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando i seguenti motivi di doglianza: 1) Violazione degli artt. 5 e 6 L. 16.4.71 n. 173, dell'art. 79 LR 27.6.85 n. 61 e della LR 31-.10.94 n. 63. La ricorrente deduceva che il provvedimento di annullamento d' ufficio del permesso di costruire in sanatoria doveva essere preceduto dall'acquisizione del parere dell'organo che lo aveva espresso in sede di rilascio, ossia doveva essere accompagnato dal parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia o, in alternativa, della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L.R. n. 63/1994;

2) Violazione degli artt. 7 e 10 L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per genericità e perplessità. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di motivazione. La ricorrente lamentava che, nella fattispecie in esame, il Comune avrebbe eluso l'obbligo di cui all'art. 10 della L. 241/1990 di prendere in esame le osservazioni degli interessati e di fornire una adeguata motivazione in ordine all'eventuale necessità di provvedere in contrasto con essa;

3) Violazione dell'art. 654 c.p.p. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di istruttoria. La ricorrente sosteneva che le sentenze richiamate non avevano acquisito alcuna valenza giuridica ai fini dell'accertamento dei fatti e il Comune avrebbe dovuto svolgere degli accertamenti concreti ed effettivi al fine di verificare l'effettiva carenza dei presupposti per il rilascio del condono edilizio;

4) Violazione dell'art. 21 nonies L.

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