TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2024-09-16, n. 202400201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2024-09-16, n. 202400201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400201
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 00877/2020 REG.RIC.

N. 00201/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00877/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2020, proposto da
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione delle provincie di Torino, Aosta, Alessandria e Asti, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ordine degli Psicologi-Consiglio Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e S E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 20 marzo 2020, n. 4-1141, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 13S3 del 26 marzo 2020, recante «Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19»;

- di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, espressa dal ricorrente con nota depositata in giudizio il 13.9.2024;

Visti gli artt. 35 e 85 c.p.a.;

Atteso, pertanto, che il ricorso è improcedibile;

Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la particolarità delle questioni dedotte.

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