TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-01-21, n. 201600033
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Testo completo
N. 00033/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Bad. & Strass S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. B G, S S, M M, con domicilio eletto presso avv. M M, in Ancona, viale della Vittoria 7;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione,
della nota Prefettizia (ed eventuali documenti ad essa allegati o richiamati) prot. 0020241 del 15/4/2014, parzialmente conosciuto in data 18/7/2014, con la quale la Prefettura di Ascoli Piceno " informa che nei confronti della ricorrente è da ritenere sussistente una situazione che comporta oggettivamente il tentativo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e in grado di condizionare le scelte e gli indirizzo della stessa ";
di ogni altro atto annesso connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta ricorrente, operante nel settore dei lavori edili e stradali, impugna l’informativa antimafia “atipica”, rilasciata dalla Prefettura di Ascoli Piceno a seguito della richiesta formulata da un’impresa che aveva stipulato con Bad & Strass un contratto di appalto.
L’informativa, in sostanza, si fonda sugli accertati legami esistenti fra la ditta ricorrente e altre imprese riconducibili al gruppo P (del quale gruppo fanno parte alcuni soggetti implicati in indagini di polizia e procedimenti penali in corso di svolgimento in Calabria per reati a vario titolo afferenti la criminalità di stampo mafioso), legami che l’amministrazione ha ritenuto di poter desumere dalle seguenti circostanze:
a) esistenza di un rapporto di parentela fra la moglie del direttore tecnico della ditta ricorrente e la famiglia calabrese P, sospettata per l’appunto di contiguità con alcuni clan mafiosi;
b) acquisto da parte della ricorrente di un ramo di azienda della ditta individuale “Geom. P Antonio” (e precisamente di una serie di contratti di appalto stipulati con enti pubblici) ad un prezzo notevolmente sottostimato rispetto al valore del compendio aziendale acquisito. Ciò dimostrerebbe la fittizietà della vendita;
c) esistenza di legami commerciali fra la ditta ricorrente ed altre aziende facenti parte del gruppo P;
d) ubicazione della sede legale della società nello stesso edificio in cui ha sede un’altra di tali aziende e in una località (San Benedetto del Tronto) del tutto estranea al bacino geografico in cui Bad & Strass ha i suoi interessi (la sede operativa della ditta è infatti situata in provincia di Catanzaro).
2. La ditta ricorrente censura il provvedimento prefettizio per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011. Sviamento di potere, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità.
In particolare, la ricorrente evidenzia l’inconsistenza delle seguenti circostanze che la Prefettura ha posto a base dell’impugnato provvedimento:
- il fatto che il direttore tecnico sig. M G è coniugato con la nipote del sig. A P;
- il fatto che il predetto sig. G è stato segnalato due volte in compagnia del sig. G G (che è suo collega di lavoro nella ditta Bad & Strass) e del sig. A P (che è suo zio acquisito);
- il prezzo di acquisto dell’impresa individuale “Geom. A P”, avvenuto nel 2002 (prezzo che le autorità di polizia intervenute nel procedimento hanno erroneamente giudicato di molto inferiore al volume di affari della ditta P, basandosi unicamente sul controvalore di alcuni appalti che la ditta P si era aggiudicata in quel periodo);
- la frequenza temporale dei rapporti commerciali intessuti dalla ricorrente con la ditta Centrostrade (si tratta di due sole forniture in oltre 12 anni di attività della ditta ricorrente, la quale in queste circostanze ha tra l’altro fatto ricorso a contratti di nolo a freddo).
Nel ricorso si evidenzia inoltre che:
- appena cinque mesi prima la Prefettura di Brescia, su richiesta della società di attestazione che doveva rilasciare a Bad & Strass l’attestato di qualificazione S.O.A., aveva rilasciato un’informativa antimafia positiva sulla ditta ricorrente;
- poiché molte delle persone menzionate nell’atto impugnato sono nate nel territorio del comune calabrese di Badolato, è del tutto normale che fra le stesse intercorrano rapporti di parentela, trattandosi di un comune di piccole dimensioni.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso (in quanto la ricorrente ha conosciuto il provvedimento impugnato già nel mese di maggio 2014) e la carenza di interesse (non risultando che la ricorrente abbia impugnato nella sede competente l’atto con cui è stato risolto il contratto di appalto a cui si riferiva l’informativa antimafia qui impugnata), e