TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201811297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-21, n. 201811297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811297
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2018

N. 11297/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01453/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2015, proposto da
R L, in proprio e quale legale rappresentante della Autocarrozzeria Rovan S.n.c., rappresentato e difeso dall’Avvocato S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A D L in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 120;

contro

il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
il Consorzio Iricav Uno S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Monaco e Giovanni Del Signore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 297;
Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alberto Colabianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 30;

nei confronti

Pegaso S.c.a.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Segato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 68;
Generali Italia S.p.A., quale conferitaria del ramo d’azienda assicurativo “Direzione per l’Italia” di Assicurazioni Generali S.p.A., Unipolsai Assicurazioni S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., e Zurich Insurance PLC Rappresentanza per l’Italia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Matteo Mungari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido d’Arezzo n. 32;
Allianz S.p.A., già RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Michele Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 17 A;
H.D.I. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per il risarcimento

dei danni subiti, come indicati in ricorso.


Visti il ricorso principale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, del Consorzio Iricav Uno S.p.A., di Rete Ferroviaria Italiana –R.F.I. S.p.A., di Pegaso S.c.a.r.l. in liquidazione, nonché di Generali Italia S.p.A., Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance PLC Rappresentanza per l’Italia, e di Allianz S.p.A. ed Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Iricav Uno S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. Lti ha adito questo Tribunale, in proprio e quale legale rappresentante della Autocarrozzeria Rovan Snc, per chiedere “la condanna di Roma Capitale (già Comune di Roma), della R.F.I. S.p.A. e del Consorzio Iricav Uno SpA, in solido tra loro, a risarcire in [suo] favore … la somma complessiva di euro 12.407.973,89, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria o alla somma maggiore o minore che” il Tribunale stesso avrebbe ritenuto di liquidare.

Queste sono testualmente le conclusioni del ricorso in esame: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in base alla narrazione dei fatti contenuti nel presente atto e in accoglimento del ricorso, condannare in solido tra loro ROMA CAPITALE (già COMUNE di ROMA), la R.F.I. (già TAV) e il CONSORZIO IRICAV UNO SPA al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.

LOTTI

Roberto, in proprio e quale legale rappresentante dell'

AUTOCARROZZERIA ROVAN

Snc, pari a complessivi euro 12.407.973,89 di cui euro 6.563.180,00 relativi al lucro cessante ed al danno emergente subiti dell’Azienda ricorrente (valore finanziario);
euro 2.500.000,00 per le spese straordinarie sostenute dalla ROVAN in occasione dei numerosi eventi atmosferici che hanno determinato la sospensione dell’attività e la necessità di ripristinare le condizioni minime di lavoro all’interno dell’Azienda;
euro 3.344.793,89 per il danno relativo all’immobile, di cui euro 3.172.000,00 per le sole mura, addizionato con il valore dei beni strumentali pari ad euro 207.393,89. Si chiede, pertanto, la condanna di ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), della R.F.I. S.p.A. e del CONSORZIO IRICAV UNO SPA, in solido tra loro, a risarcire in favore del Sig.

LOTTI

Roberto, anche in qualità di legale rappresentante dell'

AUTOCARROZZERIA ROVAN

Snc, la somma complessiva di euro 12.407.973,89, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria o alla somma maggiore o minore che l’Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
.

2. Esaminando il ricorso, si rileva che sub B), in 14 sottocapitoli, vengono illustrati i fatti, ivi compresi i giudizi medio tempore proposti, che si sono succeduti nel tempo da quando si sarebbero manifestati i primi danni correlati con la realizzazione di una serie di opere fino all’ultimo periodo in cui il ricorrente sarebbe stato “costretto” a chiudere l’autocarrozzeria, sub C) si evidenzia lo stato dell’autocarrozzeria e sub D) sono articolate le richieste risarcitorie.

2.1. Si riassume il contenuto del ricorso per sommi capi.

3. L’attività dell’autocarrozzeria della Rovan, di cui il ricorrente era il legale rappresentante, si svolgeva in tre capannoni prefabbricati e due tettoie in struttura metallica, tutti insistenti su un lotto di terreno di sua proprietà, di forma quadrangolare, confinante: da un lato, con un terreno di proprietà del signor C, su cui insisteva un impianto di betonaggio, in ragione del quale il continuo passaggio delle betoniere avrebbe causato notevoli danni a detta attività;
dal lato opposto, con un’area adibita a stoccaggio travi, sempre di proprietà del signor C;
dall’altro lato, con il fosso denominato Benzone;
dal lato opposto a tale fosso, con un tratto di strada che separa l’adiacente zona urbanizzata con le proprietà sia del Lti sia del C;
al di sopra di tale strada esiste il centro commerciale denominato Roma Est;
a chiusura del quadrilatero insiste la nuova strada complanare realizzata dal Comune di Roma.

3.1. L’ex cava Benzone nel 1997 fu espropriata, al fine di realizzare un segmento di alta velocità della tratta Roma-Napoli, attraverso una sopraelevazione artificiale del terreno. Il Consorzio Iricav Uno, quale general contractor , era stato incaricato dell’esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva, per conto della Società T.A.V. (poi incorporata in R.F.I.).

L’Iricav avrebbe completamente stravolto il terreno circostante l’impresa Rovan con l’attività di realizzazione dell’opera pubblica in parola, costruendo un terrapieno di oltre 70 metri di altezza, lì dove la quota era a livello del mare ovvero pari a zero, e determinando quindi continui rischi di allagamento.

3.2. Inoltre il Comune di Roma avrebbe permesso il passaggio delle grandi tubature fognanti rivenienti dal nuovo insediamento urbanistico costruito dal “Gruppo Caltagirone”, con aggravio dei ricorrenti fenomeni di tracimazione dell’acqua, derivanti da tale ulteriore “carico urbanistico” e dal conseguente incremento delle acque reflue provenienti dalle nuove costruzioni comprendenti numerosi appartamenti.

3.3. Sono stati altresì costruiti il grande centro commerciale denominato “Roma Est”, nonché una strada complanare a quattro corsie che passa sopra il terreno della Rovan, con la conseguenza che quest’ultimo, posto planimetricamente a zero metri, oggi si trova all’interno di una vallata, circondata da numerosi terrapieni (T.A.V. Roma-Napoli;
centro commerciale “Roma Est;
strade complanari).

3.4. Il Comune di Roma, dopo una serie di prescrizioni emanate in seguito a numerose Conferenze dei Servizi, avrebbe disposto un “rimodellamento ambientale”, approvato dall’

VIII

Circoscrizione del Comune di Roma in data 22.10.1997 con provvedimento n.24/A, consistente, in particolar modo, nel riporto di materiali di scavo in banchi e scarpate degradanti dalla sommità del terrapieno sino al tratto di strada antistante la Rovan. I lavori sarebbero stati fermati dalla Soprintendenza archeologica di Roma, con nota n. 19341 del 19.09.1998, riprendendo soltanto nel 2010.

4. Con ricorso n. 57112/1999, l’attuale ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di Roma domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., nei confronti del Signor C, di T.A.V. (oggi R.F.I.), nonché di Iricav Uno e di Pegaso.

4.1. Nell’ambito di tale giudizio cautelare è stata assunta una consulenza tecnica d’ufficio dall’Ing. R V.

Questi, rispondendo ai quesiti posti dal Giudice, ha affermato che il terreno di proprietà del ricorrente “allo stato attuale si trova praticamente tutto cosparso da uno strato variabile di fanghiglia consolidata (materiali terrosi fini) trasportata in sito dal ruscellamento superficiale delle acque meteoriche provenienti, prevalentemente, dall’antistante strada di Via della Riserva Lunga...” ed inoltre, esaminando un’aero-foto dell’area in oggetto datata 3.8.1994 “...dalla quale si evince chiaramente lo stato dei luoghi” , ha concluso: “appare evidente che i movimenti di terra hanno mutato le condizioni morfologiche del terreno in oggetto, mediante l’apporto dei materiali terrosi fini provenienti dai terreni di riporto circostanti trasportati in sito dal ruscellamento superficiale delle acque meteoriche, che hanno mutato le condizioni morfologiche dell’area su cui il ricorrente esercita le proprie attività...” .

Ha ulteriormente affermato: “inizialmente l’intera strada Via della riserva Lunga era in terra (non era asfaltata) e nella “ex cava Benzone” il fondo era praticamente sub-pianeggiante mentre adesso è scarpata per cui, le acque meteoriche erano rallentate e parte di esse venivano assorbite dal terreno, conseguentemente si constata che: all’acqua meteorica di cui al punto precedente si unisce l’acqua che si raccoglie nell’area dell’’ex cava Benzone’ più quella sulla strada della Riserva Lunga (asfaltata quindi impermeabile) per cui si raggiungono facilmente notevoli portate che dalla strada via della Riserva Lunga si riversano sulla proprietà del LOTTI producendo gli allagamenti” .

4.2. Il nominato C.T.U. ha evidenziato le notevoli quantità di polveri sollevate dai mezzi in transito nelle aree, essendo queste sterrate, rilevando la possibilità che esse potessero causare danni alle lavorazioni della Rovan e fornendo accorgimenti, come l’irrogazione della strada che impedisce alle polveri stesse di sollevarsi.

4.3. Quanto agli allagamenti determinati dalle opere in fase di realizzazione, lo stesso ha rilevato che “...già dal 28/10/99 si constatava di regolamentare...” il deflusso delle acque meteoriche e veniva stabilito di eseguire dei lavori consistenti nello scavare una trincea sul tratto di strada Via della Riserva Lunga ed in prosecuzione, lungo il confine dell’area “impianto di betonaggio” fino al fosso Benzone, con lo scopo di raccogliere le acque meteoriche da quel lato.

Inoltre, veniva stabilito di ripulire del fango il bordo della strada lato “ex cava di Benzone”, in modo che l’acqua meteorica proveniente dalla medesima, tramite una trincea scavata nell’asfalto, confluisse in un solco scavato a ridosso del fondo Lti, lato “area stoccaggio travi”, fino al fosso Benzone, così che la gran parte delle acque meteoriche non si sarebbe riversata più nel fondo del Lti.

4.4. All’udienza del 25.9.2001 il Giudice incaricato del Tribunale di Roma ha chiesto al suddetto C.T.U. di verificare se i rimedi dal medesimo suggeriti fossero stati eseguiti.

Il C.T.U. ha affermato: “la profondità, larghezza, pendenza della trincea realizzata non era adeguata alle portate d’acqua in gioco per cui queste, in tutto e/o in parte, in caso di forti piogge si riversavano liberamente sulla strada asfaltata quindi nel terreno del Lti.” .

5. È stata poi instaurata la fase di merito, per la quale sono stati citati in giudizio solo la Società Pegaso e Stefano C.

5.1. Il medesimo C.T.U. della fase cautelare, chiamato a rispondere al quesito del Giudice, ha rilevato che le inondazioni sarebbero da ricondurre alle modificazioni apportate – morfologiche e di deflusso delle acque meteoriche – sulle aree circostanti il lotto di terreno del S L, eseguite senza realizzare le necessarie opere di regimentazione, canalizzazione ed allontanamento fino al fosso naturale delle acque di ruscellamento superficiale.

Inoltre si riscontravano le polveri, generate: sul lato “stoccaggio travi”, dalle attività di carico e scarico delle travi stesse, dal transito dei mezzi;
sul lato dell’ex cava Benzone, dalle attività di movimento terra con camion, ruspe e altri mezzi meccanici ai fini della realizzazione dei lavori di sistemazione definitiva del sito;
sull’antistante strada di via della Riserva Lunga, dal transito dei mezzi di trasporto da e per le diverse dislocazioni del cantiere della linea dell’alta velocità e da e per il sito dell’ex cava.

Il C.T.U. ha altresì rilevato che, benché fossero stati eseguiti lavori per evitare l’inondazione, l’acqua si riversava sul fondo dell’odierno ricorrente, a causa dei detriti trasportati dall’acqua piovana, mentre i lavori per la regimentazione delle acque e di sistemazione superficiale dell’ex cava Benzone non avevano avuto ancora inizio.

Anche nell’ulteriore relazione acquisita dal medesimo consulente tecnico si concludeva che le inondazioni d’acqua fossero “....da ricondurre tutte alle modificazioni apportate, consistite nell’innalzamento del livello della strada “Via della Riserva Lunga” e sua bitumazione (impermeabilizzazione), nel completo riempimento del sito dell’ex “cava Benzone” con terreno di travi” , tutte eseguite “..senza che fossero realizzate le necessarie adeguate opere di regimentazione, canalizzazione ed allentamento fino al fosso naturale (Benzone) delle acque di ruscellamento superficiale…” .

5.2. Quanto al problema delle polveri, se ne evidenzia in ricorso l’enorme quantità invadente l’autocarrozzeria Rovan, tale da costituire uno dei fattori di danno determinanti la cessazione delle attività nell’aprile 2012.

Il C.T.U. ha ribadito che le stesse venivano causate, da un lato, dall’attività di cantiere, dall’altro, dalle lavorazioni relative alla “centrale di betonaggio” e dal transito dei mezzi per il trasporto.

5.3. Con sentenza n. 15739 dell’8.7.2005 è stato definito il suddetto giudizio di merito.

È stata respinta la domanda risarcitoria in quanto “...generica nella prospettazione e priva di adeguati riscontri probatori (non surrogabili mediante gli autonomi accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio e contestati dai convenuti)” .

In tale sentenza si è evidenziato che nell’atto di citazione del Lti e della Rovan si erano dedotte soprattutto perdite finanziarie per mancato guadagno, il che escludeva dal risarcimento le voci di “danno emergente” quantificate dal C.T.U..

6. Nel ricorso in esame si richiama anche la perizia tecnica di parte redatta dall’Arch. Zanella, posta alla base della diffida dell’ottobre 2004.

Detto tecnico, facendo espresso riferimento alla C.T.U. dell’Ing. Viscomi del 2002, ha affermato che rispetto al 2002 le condizioni dei luoghi erano “...sicuramente peggiorate... in ogni senso ed in ogni modo” , sottolineando che “tutte le CTU hanno evidenziato come l’area della ROVAN lament[asse] uno stato di fatto, che la renda[vano] difficilmente fruibile” .

6.1. Si evidenzia in relazione che, senza le adeguate opere di canalizzazione di scolo, ad eccezione di piccoli canali provvisori che in breve tempo scompaiono, risulte di lavoro o acqua piovane tenevano pressoché costantemente l’area ROVAN allagata, stato di fatto che peggiorava in caso di pioggia.

7. Nell’atto di ricorso viene poi illustrata un’indagine storica dei luoghi ove era ubicata la Rovan, ponendo in rilievo che la costruzione dell’Autostrada A 24 (Roma-L’Aquila) ha dato inizio al primo vero stravolgimento dell’area, per poi seguire la T.A.V. e le restanti opere sopra elencate.

7.1. In particolare, la sola T.A.V. avrebbe alterato completamente e definitivamente ogni equilibrio idrico, eliminando qualsivoglia elemento del vecchio sistema di scoli e creando una vera e propria barriera ostativa insormontabile, con i suoi 70-80 metri di altezza, artificialmente realizzati, con l’esecuzione di lavori interrati e la costruzione di fondamenta, queste ultime poggiate su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, sotto i quali si congiungono ben 7 fiumi sotterranei.

7.2. Oggi il fosso Benzone risulterebbe integralmente coperto e canalizzato, ad esclusione del terreno dove è situata la Rovan, con il canale sistemato nel fondo con brecciame grande, trattenuto con reti metalliche, ed utilizzato come collettore di scolo di acque bianche, ma anche di liquami.

I lavori effettuati per contenere i danni a carico della Rovan o non sarebbero stati realizzati o sarebbero stati realizzati male.

L’area in cui insiste l’autofficina è rimasta alla sua quota originaria ed è, quindi, consequenzialmente, divenuta molto inferiore alle altre aree circostanti, che, rialzandosi artificialmente, non presenterebbero opere di contenimento o di regolamentazione idrica.

7.3. Perciò l’area e l’azienda avrebbero dovuto essere espropriate.

8. Nella diffida dell’ottobre 2004, su citata, si metteva in evidenza che il dislivello del terreno, nella parte in cui sarebbe dovuto “transitare il treno veloce”, non era più pari a 40 metri, come da progetto depositato al Comune di Roma, ma superava ampiamente i 70 metri.

8.1. Sempre nella stessa diffida si evidenziavano i problemi da sempre lamentati dalla Rovan, risolvibili esclusivamente con un’espropriazione dell’intera area su cui essa sorge.

8.2. Peraltro, al Signor LOTTI era stato assicurato che la Italferr (sempre facente parte del Gruppo R.F.I.) avrebbe provveduto, con il suo intervento, a “bonificare” il più volte citato fosso “Benzone”, che si trova a ridosso, come visto, dell’autofficina. Detto intervento sarebbe consistito nell’allargamento del fosso stesso ed in una sua migliore ed idonea sistemazione, con la posa di pietrisco.

Diversamente, sul “fosso costruito a beneficio del Lti” sono invece stati realizzati, in un punto vicino all’autofficina, due grossi tubi di scarico propri della raccolta di acque bianche e nere, utilizzati sia per drenare la formazione d’acqua sulle numerose strade e ferrovie sia per depurare il notevole flusso delle acque reflue provenienti dai nuovi insediamenti abitativi e produttivi limitrofi.

9. Si sostiene in ricorso che la TAV, l’Italferr, l’Iricav, in altre parole la R.F.I. e, soprattutto, il Comune di Roma (oggi Roma Capitale), nell’ambito dei propri poteri di controllo, non avrebbero rispettato la legislazione ambientale vigente, non effettuando, prima di iniziare o autorizzare la costruzione delle descritte opere, una serie di indagini geognostiche ed idrogeologiche, che individuassero le criticità dei luoghi e le conseguenze che si sarebbero riflesse sulla proprietà del Lti, a seguito dei lavori posti in essere.

9.1. Non vi sarebbe traccia di un adeguato impianto di depurazione delle acque reflue, necessario ed indispensabile al nuovo Centro Commerciale e alle nuove abitazioni.

10. Si pone poi in rilievo che la Rovan fosse munita di tutte le autorizzazioni, rappresentasse una piccola impresa ad alto valore imprenditoriale e tecnico, godesse di un ottimo posizionamento strategico sul proprio mercato, registrando un buon fatturato, una buona patrimonializzazione ed un invidiabile know-how.

10.1. Essa ha invece dovuto cessare la propria attività nel 2012.

Già con l’atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato nel 2010 dinanzi al Tribunale di Roma, si paventava l’ipotesi della sommersione della Rovan da parte delle acque reflue e piovane. Man mano i fattori di danno si sarebbero progressivamente aggravati, sino a determinare la cessazione dell’attività e dell’azienda.

11. Viene quindi richiesto il risarcimento dei danni subiti.

11.1. Queste le voci di danno dedotte:

I - danno per perdita dell’azienda (essendo l’attività dell’autocarrozzeria cessata nell’aprile 2012, per la situazione venutasi a creare per effetto delle suindicate opere realizzate), per un importo pari a € 6.563.180,00 (viene esplicitato il calcolo che ha condotto a tale ammontare);

II - spese straordinarie sostenute in occasione degli eventi atmosferici, quantificati in € 2.5000,00;

III - valore del terreno e dei fabbricati espressamente indicati, per un totale di € 3.172.400,00 (viene anche riportato il dettaglio di ogni bene immobile - terreno, fabbricati ed altre strutture);

IV - valore dei beni strumentali, per un importo pari ad € 207.393,89.

12. Si è costituito in giudizio il Consorzio Iricav Uno, depositando una memoria difensiva, nella quale ha in primis sollevato l’eccezione di compiuta prescrizione.

13. Il Consorzio ha altresì proposto ricorso incidentale, chiedendo che, ove il ricorso principale fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, fosse comunque individuata come responsabile degli eventuali danni la conferitaria Pegaso S.c.r.l. Consortile tra Ansaldo Trasporti S.p.A. - Astaldi S.p.A. - Consorzio Cooperative Costruzioni, la quale, per un verso, è stata la materiale esecutrice dei lavori, per conto del Consorzio stesso, e, per altro verso, è impegnata, tramite l'atto di conferimento del 22.7.1994, a rispondere nei suoi confronti della corretta e puntuale realizzazione delle opere, manlevandolo e tenendolo indenne “da oneri e danni di qualunque genere derivante dall’inadempimento alle prestazioni conferite” (art. 5).

13.1. Col medesimo ricorso esso ha altresì chiamato in giudizio le Compagnie di Assicurazione con cui ha negli anni stipulato polizze assicurative, per tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza dei lavori di realizzazione della linea di alta velocità in questione.

13.2. Per resistere al ricorso incidentale si sono costituite in giudizio le Società Assicuratrici indicate in epigrafe, nonché la Pegaso S.c.a.r.l. in liquidazione.

14. Si è poi costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., che ha prodotto documentazione ed una memoria defensionale, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per avvenuta notifica nei suoi riguardi presso la sede reale, e non già presso il domicilio eletto nel giudizio ordinario conclusosi con la sentenza n. 18173/2014, dichiarativa del difetto di giurisdizione, di cui il giudizio in esame costituirebbe riassunzione, ed altresì il perfezionarsi della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c.

Essa ha infine sostenuto comunque l’infondatezza del ricorso.

15. Le controparti Società di Assicurazione, R.F.I. e Pegaso, nonché il ricorrente hanno depositato memoria defensionale, in vista della pubblica udienza del 24.10.2018.

16. Nel corso della richiamata udienza pubblica si è costituita in giudizio anche Roma Capitale, con mero atto formale, e ha depositato documentazione riguardante la destinazione urbanistica riguardante nel tempo, sino ai nostri giorni, l’area qui considerata.

17. Nella citata pubblica udienza del 24.10.2018 il ricorso è stato introitato per la decisione.

18. Occorre in primo luogo precisare che il ricorso principale è stato proposto dal Sig. Lti, anche quale legale rappresentante dell’autocarrozzeria Rovan S.n.c., in riassunzione di altro precedente ricorso presentato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, per il quale detto Giudice aveva, con sentenza n. 18173/2014 del 12 settembre 2014, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.

In proposito deve rilevarsi che a pag. 6 del ricorso proposto in questa sede testualmente si legge: “i ricorrenti si vedono costretti ad adire il Giudice Amministrativo in ragione della sentenza n. 18173/2014 del Tribunale Ordinario di Roma – Settima Sezione Civile – nella causa iscritta a ruolo al n. 42645/2011, notificata via PEC il 12/09/2014…, con la quale il giudicante…ha definito il giudizio dichiarando il <<difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo>>” .

18.1. D’altra parte la domanda proposta dinanzi al T.a.r. corrisponde a quella dedotta dinanzi al giudice ordinario, essendo le medesime le conclusioni e medesima l’entità del risarcimento richiesto.

Segnatamente anche dinanzi al Tribunale civile il Sig. Lti chiedeva in relazione al danno emergente e lucro cessante riferito all’azienda l’importo di complessivi € 6.563.180,00, per le spese sostenute negli ultimi 5 anni per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici € 2.500.000,00, per il danno relativo all’intero immobile € 3.172.400,00, per i beni strumentali € 207.393,89.

Perciò le voci di danno dedotte e l’entità dei danni lamentati, oggetto di domanda risarcitoria, sono le medesime.

18.2. Ne deriva che non può rilevare in contrario l’unica modifica in fatto intervenuta nelle more tra i due giudizi, nell’aprile 2012, rappresentata dalla cessazione dell’attività dell’autocarrozzeria, proprio in quanto già nel giudizio promosso dinanzi al Giudice ordinario nel 2010 (atto di citazione poi rinnovato il 7.7.2011 nei confronti di RFI – Società incorporante della Società TAV, che ha progettato la linea di alta velocità -) si chiedevano i danni per la chiusura di tale attività, che inevitabilmente sarebbe stata determinata dalla situazione creata da tutte le opere realizzate.

19. Prima di esaminare il ricorso nel merito, per valutarne la fondatezza o meno e assumere le conseguenti decisioni, è necessario quindi verificarne l’ammissibilità.

19.1. In proposito deve richiamarsi l’art. 59 della legge n. 69/2009, il quale prevede: “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.” .

Quindi, affinché sino mantenuti gli effetti del giudizio promosso dinanzi al Giudice che ha declinato la giurisdizione (con la translatio judicii ), è necessario che il nuovo giudizio dinanzi al Giudice indicato quale fornito di giurisdizione sia configurato come una riassunzione del primo.

19.2. Ciò comporta che, per mantenerne gli effetti, devono essere rispettate le regole proprie della riassunzione.

In particolare, la riassunzione deve avere lo stesso oggetto, deve essere fatta nei confronti delle stesse parti chiamate dalla parte ricorrente, già attorea, nel giudizio precedente, rispetto alle quali si conservano gli effetti sostanziali e processuali che si sarebbero determinati se sin dall’inizio fosse stato adito il Giudice munito di giurisdizione, e presso il domicilio eletto dinanzi al precedente giudizio definito con il difetto di giurisdizione.

20. Ne deriva in primo luogo che: a) la notifica eseguita presso la sede reale delle parti, e non già presso il domicilio eletto nell’ambito del giudizio dinanzi al G.O., è nulla;
b) la nullità può essere, tuttavia, sanata in caso di costituzione in giudizio di tali parti.

20.1. Nella specie la notifica eseguita nei confronti di R.F.I. e quella effettuata verso Roma Capitale sono entrambe nulle, essendo state poste in essere presso la loro sede reale, e non già presso il domicilio eletto.

20.2. Va però evidenziato che sia Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia Roma Capitale si sono costituite nel giudizio qui in rilievo, in tal modo sanando la nullità.

20.3. Ne deriva che il ricorso è ammissibile rispetto ad ambedue le richiamate controparti.

21. Altro elemento determinante, per mantenere gli effetti sostanziali e processuali del giudizio proposto dinanzi al Giudice che si è dichiarato sfornito di giurisdizione, in favore di questo Giudice, è che le parti citate nel giudizio di riassunzione siano le stesse di quelle chiamate nel giudizio riassunto.

21.1. La conseguenza che si trae in concreto da questi ultimi rilievi è che la riassunzione non può produrre effetti rispetto al Consorzio Iricav Uno, al quale erano state affidate la progettazione esecutiva e la realizzazione della linea alta velocità de qua (materialmente eseguita dalla consorziata Pegaso), atteso che il giudizio dinanzi al Giudice ordinario conclusosi con la sentenza del 2014 era stato promosso nei confronti del Comune di Roma, di R.F.I. e del vicino Stefano C, mentre il Consorzio stesso era stato solo chiamato a manleva da R.F.I..

22. Peraltro, ove invece il giudizio in esame fosse considerato come un nuovo giudizio, pur essendo ammissibile rispetto al predetto Consorzio, sarebbe comunque tardivo, in forza della previsione di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., il quale fissa il termine di 120 giorni, dal giorno in cui si è verificato il fatto, per promuovere l’azione di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi, atteso che dalla suesposta narrazione dei fatti si evince che il suddetto termine decadenziale è spirato da lungo tempo: è in atti l’attestazione di ultimazione del lotto funzionale datata 7.9.2005.

22.1. Rispetto al Consorzio Iricav Uno risulta peraltro anche perfezionata la prescrizione.

Bisogna tener conto che l’art. 2947 c.c. stabilisce, per l’azione di risarcimento del danno da fatto illecito, un termine prescrizionale quinquennale decorrente dal giorno del fatto.

Detto Consorzio è stato chiamato in giudizio dall’odierno ricorrente, per dedurne sue specifiche responsabilità nella realizzazione dell’alta velocità Roma-Napoli, solo nel lontano 1999 nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., peraltro quando i lavori erano ancora in corso.

Iricav non è mai stato citato da controparte nel giudizio di merito intentato nel 2002, dopo la procedura d’urgenza citata, né, come si è evidenziato, nel successivo giudizio dinanzi al Giudice ordinario introdotto nel 2010.

La linea ferroviaria in questione è terminata nei primi anni 2000 (si è già rilevato che l’attestazione di ultimazione del lotto funzionale è datata 7.9.2005), per cui risulta perfezionatasi la prescrizione, così come qui eccepito in memoria dal Consorzio Iricav Uno.

23. Si ritiene che comunque il ricorso debba qualificarsi come ricorso in riassunzione del precedente proposto dinanzi al Giudice ordinario e definito con sentenza n. 18173/2014, dichiarativa del difetto di giurisdizione di tale Giudice adito.

23.1. Pertanto il ricorso va dichiarato ammissibile rispetto a R.F.I. ed a Roma Capitale, atteso che, nonostante la nullità della notifica eseguita nei loro riguardi, la loro costituzione in giudizio l’ha sanata, mentre va dichiarato inammissibile nei confronti del Consorzio Iricav Uno, che non era parte chiamata in giudizio dinanzi al Giudice ordinario.

24. Si rammenta che, come già illustrato in precedenza, nel giudizio in esame detto Consorzio, per l’ipotesi di mancato accoglimento delle richiamate eccezioni di inammissibilità del ricorso proposto dal S L e di prescrizione dell’azione di risarcimento, nonché di ritenuta fondatezza del ricorso principale rispetto alla sua posizione, ha proposto ricorso incidentale, chiamandovi la citata Pegaso, nonché diverse Società assicuratrici, indicate nell’epigrafe del presente provvedimento.

24.1. Tuttavia, stante l’inammissibilità del ricorso principale rispetto al Consorzio, il gravame incidentale dallo stesso proposto in questa sede va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, giacché esso era volto a trasferire ai soggetti vocati in giudizio l’eventuale accertata sua responsabilità per i danni lamentati da Lti e la conseguente sua debenza del relativo risarcimento;
naturalmente, non potendosi procedere nei suoi riguardi con il ricorso principale, viene messo l’interesse al ricorso incidentale.

24.2. Vista l’improcedibilità del ricorso incidentale, per economia processuale, si rende superflua ogni indagine circa la sussistenza del potere di conferire mandato difensivo in capo ai due procuratori di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., ciascuno dei quali ha incaricato un diverso avvocato per la difesa in tale giudizio.

25. Tornando al ricorso principale, occorre innanzi tutto vagliare l’eccezione di prescrizione, opposta da R.F.I..

25.1. Gli asseriti danni dedotti, di cui si chiede il risarcimento anche alla menzionata Società, quale incorporante della T.A.V., deriverebbero dalle opere per la realizzazione della linea dell’alta velocità Roma-Napoli e, in particolare, dalla creazione di un terrapieno di notevole altezza - 70 metri, al posto dei 40 metri originariamente stabiliti, per costruirvi un suo segmento, che, unitamente ad altre opere non riferibili alla stessa, avrebbero determinato l’allagamento di tutta l’area.

Si è già evidenziato in precedenza che è in atti l’attestazione di ultimazione del lotto funzionale datata 7.9.2005.

25.2. La citazione in giudizio nei confronti di R.F.I. dinanzi al Tribunale di Roma è avvenuta solo con atto del 7.7.2011, per cui già nel giudizio chiusosi con la declaratoria di difetto di giurisdizione, qui riassunto, risultava perfezionatosi il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

26. Resta da accertare la posizione di Roma Capitale per verificare: a) se vi siano danni ascrivibili ad una sua attività illecita;
b) in caso di esito affermativo della prima indagine, l’entità dei danni risarcibili.

26.1. I danni consisterebbero nei persistenti allagamenti dell’intero lotto di proprietà del ricorrente e dell’autocarrozzeria Rovan, di cui lo stesso era legale rappresentante, con presenza anche di acque putride fognarie ed animali, come ratti, a queste ricollegabili.

26.2. Le opere consisterebbero: a) nei diversi terrapieni realizzati per: a1) un segmento della linea dell’alta velocità Roma-Napoli;
a2) il grande centro commerciale Roma Est;
a3) le complanari dell’A24;
b) le tubature della rete fognaria a servizio di un grande comparto edificatorio, comprendente numerosi edifici residenziali, non sufficienti per soddisfarne le esigenze;
c) mancata realizzazione di un impianto di depurazione delle acque fognarie del suddetto centro commerciale.

27. Deve evidenziarsi al riguardo che gli allagamenti e la loro riconducibilità alle sopraelevazioni e alla mancata realizzazione di adeguate canalizzazioni risultano accertati nella consulenza tecnica di parte, in atti.

27.1. Inoltre dai risultati delle analisi eseguite sulle acque che nel 2011 avevano allagato il terreno in questione si evince un consistente inquinamento e una notevole presenza di batteri propri di scarichi fognari.

27.2. Perciò, in ordine alla sussistenza del danno e alla riconducibilità, sotto il profilo, quanto meno, della necessaria vigilanza, a Roma Capitale, è stato fornito un principio di prova.

28. Deve ora determinarsi l’entità del risarcimento dovuto.

29. Per quanto concerne i richiesti 2.500.000,00 €, per le asserite spese sostenute per far fronte ai disagi causati dagli allagamenti, deve evidenziarsi che mancano le fatture e la documentazione di pagamento che ne attestino l’effettiva sopportazione, per cui non se ne può riconoscere il risarcimento.

30. Inoltre il ricorrente non ha provato che la cessazione dell’attività sia dipesa effettivamente dalle conseguenze delle opere in questione.

30.1. Occorre anzi rilevare che risulta che, prima della sua chiusura, l’autocarrozzeria fosse in piena attività, dato il fatturato allegato (per gli anni 2007-2011 fatturato medio annuo di € 1.551.486,00) e il tipo di clientela evidenziato, nonostante la situazione lamentata perdurasse da lungo tempo.

30.2. Risulta altresì dagli atti depositati in giudizio che lo stesso ricorrente ha suo tempo dichiarato di aver dovuto chiudere l’attività anche perché il suo vicino non faceva passare i mezzi che dovevano essere riparati presso l’autocarrozzeria, avendo chiuso il passaggio con un cancello, mentre nell’atto di ricorso questi ha dichiarato che le polveri sollevate dal passaggio dei mezzi del vicino avrebbe pure determinato tale chiusura.

30.3. Da ciò deriva che non può essere risarcito il valore della Rovan né può essere risarcito il valore dei beni strumentali.

31. Resta da vedere se possono essere risarciti i beni immobili (terreno, capannone, forno e tettoie).

31.1. Occorre precisare che tali beni non risultano distrutti, ma sono ancora esistenti, peraltro in buono stato, anche se nella sostanza risultano difficilmente utilizzabili, a causa del frequente allagamento dell’area, derivante dalle opere in questione, con conseguenti cattivo odore e problemi di igiene.

Da quanto sopra evidenziato deriva che senz’altro non si può accordare l’intero valore dei beni stessi.

31.2. Inoltre possono essere risarciti solo i beni assentiti, anche ex post , con titolo in sanatoria.

Perciò va in primo luogo precisato che oggetto di risarcimento sono solo il terreno ed il capannone munito di titolo edilizio. Per le strutture per le quali pende il condono non può invece riconoscersi il risarcimento, non potendo affermarsi il perfezionarsi del silenzio assenso sulle istanze di sanatoria, non avendo il ricorrente provato la loro completezza documentale e l’assenza di vincoli impeditivi del rilascio del titolo, in presenza dei quali soltanto esso può ritenersi sussistente.

31.3. Deve aversi riguardo al valore di mercato al momento della domanda proposta in sede civile, attualizzato sino al momento della liquidazione, sulla base dei criteri dettati nel presente provvedimento.

31.4. Su di esso deve applicarsi un abbattimento in via equitativa pari al 30%, non essendo stati i beni distrutti.

31.5. Dal momento che non è accertabile l’entità della corresponsabilità di R.F.I. e del Consorzio Iricav Uno, dedotta qui in via solidale, soggetti nei confronti dei quali non può disporsi alcuna condanna, per gli arresti processuali sopra indicati (rispettivamente, prescrizione del diritto e inammissibilità del ricorso), sull’importo così ottenuto deve operarsi un’ulteriore decurtazione pari al 30%.

31.6. Dalla liquidazione del danno sino al pagamento del risarcimento calcolato nei modi suindicati vanno calcolati, al tasso legale vigente, gli interessi moratori sino al soddisfo.

32. Le spese di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, attesa la particolarità della vicenda esaminata, per la quale risultano integrati i giusti motivi a supporto.

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