TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-12-20, n. 201200507
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Testo completo
N. 00507/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2012, proposto da:
Friulcave S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. E F, G T, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;
contro
Comune di Codroipo, rappresentato e difeso dagli avv. L P, C B, con domicilio eletto presso C B Avv. in Monfalcone, corso del Popolo 23;
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall' avv. M C, domiciliato in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
per l'annullamento
-della delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.3.2012 di approvazione della variante n. 56 al P.R.G.C. nella parte in cui tale variante ha solo parzialmente accolto la relativa richiesta avanzata dalla ricorrente;
-del parere n. 3/2001 reso dal responsabile delegato di P.O., del Servizio Geologico della Regione FVG con nota prot. SGEO/2329 - UD/PG/V dd. 21.1.2001;
-della delibera di Consiglio Comunale n. 9 dd. 4.2.2011 di adozione della variante n. 56 al P.R.G.C.;
-della nota del Servizio Geologico della Regione FVG dd. 8.2.2012 prot. SGEO/5437/UD/PG/V, nonchè per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Codroipo e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Friulcave s.r.l. espone di essere titolare dell' autorizzazione per la coltivazione ed il ripristino ambientale della cava di materiale inerte (sabbia e ghiaia) denominata "Parussini", sita nel Comune di Codroipo, recentemente esaurita e rispetto alla quale l'odierna ricorrente ha elaborato un progetto di ampliamento e miglioramento dei relativi interventi di riassetto ambientale per il quale ha richiesto alla Regione l’avvio della procedura di VIA e al Comune di Codroipo una modifica della destinazione urbanistica di alcuni lotti da zona E5 e parte zona D4* a zona omogenea D4 per attività di cava con la modifica anche delle NTA relative alla zona D4 e alla zona D4*.
Le modifiche richieste alle NTA riguardavano in particolare l'art. 15, relativo appunto alle zone omogenee D4 e D4*, e prevedevano, per quanto qui specificamente rileva:
- lo stralcio della previsione secondo la quale in quelle zone la coltivazione di cava dovrà effettuarsi "per una profondità massima di scavo di 47 m s.l.m.m. e comunque a m 1.5 sopra il livello di massima escursione della falda freatica "
- l'introduzione della possibilità di dar luogo al recupero dell'area interessata dall'intervento, oltre che a prato stabile, riproponendo i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi e aree boscate, anche "a zona umida con un recupero naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all'insediamento e allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce".
La procedura di VIA si concludeva favorevolmente con prescrizioni con la delibera giuntale n. 1852 del 24.9.2010 , nelle premesse della quale si dava atto che nel corso della procedura de qua era stato acquisito, tra gli altri, anche il parere collaborativo del Servizio Geologico della Regione e che le prescrizioni previste nell' atto finale tenevano appunto conto anche delle osservazioni rese da tale Ufficio, oltre che di quelle di tutte le altre autorità che avevano collaborato all'istruttoria.
Per quanto invece attiene alla procedura di variante al P.R.G.C. il Comune di Codroipo dava avvio al procedimento di V.A.S. inerente il progetto, costituendo all'uopo l'apposita "Conferenza di Valutazione" e, successivamente, ai sensi dell'art. l0 della L..n 27/88, chiedeva il parere geologico sulla variante de qua al Servizio Geologico della Regione Friuli; questo veniva reso in senso formalmente favorevole alla variante, ma con significative esclusioni e prescrizioni tali da rendere sostanzialmente irrealizzabile il progetto della ricorrente perché comportanti:
l’"esclusione della modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al punto '3) Zona Omogenea D4' dove viene previsto lo stralcio della dicitura 'la coltivazione deve avere una profondità massima di scavo di 47 m s.l.m.m. e comunque a m 1.5 sopra il livello di massima escursione della falda freatica', in quanto tale modifica comporterebbe un 'interferenza tra le attività di coltivazione e la risorsa idrica acquifera sotterranea ed, in particolare, un aumento della vulnerabilità intrinseca della falda, determinato da una diminuzione della Soggiacenza (…);” nonché l’”esclusione della modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al punto 3) Zona Omogenea D4' che prevedono di inserire la possibilità, oltre che di riproporre i temi del paesaggio tradizionale con la presenza di siepi o aree boscate, di recuperare l'area 'a zona umida con un recupero naturalistico finalizzato alla formazione di habitat idonei all'insediamento e allo sviluppo di biocenosi animali e vegetali caratteristiche delle zone umide d'acqua dolce', in quanto tale previsione non è compatibile con le condizioni geologiche del territorio, in presenza di una falda freatica caratterizzata da acqua in movimento e condizionata da oscillazioni stagionali dell'ordine di 10m”.
Con delibera consiliare n. 9 del 4.2.2011 il Comune di Codroipo adottava quindi la variante sostanziale n. 56 al P.R.G.C. recependo le esclusioni e prescrizioni di cui al sopracitato parere del Servizio Geologico della Regione, in relazione alla quale Friulcave s.r.l. presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni , deducendo altresì come il recepimento di questo parere nelle norme di attuazione del P.R.G.C. impedisse di fatto alla società di dar corso al suo progetto di ampliamento e miglioramento degli interventi di riassetto ambientale relativi alla cava “Parussini” ; le osservazioni del privato venivano corroborate anche dall’ARPA e il Comune chiedeva, invano, al servizio geologico il riesame del parere, risolvendosi infine ad approvare la variante sostanziale con la delibera 12 in epigrafe, impugnata insieme alla delibera di adozione ed al parere del servizio geologico di cui vengono recepite le indicazioni.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione degli arti. 9 bis e 10 della L.R. n. 27/1988. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento; nell’assunto che si sarebbe venuta a creare una situazione in cui il progetto elaborato dai tecnici incaricati dalla ricorrente per l'ampliamento e miglioramento degli interventi di riassetto ambientale della cava “Parussini” ha già conseguito, da quasi due