TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400110

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-01-15, n. 201400110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400110
Data del deposito : 15 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01897/2011 REG.RIC.

N. 00110/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01897/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2011, proposto da:
Società Messapia Sas, rappresentata e difesa dall’avv. B D F, con domicilio eletto presso l’avv. Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano, 45;

contro

Comune di Castrignano del Capo, non costituito;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. A B, con domicilio eletto presso la Regione Puglia, Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 15.10.1999 n. 1434;

- del conseguente Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Castrignano del Capo;

- della Convenzione Attuativa dell’Accordo di Programma stipulato ai sensi della legge statale n. 142/90 e leggi Regione Puglia nn. 34/98 e 8/98 del 17.01.2001 sottoscritta con il Comune di Castrignano del Capo;

- del silenzio della Regione Puglia e dello stesso Comune di Castrignano del Capo, avverso la nota del Comune del 24.03.2011, prot. n. 2617 e la richiesta di adeguamento dell’accordo di programma di cui alla nota Messapia del 22.03.2011 prot. n. 2526/Uff.Tecnico;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o connesso;

nonché per la declaratoria, nei limiti della stessa, di invalidità e/o della subordinata nullità della clausola di inalienabilità delle singole unità residenziali-turistiche ed alberghiere e di quella del divieto di variazione della destinazione d’uso di cui al richiamato accordo di programma;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi gli avv.ti B. De Francesco, per la ricorrente, e G. Calasso, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. A. Bucci, per l’Amministrazione regionale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare adibito ad hotel edificato in loc. “Masseria Li Turchi” su un area con destinazione urbanistica ricettivo-alberghiera impressa in forza di un Accordo di Programma, in variante al P.d.F., promosso dall’Amministrazione comunale, su sua richiesta. Promuove ora ricorso chiedendo una rinegoziazione delle clausole non più confacenti al soddisfacimento dei propri interessi economici.

I.

1. Nella specie, impugna, quali atti presupposti e nei limiti di interesse:

a) la deliberazione della Giunta Regionale n.1434/1999 di approvazione dell’ipotesi di Accordo di Programma che autorizza la variante alla destinazione urbanistica già impressa alla zona dal P.d.F., -originariamente zona agricola- per la realizzazione della suddetta struttura ricettivo-alberghiera. Tale variante veniva adottata in applicazione della l.r. n. 34/1994 (come integrata dalla l.r. n. 8/1998) che consente la realizzazione o l’ampliamento di complessi produttivi con lo scopo di incentivare l’occupazione nei settori industriale, artigianale, turistico ed alberghiero;

b) l’Accordo di Programma concluso tra la Regione e il Comune, il 10.11.1999, nella parte in cui, agli art. 4 e 6, lett. c, prevede il divieto di alienazione delle singole unità residenziali turistico-alberghiere, senza apporre alcun termine nonché l’invariabilità della destinazione d’uso, invocandone la dichiarazione di nullità o inefficacia;

c) la Convenzione attuativa del 17.01.2001.

I.

2. Chiede, altresì, la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione avverso la nota del Comune del 24.03.2011, di trasmissione, con parere favorevole, della propria richiesta di modifica delle suddette clausole e, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dello stesso Comune sulla medesima istanza di adeguamento dell’Accordo.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione di legge, in particolare, dell’art. 1379 c.c., rubricato “divieto di alienazione”, e della l.r. n. 11/1996, contenente la “disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;

b) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, violazione dei principi delle norme costituzionali e delle direttive europee a presidio dell’attività economica e della circolazione della proprietà;

c) nullità delle clausole di inalienabilità e di divieto di variazione della destinazione d’uso.

III. Si è costituita l’Amministrazione regionale, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza del 13 novembre 2013, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Si prescinde da ogni rilievo circa la tardività del ricorso, attesa la sua infondatezza.

V.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi