TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-10-23, n. 201500762
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N. 00762/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2014, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso Avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy,13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino - Ufficio Immigrazione;
per l'annullamento
del provvedimento con cui si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Pesaro-Urbino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla pubblica udienza del 8 ottobre 2015, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Nel corposo apparato motivazionale con il quale l’istanza del ricorrente è stata respinta, l’amministrazione ha evidenziato le ragioni della non accoglibilità, afferenti alla non riconducibilità del caso concreto alle fattispecie astratte di ricongiungimento familiare, nonché allo stato di disoccupazione del richiedente.
Il ricorrente lamenta che il diniego sia stato emanato senza prendere in considerazione la situazione del fratello.
L’attività amministrativa per effetto della quale, in attuazione della legge attributiva del potere e che ne stabilisce le modalità di esercizio, è appurato il possesso dei requisiti per il rilascio di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica dell’interessato, è un’attività vincolata.
Ciò non esime dall’obbligo di far emergere la fattispecie concreta in tutti gli elementi in base ai quali è stato espletato il corretto confronto con il paradigma normativo astratto.
Sotto tale profilo, i motivi di ricorso sono fondati.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto.
Le spese processuali possono essere compensate.