TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2024-10-10, n. 202401845
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 01845/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2024, proposto da-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
1. della-OMISSIS-;
2. della-OMISSIS- con medesime mansioni di istruttore amm.vo;
3. del provvedimento di Assegnazione del 30 luglio 2024, con cui si richiede che l'Agente-OMISSIS-i prenda servizio presso il-OMISSIS-
4. in via derivata e/o principale del-OMISSIS-nella parte relativa al funzionigramma;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, non conosciuto e/o non conoscibile;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la mansione di istruttore amministrativo di vigilanza per i servizi di polizia locale cui è stata nominata giusta -OMISSIS-del 20.06. 2011 come eliminazione di ogni forma di mobbing ex art. 4 della L. 604/1966, artt. 15 e 16 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, art. 3 della L. 108/1990, nonché le Leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 sulla protezione del lavoro femminile, che nel presente provvedimento impugnato vede la lesione del bene tutelato della dipendente, giacché, trasferita da un’unità ad un’altra con demansionamento, di tal che, in ossequio all’art. 2103 c.c. come novellato dall’art. 13 della L. 300/1970, non essendo il trasferimento comprovato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, lo stesso è stato adottato come seguito di pregresse vessazioni e per cui pendono altri giudizi;
E PER LA CONDANNA
in forma specifica dell’amministrazione intimata ad adottare in favore della ricorrente esatto ri-posizionamento nella mansione di polizia locale spettante, nonché per la condanna al risarcimento per la condotta mobbizzante, con interessi e rivalutazione come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-i;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra -OMISSIS- agisce per l’annullamento della Determinazione del 31.07.2024 di riorganizzazione