TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2018-11-30, n. 201800942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2018-11-30, n. 201800942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800942
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2018

N. 00942/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2018, proposto da:
H B S, rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Sarzana, via Rossi Nr 32;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto del Questore della Spezia 25 luglio 2018 n. 49 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che è impugnato il decreto del Questore della Spezia 25 luglio 2018 n. 49 di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo giustificato con una pluralità di motivi: a) difetto di reddito sufficiente;
b) difetto di idonea sistemazione alloggiativa;
c) pericolosità sociale desunta dalle numerose denunce a carico della ricorrente, dalla circostanza che si accompagni a elementi delle criminalità e che per anni non disponesse di redditi sufficienti;

Rilevato che alla ricorrente è stata data comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza datata 11 giugno 2018 (doc n. 17 prod. ricorrente 9 ottobre 2018) con cui è stata evidenziato che: “accertamenti effettuati a cura di questo ufficio in merito a situazione reddituale che determina l’insussistenza dei requisiti previsti per stare sul T.N.”;

Ritenuto per quanto sopra la fondatezza delle doglianza relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per tutte le giustificazioni del provvedimento diverse dalla situazione reddituale;

Rilevato che per quanto attiene alla situazione reddituale la ricorrente evidenzia la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa individuale Edil Fantasy di Graziano Maria Rita con sede in Novara via Spreafico n. 59, che avrebbe corrisposto alla ricorrente retribuzioni per €. 15081 dal 24 marzo al 31 dicembre 2017 e €. 4561 dal primo gennaio al 31 marzo 2018;

Rilevato che la Questura della Spezia ha evidenziato elementi tali da giustificare in via presuntiva la simulazione del rapporto di lavoro di cui sopra atteso che, come risulta dalla relazione 23 luglio 2018 della Questura della Spezia (doc n. 8 prod. Avvocatura dello Stato 11 ottobre 2018):

a) La sede legale della ditta risultava irreperibile;

b) La dichiarazione dei redditi della Graziano Maria Rita era stata predisposta da uno studio della Spezia;

c) La Graziano risultava assegnataria di un immobile di edilizia agevolata in Novara;

d) Della dichiarazione dei redditi dell’attività della Graziano non risultava nulla in banca dati;

e) La Graziano risultava nullatenente.

Rilevato, inoltre, che la simulazione del rapporto di lavoro della ricorrente si rileva anche dalla circostanza che la Graziano dal 17 gennaio 2017 al 31 maggio 2018 risultasse dipendente part time di due ditte con erogazione di retribuzioni minime (doc. n. 9 prod. Avvocatura dello Stato 11 ottobre 2018).

Ritenuto, per quanto sopra espresso, come legittimamente la Questura abbia negato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo alla ricorrente non disponendo questa di reddito sufficiente.

Ritenuto che le spese possano essere compensate.

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