TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202400226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202400226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400226
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 00226/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2023, proposto da
Farmacia Rubattu Sas di L e P Rttu, Farmacia del Mirto di Pisu Rosa e Spano Francesca Snc, Farmacia San Gavino Snc, Farmacia Saccia-Unali delle Dottoresse Carmen e Paola Saccia &
C. Snc, Farmacia Manca Arru di Anna Franca e Mimma Manca S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati O O, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sardegna, Regione Sardegna - Assessorato - Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale, Comune di Porto Torres, non costituiti in giudizio;

nei confronti

A L, non costituito in giudizio;

Farmacia delle Vigne Sas di A L &
C, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Giordani, Cecilia Valeria Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell''atto di autorizzazione all''apertura della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres, adottato dalla Regione Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con atto n. 29 del 13.1.2023 a favore della Farmacia delle Vigne sas e per essa alla compagine associativa costituita dal dottor A L e Fantigrossi Giovanni;

- dell''atto di autorizzazione all''apertura della sede farmaceutica n. 6 di Porto Torres alla Farmacia delle Vigne sas, sita a Porto Torres nella via delle Vigne 39/B rilasciata dal SUAPE del Comune di Porto Torres con procedimento di autocertificazione a zero giorni, pratica SUAPE n. 02927670907-13012023-1330.574877 del 17.1.2023;

- della determinazione n. 689/16737 del 17.8.2022 e del relativo allegato A della Regione autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con la quale, a seguito del terzo interpello, è stata assegnata, in via definitiva, la sede di Porto Torres n. 6 alla compagine associativa rappresentata dal dottor A L;

- di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Farmacia delle Vigne Sas di A L &
C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale n. 46 del 25.01.2013, la Regione Sardegna ha indetto un concorso straordinario per titoli, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della l. n. 27/2012, per l’assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in tutto il territorio regionale, da distribuire a seguito della formazione di una graduatoria unica regionale.

A seguito del terzo interpello, con determinazione n. 689/16737 del 17.08.2022 e relativo allegato A della Regione Sardegna-Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, lo scorrimento della graduatoria, con conseguente messa a concorso delle rimanenti 48 sedi vacanti, ha portato all’assegnazione, in via definitiva, della sede n. 6 Sassari-Porto Torres al dott. A L, ricollocato alla posizione n. 143.



2. Gli odierni ricorrenti, titolari delle altre sedi farmaceutiche attive nel Comune di Porto Torres, non partecipanti al concorso straordinario oggetto della causa, successivamente all’atto di autorizzazione della Regione n. 29 del 13.01.2023 e all’autorizzazione del Comune con nota SUAPEE n. 02927670907-13012023-1330.574877 del 17.01.2023, hanno presentato ricorso collettivo avverso tale assegnazione, in quanto hanno ritenuto il definitivo assegnatario, il dott. L, privo dei requisiti minimi di partecipazione e permanenza in graduatoria al concorso straordinario.

Infatti, il bando di concorso, di cui all’allegato B, all’art. 2, “ requisiti per l’ammissione al concorso ”, consente la partecipazione delle categorie di farmacisti che, tra le altre, siano:

- lett. e) “ soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche ”, e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda fossero in possesso dei seguenti requisiti:

- n. 6 “ non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni ”.

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