TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-07, n. 202306087

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-07, n. 202306087
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306087
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06087/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06443/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2021, proposto da E A, E A, A A, R A, L A, L A, M B, A B, G B, G C, M C, G C, M C, M C, D C, S C, Giuseppe D'Ambrosio, Giuseppe D'Amico, P D L, A D S, Giovanni D'Ettorre, V D C, A D N, D D R, A D, C D, A F, A F, L F, S F, D F, M F, F G, F G, R G, E G, F G, N S A G, M Iitto, Vincenzo Lembo, Marco Lo Giudice, Vincenzo Lo Monaco, Giovanni Maiorana, Antonio Manca, Vincenzo Mancuso, Gioacchino Marcarelli, Francesco Saverio Margiotta, Enzo Morassi, Graziano Nadile, John Nappi, Giulio Orvetto, Graziano Antonio Petrucci, Fabio Pratico, Paolo Preziosi, Antonio Quaglia, Gianluca Racioppa, Antonio Radesca, Umberto Ranalli, Carlo Ricco, Giuseppe Rovetto, Angelo Rubino, Gianluca Ruco, Giovanni Russo, Marco Santoro, Sabato Savino, Valerio Scafoglieri, Claudio Scaramuzzo, Domenico Schiavone, Renato Schinaia, Stefano Scortichini, Michele Sebastiani, Goffredo Smarra, Paolo Sivori, Daniele Soccorso, Francesco Soleti, Fabrizio Solla, Ignazio Spinella, Emiliano Stelluti, Roberto Todde, Nunzio Tricoli, Giovanni Trisolino, Alessandro Valenti, Danilo Valle, Mariano Vento, Ugo Virgilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Cassiani, Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Galletti in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento e/o la declaratoria:

- del diritto di ciascun ricorrente ad essere sottoposto al procedimento di promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, dunque, ad essere inclusi, ora per allora, nell'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020;

con conseguente annullamento:

- della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0165419/2021 del 15 luglio 2021, dove, con riferimento alla diffida dei ricorrenti del 18 maggio 2021, è stato ritenuto che agli stessi si applichino “ le specifiche procedure contemplate dall'art. 36, comma 15-octies ovvero comma 15-duodecies del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal d. lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente, conseguente, collegato e conseguenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti ad ottenere la ricostruzione di carriera agli effetti giuridici ed economici ed il grado di Luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2020, ivi incluse, ove occorrano, le schede riepilogative recanti il passaggio al grado di Luogotenente dei Marescialli Aiutanti alla data del 2023;

nonché per la condanna eventualmente a titolo di risarcimento in forma specifica all'avvio del procedimento di promozione al grado di luogotenente e alla conseguente ricostruzione di carriera agli effetti giuridici ed economici (c.d. restitutio in integrum );


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 18 maggio 2021 i ricorrenti hanno inviato al Comando Generale della Guardia di Finanza una diffida, con la quale hanno richiesto l’attribuzione del grado di luogotenente, ai sensi dell’art. 36, comma 15- septies del d.lgs. n. 95/2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

In riscontro di tale richiesta, con lettera del 15 luglio 2021, l’Amministrazione si è limitata a comunicare quanto segue: “ si conferma che per il personale del Corpo di cui alla nota in riferimento trovano applicazione le specifiche procedure contemplate dall’art. 36, comma 15-octies e 15 duodecies del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ”.

2. Con il presente gravame i ricorrenti hanno impugnato la predetta nota, nonché gli atti indicati in epigrafe, alla luce dei seguenti motivi di ricorso.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione apparente, insufficiente, incongrua e stereotipata;
violazione del principio di buon andamento della P.A.
”;

“2 . Violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis L.241/1990. Eccesso di potere per omesso avvio del procedimento e per violazione degli interessi procedimentali e partecipativi dei ricorrenti”.

3. Violazione dell’art. art. 36 co. 15 septies del D.Lgs. n. 95/2017.Violazione e falsa ed errata applicazione dell’art. 36, comma 15-octies del D. Lgs. n. 95/2017 ovvero dal comma 15-duodecies del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.Violazione dei principi ermeneutici in tema di interpretazione ed applicazione delle norme e del criterio di specialità ”.

3. In data 7 luglio 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio senza svolgere alcuna attività difensiva.

4. All’esito dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2022, con ordinanza collegiale n. 13017, pubblicata in data 27 ottobre 2022, questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, dando ad ogni modo avviso alle parti della possibile definizione in rito, ex articolo 73, comma 3, cod. proc. amm., della presente controversia.

5. In data 12 dicembre 2022 l’Amministrazione ha depositato una memoria difensiva, prendendo puntuale posizione sul contenuto del ricorso.

6. All’esito dell’udienza pubblica del 5 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

7.1. Ai fini dello scrutino dei motivi di ricorso, si rende opportuna una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L’articolo 36 del d.lgs. n. 95/2017, per i profili di interesse, dispone quanto segue:

I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ” ( comma 15 septies );

I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado ” (comma 15-octies);

15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una «selezione per titoli» straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale”.

7.2. In applicazione delle citate disposizioni normative, l’Amministrazione, con nota n. 18004/1233 del 22 gennaio 2021, ha avviato nei confronti dei marescialli aiutanti che erano in possesso dei requisiti di cui al comma 15- septies , gli adempimenti procedurali finalizzati alla predisposizione dell’aliquota straordinaria determinata al 1° gennaio 2020, per verificare la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione, nei loro confronti, del grado di luogotenente “ad anzianità”. Siffatta procedura ha portato all’adozione del provvedimento n. 59599/2021 del 3 marzo 2021 con il quale sono state stabilite, per le successive valutazioni della Commissione Permanente di Avanzamento, “ le aliquote di valutazione straordinarie al 1° gennaio 2020 (…) per l’avanzamento «ad anzianità» al grado di luogotenente ”, nel quale non sono inclusi i ricorrenti, in quanto gli stessi, come emerge pacificamente dagli atti di causa, pur avendo acquisito il grado di maresciallo aiutante con decorrenza dal 1° gennaio 2017, sono stati promossi con una differente procedura di avanzamento (“a scelta per esami”) e non nell’ambito dell’aliquota formata al 31 dicembre 2016 per la procedura di avanzamento a “scelta”.

Deve infine evidenziarsi che la procedura valutativa per il conferimento del grado di luogotenente per l’anno 2020, oggetto del presente contendere, si è già conclusa con il provvedimento di promozione alla qualifica di luogotenente n. 207865/2021 in data 26 luglio 2021, nel quale non sono stati ricompresi i ricorrenti.

7.3. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti appena evidenziata emerge come l’Amministrazione, con l’impugnata nota, si sia limitata a confermare di aver applicato, nei confronti degli odierni ricorrenti la disciplina di cui agli articoli 36, commi 15- octies e 15- duodecies del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172” ( e non dunque quella di cui al citato comma 15- septies , stante il mancato possesso da parte degli istanti, all’epoca, dei requisiti previsti da quest’ultima disposizione, secondo quanto in precedenza evidenziato).

È opinione del Collegio che alla nota impugnata non possa riconoscersi alcuna valenza provvedimentale, considerato che la stessa non dispone in ordine alla situazione giuridica dei ricorrenti, né riveste alcuna efficacia lesiva, la quale, semmai, potrebbe derivare dalle determinazioni, tuttavia non impugnate, di cui al citato punto 7.2., con cui l’Amministrazione, nell’avviare e concludere il procedimento di promozione a luogotenente ha stabilito, peraltro in linea con la disciplina in precedenza richiamata, di non ricomprendere i ricorrenti tra i destinatari della promozione in discussione.

Il ricorso quindi si presenta inammissibile, in quanto rivolto avverso un atto privo di efficacia lesiva, in quanto meramente confermativo e ricognitivo della disciplina di ragno primario applicabile nei confronti dei ricorrenti.

7.4. Ad ogni modo, anche a voler superare i precedenti profilo in rito, deve evidenziarsi che la pretesa dei ricorrenti ad ottenere l’avanzamento al grado di luogotenente, per l’annualità in discussione, si rivela comunque infondata, alla luce del pacifico tenore del citato comma 15- septies che considera, quale requisito di accesso alla procedura a luogotenente, che il personale sia stato promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 “ con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 ”, laddove invece i ricorrenti sono pacificamente privi di tale requisito.

8. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

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