TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-25, n. 202300681
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2023
N. 00681/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 141 del 2022, proposto da
- Comune di Guardia Perticara, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati F B, M B e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D, in Potenza, alla via dei Molinari n. 18, e domicilio digitale in atti;;
contro
- Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’ avv. A C P, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Basilicata, Azienda Sanitaria Locale Potenza (Asp), non costituite in giudizio;
nei confronti
- Semataf s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Giampaolo Sechi e Luisa Giampietro, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della d.g.r. 28.12.2021, n. 1083, di conclusione del procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, comprensivo del giudizio favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) e di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di cui alla d.g.r. 26.5.2014, n. 632, per l’approvazione definitiva del “Progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali” della Semataf s.r.l., ubicata in Località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara (PZ), notificata alle parti il 29.12.2021;
- della d.g.r. 11.8.2021, n. 681, quale atto endoprocedimentale, di modifica sostanziale dell’AIA di cui alla d.g.r. 26.5.2014, n. 632, relativa alla piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali della Semataf s.r.l.;
- della d.g.r. del 30.1.2020, n. 66, quale atto endoprocedimentale di approvazione positiva e favorevole della VIA, del medesimo progetto;
- di ogni atto a essi presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Semataf s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023, il Consigliere avv. B N;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente, con atto depositato il 2 aprile 2022, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, di autorizzazione del “progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali” nell’installazione I.P.P.C. ubicata in località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara.
1.1. In fatto, dai fascicoli processuali emerge quanto segue:
- la Semataf s.r.l (di seguito anche solo Semataf) è titolare dell’installazione I.P.P.C. di cui è questione;
- con nota del 10 agosto 2017 la Semataf s.r.l. ha presentato istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il “progetto di ampliamento della piattaforma di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali”;
- il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio (denominata “lotto V”), caratterizzata da un’impronta a terra pari a 36.000 m2 e da una superficie complessiva (ricomprensiva anche della viabilità interna e delle opere accessorie) pari a 54.000 m2. La volumetria lorda complessiva prevista è pari a 547.000 m3 (la volumetria netta complessiva sarà pari a 495.000 m3), suddivisa in otto lotti gestionali, separati da setti in argilla;
- all’esito di una articolata e complessa istruttoria, in cui si è addivenuti al rilascio del provvedimento conclusivo di VIA, con deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 30 gennaio 2020, e al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale con DGR n 681 dell’11 agosto 2021, è stato emanato il provvedimento qui avversato.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha formulato nove articolati motivi specifici, deducendo da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
2.1. La controinteressata, del pari comparsa in lite, ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso, e ha concluso per il rigetto del ricorso nel merito.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 27 aprile 2022, con ordinanza n. 53 del 2022,
riservata al merito la delibazione in ordine ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”.
4. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene quindi il Collegio di poter soprassedere allo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata.
1.1. Le questioni relative al potenziamento dell’installazione I.P.P.C. ubicata in località Matina, in agro del Comune di Guardia Perticara sono ben note al Collegio, essendo stata diffusamente delibate nella decisione n. 660/2023, pubblicata il 16 novembre 2023, colla quale è stato rigettato il ricorso (r.g.n. 185/2022) proposto dall’associazione “Comitato civico salvaguardia” e da taluni cittadini avverso i medesimi atti qui avversati. In applicazione dell’art. 74, comma 1, cod. proc. amm., venendo in considerazione in buona sostanza (ancorché con diversa articolazione) doglianze sovrapponibili a quelle ivi scrutinate, si riportano, di seguito, i punti di diritto ritenuti risolutivi tratti da tale precedente conforme: «2.1. Col primo motivo e col secondo motivo, da scrutinare congiuntamente in ragione della loro connessione, si è contestata la qualificazione da parte della Regione Basilicata del progetto proposto dalla Semataf quale “ampliamento” dell’impianto preesistente, anziché quale costruzione di un “nuovo impianto”. In tal senso, la descrizione della “realizzanda installazione” risultante dallo studio di impatto ambientale evidenzierebbe la circostanza della prevista realizzazione delle nuove opere “completamente all’esterno dell'attuale perimetro AIA”, costituendo una struttura del tutto autonoma da quella già in essere, per la massima parte in assenza di contiguità materiale-territoriale con la medesima. Inoltre, “la vasca di stoccaggio di futura realizzazione vanterebbe una capienza della volumetria netta di 495.000 mc. con conseguente incremento della capienza attuale dell’impianto, quale risultante a oggi a seguito dei tre ampliamenti già autorizzati negli anni scorsi, in misura percentuale superiore all’80% -dagli attuali 604.000 mc. a 1.100.000 mc.”. La nuova discarica sarebbe pure abilitata alla ricezione di rifiuti, per qualità, ulteriori e diversi da quelli consentiti con la previgente autorizzazione e, per di più, non menzionati nella documentazione tecnica a corredo dell’istanza di VIA ed AIA, ove è dichiarata l’invarianza di tutte le attività già in precedenza autorizzate. Da ciò, secondo la ricorrente, deriverebbe la necessità di “applicazione delle disposizioni sulla tutela ambientale prevista dalla normativa nazionale e regionale nonché dei criteri di localizzazione fissati dalla vigente normativa”.
Col secondo motivo, si è dedotto che la proposta progettuale dello (asseritamente) nuovo impianto non rispetterebbe le distanze fissate dalla legge regionale di n. 35/2018, ossia ad una distanza minima di mille metri dal centro abitato e una distanza minima di duemila metri dai “ricettori sensibili” di cui ai criteri “AV1” e “AV2”.
La doglianza non ha fondamento.
2.1.1. Sotto un primo profilo è condivisibile il rilievo della controinteressata secondo il quale il d.lgs. n. 152 del 2006 conferma che nel caso di specie venga in considerazione il mero ampliamento di un’installazione esistente. L’art. 5 del decreto, recante le definizioni, alla lettera i-quater) del comma 1, rende la nozione di “istallazione” quale «unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. è considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore». Ora, tale nozione, anche senza invocare quella, di cui alla successiva lettera i-quinquies), di “installazione esistente” (espressamente limitata alle installazioni in funzione entro il 6 gennaio 2014), invero non richiamata nella riforma dell’art. 29-octies, è di per sé sufficiente a fondare la tesi (restrittiva) perorata dalle parti intimate e a contrastare quella (ampliativa) sostenuta dalla parte ricorrente, atteso che, secondo il canone ermeneutico fondamentale di cui all’art. 12 delle preleggi, il senso fatto palese dal significato proprio della parola “installazione” significa certamente una realizzazione di fatto, uno stato di cose realizzatosi nella realtà concreta.
La successiva lettera l-bis), dedicata alla modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, descrive