TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-20, n. 201500305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500305
Data del deposito : 20 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02099/2014 REG.RIC.

N. 00305/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02099/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2014, proposto da:
A C, G C, rappresentati e difesi dagli avv. G M, F C T, con domicilio eletto presso Giuliano Fina in Lecce, Via Brunetti,4;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 1588/2013 del Tribunale di Lecce del 02/05-16/05/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e udito il difensore Fulvio C. Tomai;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Lecce, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento:

- in favore di G C della somma che si ottiene detraendo dall’importo di € 287.747,76 oltre rivalutazione, la somma riconosciutale ex lege 210/1992;

- in favore di A C della somma che si ottiene detraendo dall’importo di € 137.747,76 oltre rivalutazione, la somma riconosciutagli ex lege 210/1992;

- della somma di € 932,58 per spese ed € 5.450,00 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero della Salute munita di formula esecutiva;
è decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996;
il Ministero non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.

All’udienza del 11.12.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito la domanda di ottemperanza risulta fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dagli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010.

La sentenza oggetto di causa risulta, infatti, passata in giudicato (vedi attestazione della Corte d’Appello) ed è stata notificata presso la sede del Ministero nel rispetto dei termini di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo.

Incontestata è, poi, la circostanza del mancato pagamento da parte del Ministero delle somme riportate nella sentenza.

Verificata positivamente la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto, deve essere pertanto ordinato al Ministero della Salute di darvi ottemperanza, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, corrispondendo ai ricorrenti, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, le seguenti somme:

- in favore di G C la somma che si ottiene detraendo dall’importo di € 287.747,76 oltre rivalutazione, la somma riconosciutale ex lege 210/1992;

- in favore di A C la somma che si ottiene detraendo dall’importo di € 137.747,76 oltre rivalutazione, la somma riconosciutagli ex lege 210/1992;

- la somma di € 932,58 per spese ed € 5.450,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Qualora l’Amministrazione non provveda nel termine indicato, viene nominato Commissario ad acta il Dott. M P, affinché provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, con facoltà di farsi coadiuvare da un tecnico per l’espletamento dell’incarico.

L’eventuale compenso del Commissario è posto a carico del Ministero.

Le spese di giudizio seguono, invece, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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