TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-10-02, n. 201901259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-10-02, n. 201901259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901259
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2019

N. 01259/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01384/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soave S.r.l., Frontiere Costruzioni S.r.l., Rebel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato V A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, n.8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati ex lege, presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;

Aeroporti di Puglia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, n.19;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn.31-33;

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, n.210;

per l'annullamento

chiesto con il ricorso introduttivo:

-della Deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n.167 del 18.7.2013 di adozione del "Piano di Rischio connesso con l'attività volativa dell'Aereoporto "Gino Lisa" di Foggia (FG)" e di variante degli elaborati costitutivi del PRG vigente;

-della Deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia n.172 del 13.9.2013 di approvazione della variante al Piano Comunale dei Tratturi;

nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto puntualmente indicato nell’oggetto del ricorso introduttivo;

chiesto con i I motivi aggiunti:

-del Decreto del Provveditorato Interregionale per opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata n. 371 del 16.7.2018 con cui, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, si è proceduto al perfezionamento dell'intesa Stato Regione sull'intervento denominato Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia – progetto definitivo delle opere di prolungamento della pista di volo RWY 15/33;

-della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 5.7.2018, pubblicata sul BURP della Regione Puglia n. 94 del 16.7.2018, con la quale la Giunta regionale ha rilasciato, per il predetto progetto definitivo, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga, ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA;

nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ancorché non conosciuto, ivi compresi, se ed in quanto lesivi, tutti gli atti richiamati nel predetto Decreto e puntualmente indicati nell’oggetto del ricorso per motivi aggiunti;

chiesto con i II motivi aggiunti:

-di tutti gli atti endoprocedimentali espressamente indicati nell’oggetto del ricorso per II motivi aggiunti, costituenti parte integrante della sequenza procedimentale contestata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le società odierne ricorrenti sono proprietarie di alcuni fondi finitimi al confine dell’aeroporto di Foggia “Gino Lisa”, incisi dal c.d. “cono d’ombra” derivante dal prolungamento (non ancora realizzato), verso nord, di circa 600 mt., della pista di volo.

Contestandone la legittimità, con il ricorso principale, integrato da I e II motivi aggiunti, hanno, pertanto, impugnato, la sequenza procedimentale afferente il progetto in parola.

Censurano, con il ricorso principale, gli atti comunali di variante al PRG ed al Piano Comunale Tratturi (nonché gli atti presupposti compiutamente indicati nel relativo oggetto), denunciando – questa in estrema sintesi il contenuto delle doglianze principali, cui ne accedono ulteriori (delle quali, per esigenze di sintesi si darà conto nel prosieguo motivazionale)- da un lato il mancato esperimento della procedura di VAS, ritenuta necessaria per l’intervento in esame;
dall’altro la mancata valutazione dell’inquinamento acustico aeroportuale, nonché l’inapplicabilità del modulo procedimentale prescelto, proprio solo delle opere di interesse statale, essendo, invece, l’opera di interesse regionale.

Con il I ricorso per motivi aggiunti, le odierne ricorrenti hanno impugnato il decreto del Provveditorato Interregionale per opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata n. 371 del 16.7.2018 con cui, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 383/1994, si è proceduto al perfezionamento dell’intesa Stato Regione in merito al progetto definitivo delle opere di prolungamento della pista di volo RWY 15/33, riproponendo, avverso tale atto, le censure già proposte con il gravame principale.

Con i medesimi motivi aggiunti è stata, altresì, impugnata la DGR n.1206 del 5.7.2018, con la quale la Giunta regionale ha rilasciato, per il progetto definitivo, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. n.42/2004 e degli artt. 90 e 91 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 NTA, esprimendo, con prescrizioni, l'assenso regionale, ai sensi dell'art. 3, DPR n.383/1994 e ai fini dell'Intesa Stato-Regione, per la realizzazione dei lavori prolungamento della pista di volo RWY 15/33.

L’impugnativa è stata estesa a plurimi atti presupposti, puntualmente indicati in ricorso.

Con il II ricorso per motivi aggiunti sono integrate le censure articolate con ricorso introduttivo e I motivi aggiunti, estendendole ad ulteriori atti endoprocedimentali, sono state altresì riproposte le doglianze già mosse nei primi due ricorsi.

Nel costituirsi, il Comune e l’Aeroporti di Puglia spa hanno resistito nel merio all’impugnativa, argomentando, in particolare, in ordine alle ragioni di esclusione, per l’intervento in esame, della VAS, nonché delle reclamate valutazioni sull’inquinamento acustico aeroportuale, in questa fase progettuale.

Hanno sollevato, inoltre, eccezioni processuali di cui si rinvia la compiuta esposizione e l’esame al prosieguo motivazionale.

La Regione Puglia, con memoria depositata telematicamente il 14.3.2019, ha replicato compiutamente alle censure delle ricorrenti ed in particolar modo a quella rivota avverso la DGR n.1206/2018, impugnata con i I e II motivi aggiunti.

L’Avvocatura, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Enac, ha espletato le proprie difese con produzione documentale, non accompagnata da memorie difensive.

All’udienza del 18.9.2019, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio ritiene di utilizzare ai fini della decisione tutti gli scritti difensivi delle parti, ivi compresa l’ultima memoria del Comune di Foggia (depositata telematicamente il 26.7.2019).

Nonostante di essa sia stata, infatti, dedotta, in sede di discussione orale, da parte della difesa delle ricorrenti, l’intempestività, il rilievo è superato poiché, da un lato, nessuna delle parti ha chiesto ulteriore termine per controdedurre, accettando, pertanto, il contraddittorio;
dall’altro, che ad essa si è richiamata, in sede di discussione orale, la difesa comunale, implicitamente riproponendone il contenuto.

Nel merito i ricorsi sono nel loro complesso infondati e tanto esime il Collegio dal motivare analiticamente sulle varie eccezioni in rito che vengono, comunque, sinteticamente esaminate, risultando infondate.

In primo luogo, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dei I e II ricorsi per motivi aggiunti, formulata dal Comune di Foggia nell’ultima memoria difensiva, fondata sulla mancata notifica dei gravami alle Autorità che hanno adottato gli atti presupposti richiamati negli atti impugnati in via principale, nonostante i ricorrenti ne abbiano espressamente richiesto l'annullamento (degli atti presupposti).

Sul punto giova ricordare che l’Autorità emanante un atto preparatorio o endoprocedimentale non è parte necessaria nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento conclusivo del procedimento, tale essendo solo l’Autorità che ha adottato tale ultimo atto (ed alla quale ciascun ricorso risulta ritualmente notificato).

Anche l’eccezione di mancata impugnazione di atti presupposti è infondata, in quanto per gli atti indicati dalla difesa comunale non è predicabile la natura immediatamente lesiva.

Analoga sorte segue l’eccezione formulata da Aeroporti di Puglia spa di inammissibilità complessiva del ricorso per II motivi aggiunti, per non essere stato esso notificato al Ministero dell’Ambiente, Autorità emanante il decreto n. 124 del 18.6.2015, con cui è stata rilasciata, per il progetto in parola, la VIA.

Il ricorso per II motivi aggiunti, infatti, risulta correttamente notificato alle Autorità emananti gli atti impugnati (non essendo tale adempimento dovuto per le Autorità adottanti atti endoprocedimentali, quale è qualificabile, nella presente controversia, in ragione delle censure svolte, il provvedimento di VIA).

Resta tuttavia ferma l’inoppugnabilità del decreto ministeriale n. 124/2015 (di concessione della VIA), per non essere stato questo gravato da doglianze specifiche.

Con il primo motivo del ricorso principale, proposto anche con la censura sub 2) dei I motivi aggiunti, nonché con quella sub A) del II ricorso per motivi aggiunti, le odierne ricorrenti lamentano che l'iter procedimentale di approvazione del potenziamento infrastrutturale dello scalo aeroportuale "Gino Lisa" di Foggia, in variante al PRG e al PCT (Piano Comunale Tratturi), sia viziato dall’assenza della preventiva valutazione ambientale strategica (VAS), ritenuta necessaria in considerazione della natura pianificatoria, di variante al PRG, dell’atto di approvazione del progetto di ampliamento, con conseguente violazione della normativa in materia di VAS ed in particolare dell’art. 11, co 5, D.Lgs n. 152/2006 che prescrive : “ La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

L'assunto è infondato.

Milita in senso contrario a quanto sostenuto dalle ricorrenti il chiaro tenore testuale dell’art. 6, co12 D.Lgs n. 152/2006 che dispone “ Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. ”.

Poiché l’intervento in esame si sostanzia in una singola opera, la VAS non è dovuta.

Il dato normativo appena riportato vale anche a superare le considerazioni svolte dalla difesa delle ricorrenti a pagg. 6 e 7 della memoria difensiva depositata telematicamente il 27.3.2019, laddove le pronunce citate (CGCE del 21.12.2016 causa C444-15 e Corte Cost., ord. n.178/2013) fanno riferimento alla nozione di piani o programmi riguardanti piccole aree a livello locale, ma non di singola opera qual è inconfutabilmente quella in oggetto, per la sua incidenza non rilevante su di un complesso preesistente, nonché per la natura integrativa della pista di volo già esistente e le dimensioni non cospicue.

Né vale a favore dell’assunto delle ricorrenti il riferimento alla denunciata disparità di trattamento rispetto all’aeroporto di Perentola-Firenze (progetto di cui si assume la sottoposizione a VAS), atteso che la natura e la consistenza delle opere oggetto di tale intervento (e cioè se sia o meno un’opera singola) è rimasta del tutto estranea all’accertamento processuale in fatto operato in questa sede (analoghe considerazioni valgono anche per il piano di Housing sociale, di cui è sconosciuta la consistenza).

Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto anche con la censura sub 3) dei I motivi aggiunti, nonché con quella sub B) del II ricorso per motivi aggiunti, le odierne ricorrenti lamentano

che l'iter procedurale diretto all'approvazione del progetto definitivo afferente lo scalo foggiano, risulti mancante delle necessarie valutazioni riguardanti l'inquinamento acustico aeroportuale, ovvero della zonizzazione acustica.

La censura non merita accoglimento.

Se è pur vero che allo stato queste non siano state ancora effettuate, deve pur rilevarsi che tale aspetto è stato espressamente preso in considerazione sia nel decreto di VIA (decreto del Ministero dell'ambiente n. 124 del 18.6.2015) sia dal Comune di Foggia in fase istruttoria, demandando ad un momento successivo, ma comunque, precedente la realizzazione dei lavori, la relativa valutazione.

Si legge, infatti, nel predetto decreto ministeriale che " allo stato di fatto non sono state approvate ufficialmente dalla Commissione Aeroportuale ai sensi del DM 31 ottobre 1997 la zonizzazione acustica e le procedure antirumore, ma preso atto che, con nota prot. 11779/2015, il Comune di Foggia ha dichiarato che "... a seguito del rilascio del decreto VIA da parte dei Dicasteri competenti e sulla base della zonizzazione acustica che deriverà dai risultati della Commissione aeroportuale, ex art. 5 del DM 31 ottobre 1997, costituirà obbligo di questa Amministrazione comunale procedere a dare corso all'aggiornamento della zonizzazione acustica di cui al "Piano di Disinquinamento acustico" comunale, redatto ai sensi del

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