TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-26, n. 202312689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-07-26, n. 202312689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312689
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 12689/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12147/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12147 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Piacentino M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dall’Ambasciata italiana in Albania – Cancelleria Consolare prot. n.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 08.08.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino albanese, rappresentava di aver ottenuto dalla Prefettura di Chieti un nulla osta per lavoro subordinato e di aver ricevuto la disponibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro.

1.1. Il ricorrente, in data 1° agosto 2022 presentava istanza di visto per lavoro subordinato la quale, in pari data, veniva inserita nel sistema informativo L-VIS ( Local Visa Information System ).

Tale istanza riceveva telematicamente un diniego, in quanto il nominativo del ricorrente risultava segnalato dall’Ufficio stranieri della Questura.

1.2. Con comunicazione prot. n. -OMISSIS-, veniva notificato al ricorrente il provvedimento di diniego dell’istanza di rilascio di visto per lavoro subordinato.

Tale provvedimento, dopo aver richiamato l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’art. 6- bis del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, motivava il diniego di visto nei seguenti termini “ È stata emessa nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini della non ammissione dalla Questura di Torino, che non consente il rilascio del visto ”.

2. Il ricorrente, mediante la proposizione del presente gravame affidato ad un unico motivo di ricorso, contestava la legittimità del provvedimento in epigrafe per violazione di legge e ne chiedeva l’annullamento.

In particolare, con tale mezzo di gravame il ricorrente contestava la legittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dell’art. 22 del c.d. Codice Visti, evidenziando di non essere mai transitato nella provincia di Torino e di non essere mai stato destinatario di alcun provvedimento sfavorevole in quella Provincia. Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, risulterebbe impossibile che la Questura di Torino abbia potuto emettere un ostativo al rilascio del visto in parola, con la conseguenza che la segnalazione del SIS sarebbe da ascrivere a un errore materiale.

2.1. Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“ M ”) si costituivano in giudizio per resistere al presente ricorso.

Le amministrazioni ministeriali, in particolare, eccepivano l’infondatezza del ricorso in quanto il diniego di visto era stato adottato sulla scorta di quanto segnalato dal sistema informatico C-SIS, nel quale era presente una segnalazione ostativa in relazione alla posizione del ricorrente, giusto il disposto dell’art. 5, comma 1, lett. d) , del Regolamento 2006/562/CE e dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il M, inoltre, evidenziava che il gravato provvedimento presentava natura vincolata, stante l’assenza di discrezionalità da parte della rappresentanza diplomatica consolare dovuta al fatto che il SIS è un sistema interamente gestito dal Ministero dell’Interno.

I Ministeri resistenti, mediante il deposito di una nota dell’Ambasciata d’Italia a Tirana, precisavano, in punto di fatto, che nel provvedimento di diniego per cui è causa era stato riportato per mero errore materiale che l’adozione dell’ostativo era avvenuta ad opera della Questura di Torino, mentre in realtà tale ostativo era stato emesso dalla Questura di Chieti.

2.2. Le amministrazioni ministeriali resistenti, con memoria del 4 novembre 2022, rappresentavano che il ricorrente, nelle more del presente giudizio, aveva presentato una nuova domanda di visto, parimenti rigettata all’esito dei controlli effettuati automaticamente dal sistema L-VIS, con conferma della presenza di un ostativo rilasciato dalla Prefettura di Chieti.

Avverso tale secondo provvedimento di diniego il ricorrente non esperiva alcuna iniziativa giudiziale.

Pertanto, i Ministeri resistenti chiedevano dichiararsi l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione lite pendente di un nuovo, e non impugnato, provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato.

2.3. La parte ricorrente, con memoria del 4 novembre 2022, insisteva per l’accoglimento del ricorso evidenziando come il chiarimento reso in giudizio dall’amministrazione ministeriale in ordine al fatto che, per mero errore, sarebbe stato indicato che l’ostativo era stato emesso dalla Questura di Torino invece che da quella di Chieti, abbia valore confessorio e confermi la fondatezza del ricorso.

2.4. La parte ricorrente, con istanza del 4 luglio 2023, chiedeva il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione.

2.5. All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, la causa passava in decisione sulla base degli atti, come richiesto dalla parte ricorrente.

2.6. Il Collegio, in seguito al passaggio in decisione della causa, rilevava la presenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente si era limitata ad impugnare unicamente il provvedimento emesso dall’Ambasciata italiana in Albania e non anche il presupposto parere negativo dell’Autorità di pubblica sicurezza, adottato sulla scorta delle informazioni contenute nel sistema C-SIS e valevole, nel caso di specie, quale segnalazione ostativa al rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lett. d) , del Regolamento 562/2006/CE e dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. 25 luglio1998, n. 286.

Il Collegio, quindi, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 10 luglio 2023, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnava alle parti un termine per la presentazione di eventuali memorie vertenti unicamente sulla anzidetta questione.

2.7. Nel termine assegnato dal Collegio con la predetta ordinanza nessuna delle parti costituite depositava memoria.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile e, comunque, improcedibile per carenza di interesse in quanto, come rappresentato dalle amministrazioni ministeriali in corso di causa, nelle more del presente giudizio è intervenuto un secondo e inoppugnato provvedimento di diniego di rilascio di visto per lavoro subordinato, anch’esso motivato sulla scorta della presenza, nel sistema C-SIS, di un ostativo emesso a carico del ricorrente dall’Autorità di pubblica sicurezza.

3.1. Il Collegio ritiene di confermare la sussistenza del profilo di inammissibilità del ricorso, già oggetto di rilievo officioso con la richiamata ordinanza collegiale n. -OMISSIS-

In particolare, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il gravato provvedimento costituisce espressione di un potere pubblico di natura vincolata. Esso, infatti, sulla scorta del quadro normativo applicabile ratione materiae (art. 5, comma 1, lett. d) , del Regolamento 562/2006/CE e art. 4, comma 6, del d.lgs. 25 luglio1998, n. 286), trae la sua ragione giustificatrice nell’atto presupposto costituito dall’ostativo emesso a carico del ricorrente dall’Autorità di pubblica sicurezza.

3.2. Va, in proposito, evidenziato che per costante giurisprudenza, “ la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561;
Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544)
” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6922 del 10 novembre 2020;
cfr. anche Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7312 del 2 novembre 2021).

3.3. Tra il gravato provvedimento di diniego e l’ostativo emesso dall’Autorità di pubblica sicurezza risulta sussistente quello strettissimo e intenso collegamento richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, tale per cui l’adozione del diniego di visto si pone quale atto necessitato e doverosamente consequenziale al suddetto ostativo. Nell’adozione del gravato diniego di visto, dunque, in capo al M non residuava alcun margine di discrezionalità per svolgere un autonomo apprezzamento della posizione della parte ricorrente.

3.4. Pertanto, la mancata impugnazione del predetto atto presupposto rende il ricorso in esame inammissibile per carenza di interesse, posto che dal suo eventuale accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità giuridica.

3.5. Sulla scorta delle predette considerazioni risulta del tutto irrilevante la questione relativa al riconosciuto errore occorso nell’indicazione della Autorità di pubblica sicurezza, territorialmente competente, che ha emesso l’ostativo rilevante ai fini dell’adozione del gravato provvedimento di diniego.

Ad avviso del Collegio, infatti, tale errore risulta essere meramente materiale, con la conseguenza che esso non è suscettibile di inficiare la legittimità del gravato provvedimento di diniego, assumendo all’uopo carattere dirimente la mancata impugnazione dell’atto presupposto, come ampiamente evidenziato in precedenza.

Va in proposito aggiunto che il ricorrente neppure si è fatto parte attiva nel richiedere l’accesso all’ostativo richiamato nel provvedimento impugnato, il che gli avrebbe consentito di esaminarne la legittimità ai fini di una sua eventuale impugnazione – dato questo di natura sostanziale e dirimente ai fini del vaglio di legittimità dell’operato delle amministrazioni resistenti –.

4. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Si evidenzia, ad abundantiam , che il presente ricorso avrebbe comunque dovuto essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo nelle more del presente giudizio intervenuto un nuovo e inoppugnato provvedimento di diniego, anch’esso specularmente fondato sulle medesime ragioni sostanziali che hanno condotto l’amministrazione ad adottare il gravato diniego per cui è causa.

5. Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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