TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-10-07, n. 202417211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-10-07, n. 202417211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417211
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2024

N. 17211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11178/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11178 del 2023, proposto da Gamma 3000 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento:

- di n. 1 provvedimento del 25 luglio 2023, notificato, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per il seguente prodotto editoriali “Passione animali n. 1” (id. 19091);

- nonché di n. 1 provvedimento del 26 luglio 2023, notificato, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per il seguente prodotto editoriale “Family cats n. 1” (id. 19092);

- nonché di n. 1 provvedimento del 27 luglio 2023, notificato, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per il seguente prodotto editoriale “12 Mesi insieme n. 1” (id. 19095);

- nonché di n. 1 provvedimento del 28 luglio 2023, notificato, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per il seguente prodotto editoriale “Calendart n. 1” (id. 19096);

- nonché di n. 2 provvedimenti del 31 luglio 2023, notificati, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per i seguenti prodotti editoriali “Amore per gli animali n. 1” (id. 19097); “365 giorni in famiglia n. 1” (id. 19099);

- nonché di n. 2 provvedimenti del 1 agosto 2023, notificati, in pari data, alla Società ricorrente dall'Help Desk del Centro Italiano ISSN presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di assegnazione del Codice ISSN per i seguenti prodotti editoriali “Ricette e consigli n. 1” (id. 19098); “Family Dog n. 1” (id. 19100); avuto riguardo alle rispettive n. 8 istanze presentate dalla Società ricorrente in data 24 luglio 2023 e relativa nota esplicativa;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società Gamma 3000 a r.l. presentava al Centro Italiano ISSN, istituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le richieste di assegnazione del codice ISSN con riferimento alle pubblicazioni “Passione animali n. 1”, “Family cats n. 1”, “12 Mesi insieme n. 1”, “Calendart n. 1”, “Amore per gli animali n. 1”, “365 giorni in famiglia n. 1”, “Ricette e consigli n. 1”, “Family Dog n. 1”.

2. Le predette richieste venivano rigettate e i relativi provvedimenti di diniego venivano impugnati con ricorso affidato ai seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost. (libertà di stampa) e 41 Cost. (libera impresa). Violazione e falsa applicazione della normativa tecnica di riferimento (ISO 3297/2010; 3297/2017; 3297/2018). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità manifesta, illogicità, contraddittorietà, violazione dei canoni di buona amministrazione, di leale collaborazione.

Viene invocata la sentenza n. 234/2023 del Consiglio di Stato, che ha condotto all’accoglimento di analoghe istanze di assegnazione del codice ISSN formulate dalla Società Multimediaplay a r.l., successivamente fusa per incorporazione nell’attuale ricorrente, riconoscendo i caratteri di serialità e periodicità delle pubblicazioni. Secondo la ricorrente, le pubblicazioni avverrebbero con periodicità annuale “tramite testata giornalistica regolarmente registrata in Tribunale, sotto la gestione di un direttore responsabile, nel rispetto dei requisiti di legge”. Inoltre, l’assegnazione del codice ISSN dovrebbe basarsi solo sul requisito di serialità ovvero di periodicità delle pubblicazioni, senza entrare nel merito delle scelte contenutistiche e grafiche, al fine di garantire i principi della libertà di stampa e della libera iniziativa economica.

II. Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio - contraddittorietà ed illogicità - Violazione del giusto procedimento.

I provvedimenti gravati non espliciterebbero le motivazioni che hanno determinato i singoli dinieghi.

L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.

3. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si costituiva a mezzo della difesa erariale per resistere al ricorso.

4. Parte ricorrente depositava memoria difensiva in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, all’esito della quale la domanda veniva respinta con ordinanza n. 5848/2023.

5. Tale ordinanza veniva impugnata dall’odierna ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4495/2023, accoglieva l’appello cautelare “ ai soli fini della sollecita decisione nel merito del giudizio di primo grado (art. 55, comma 10, c.p.a.) e ferma restando l’esecutività del provvedimento impugnato ”.

6. Alla presentazione dell’istanza di prelievo, cui veniva acclusa la disdetta contrattuale da parte del Distributore Nazionale Press-di Srl, seguiva la fissazione dell’udienza pubblica.

7. Parte ricorrente depositava memoria difensiva e, all’udienza del 22 luglio 2024, la causa passava in decisione.



DIRITTO

1. Con il primo motivo viene invocata la sentenza n. 234/2023 del Consiglio di Stato, che ha condotto all’accoglimento di analoghe istanze di assegnazione del codice ISSN, riconoscendo i caratteri di serialità e periodicità delle pubblicazioni.

1.1. Nell’ordinamento processuale italiano non vige il principio dello “ stare decisis ”, ovverosia il criterio del precedente vincolante, che opera invece nei sistemi di “ common law ”. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, della Costituzione “ I giudici sono soggetti soltanto alla legge ”. L’utilizzo dell’avverbio “soltanto” chiarisce che il giudice non è vincolato ai precedenti giurisprudenziali, i quali, ancorché dotati di efficacia persuasiva, non possono acquistare forza di legge. Pertanto, l’adesione all’argomentazione della Società ricorrente “ introdurrebbe un vincolo del potere decisionale del giudice adito al precedente giurisprudenziale; principio che è estraneo al nostro ordinamento processuale che garantisce a livello costituzionale la sfera di autonomia ed indipendenza di ogni giudice nel processo interpretativo della norma in relazione alla singola fattispecie controversa ” (Cons.